Cassazione Civile, Ordinanza n. 06655/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento, nel quale una creditrice, agendo anche quale erede, aveva chiesto l’ammissione tardiva di un credito e la rivendica di un immobile. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo tardiva la domanda ai sensi dell’art. 101, ultimo comma, l. fall., perché proposta oltre un anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e senza prova di una causa non imputabile del ritardo. Nel ricorso per cassazione furono dedotti cinque motivi: 1) violazione degli artt. 111 e 24 Cost. per avere il tribunale ritenuto irrilevante la mancata partecipazione all’udienza di verifica, anticipata rispetto alla data indicata nel provvedimento di rinvio; 2) nullità per lo svolgimento dell’udienza in data diversa da quella fissata; 3) violazione dell’art. 101 l. fall. per il dies a quo del termine annuale, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto decorrere dalla definitiva esecutività dello stato passivo delle domande tempestive e non dalla prima udienza; 4) violazione degli artt. 101, 52 e 72 l. fall. perché il ritardo sarebbe dipeso dall’andamento del giudizio ordinario già intrapreso contro la società in bonis, giudizio poi dichiarato improcedibile, e perché le domande di risoluzione e simulazione trascritte prima del fallimento avrebbero reso opponibile alla massa la successiva decisione; 5) censura sulla condanna alle spese, che avrebbe dovuto essere compensata per la pretesa violazione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi alla pretesa lesione del contraddittorio, osservando che la doglianza sulla nullità dell’udienza era comunque priva di interesse perché il tribunale aveva deciso nel merito tutte le questioni controverse e il vizio denunciato, anche se esistente, non avrebbe comportato rinvio al primo giudice. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 6, perché la ricorrente non aveva indicato gli atti dai quali risultavano le circostanze fattuali poste a base della censura. Sul quarto motivo ha affermato che l’eventuale errore del tribunale ordinario sulla improcedibilità del giudizio promosso contro la società poi fallita doveva essere fatto valere con impugnazione di quel provvedimento e non nel procedimento di accertamento del passivo; inoltre la ricorrente non doveva attendere la definizione di quel giudizio per proporre la domanda in sede fallimentare, sicché il ritardo le era imputabile. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la condanna alle spese non è censurabile in cassazione per mancata motivazione sul mancato esercizio di tale facoltà. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo il fallimento svolto difese.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente per dedurre una lesione del diritto al contraddittorio; la Corte non ha ravvisato una nullità utile a fondare l’accoglimento del ricorso.
art. 24 Cost.
invocato per sostenere la compromissione del diritto di difesa; la Corte ha escluso un pregiudizio processualmente rilevante.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
norma del vizio di legittimità richiamata per le censure di violazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
norma richiamata per dedurre nullità processuali relative allo svolgimento dell’udienza e alla decisione impugnata.
art. 161 c.p.c.
richiamato per il principio di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione.
artt. 353 e 354 c.p.c.
richiamati come ipotesi tassative nelle quali la nullità dell’atto o della sentenza può determinare rimessione della causa al primo giudice; nel caso concreto il vizio denunciato non vi rientrava.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
richiamato per l’inammissibilità del motivo privo di specifica indicazione e allegazione degli atti processuali rilevanti.
art. 101 l. fall.
la Corte conferma la rilevanza del termine annuale per la proposizione delle domande tardive e la necessità di allegare e provare una causa del ritardo non imputabile al creditore.
art. 92 l. fall.
richiamato con riferimento alla comunicazione del curatore e al procedimento di accertamento del passivo.
art. 52 l. fall.
richiamato dalla ricorrente; la Corte ne esclude l’incidenza nel giudizio di legittimità per il modo in cui era stata impostata la censura.
art. 72 l. fall.
richiamato dalla ricorrente in relazione al giudizio ordinario pendente e ai rapporti col fallimento.
art. 92 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese; la Corte ribadisce il carattere discrezionale della compensazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di interesse il motivo di ricorso contro la mancata declaratoria di nullità dell’atto o della decisione impugnata quando, anche ove il vizio esistesse, non sarebbe configurabile la rimessione della causa al primo giudice e il giudice di merito abbia comunque deciso tutte le questioni controverse senza pregiudizio concreto per la parte.
- Nel ricorso per cassazione, le censure fondate su fatti processuali devono rispettare l’onere di specifica indicazione e allegazione degli atti e documenti rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare, il creditore che presenti una domanda tardiva oltre il termine annuale deve allegare e provare una causa del ritardo non imputabile; la mera esistenza di un diverso giudizio pendente o di vicende processuali parallele non esonera di per sé dall’onere di presentare tempestivamente la domanda in sede concorsuale.
- L’eventuale erroneità di una pronuncia resa in altro giudizio, anche se relativa all’improcedibilità o alla prosecuzione della causa, deve essere fatta valere con gli strumenti impugnatori propri di quel processo e non può essere rimessa in discussione indirettamente nel giudizio di verifica del passivo.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la condanna alle spese non è censurabile in cassazione solo perché il giudice non ha dato conto del mancato uso della compensazione.
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