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Sentenza

Sentenza n. 984/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento della deliberazione del responsabile della Struttura acquisti industriali di Trenitalia s.p.a. n. 21 del 29/1/2026, di esclusione della società dalla gara per l’affidamento in appalto dei servizi di manutenzione programmata, a guasto su chiamata, specialistica ed evolutiva su attrezzature di sollevamento, accessori sottogancio e dispositivi anticaduta presso i siti di manutenzione rotabili della Direzione Regionale Liguria (lotto n. 4) - codice identificativo di gara (CIG) B6815E00CC.

Giustizia amministrativa202600420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per l’affidamento di servizi di manutenzione presso i siti di manutenzione rotabili della Direzione Regionale Liguria, lotto n. 4

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato l’esclusione dalla gara, disposta perché la stazione appaltante aveva ritenuto non integrato il requisito previsto dal paragrafo VI.2.3 del disciplinare, relativo all’esecuzione, negli ultimi dieci anni, di contratti analoghi per un importo complessivo minimo di euro 235.000,00. La ricorrente, risultata prima in graduatoria e invitata a comprovare i requisiti dichiarati, sosteneva che Trenitalia avesse erroneamente qualificato come non analoghi quattro contratti relativi a interventi presso impianti ferroviari, manutenzione di apparati per prove politensione, manutenzione di cabine di erogazione e noleggio di un ponteggio per manutenzione di rotabili. Con il primo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023 e del disciplinare, sostenendo che la nozione di servizi analoghi non coincide con quella di servizi identici e che i contratti dichiarati, sommati a quelli già riconosciuti, superavano la soglia richiesta. Con il secondo motivo deduceva eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione dell’autovincolo e del principio di proporzionalità. Trenitalia eccepiva preliminarmente la tardività della riassunzione del giudizio a seguito della declinatoria di competenza territoriale pronunciata dal TAR Lazio.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla legittimità dell’esclusione. Ha accolto l’eccezione preliminare di Trenitalia e ha dichiarato estinto il giudizio per tardività della riassunzione, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera a), c.p.a. La controversia rientra nel rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 1, lettera a), c.p.a., con conseguente dimidiazione dei termini processuali ai sensi degli artt. 119 e 120 c.p.a. L’atto di riassunzione è stato qualificato come atto endoprocessuale, non assimilabile al ricorso introduttivo; pertanto, il termine previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a. è stato ritenuto soggetto a dimidiazione e pari a quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza declinatoria della competenza. Poiché l’ordinanza del TAR Lazio era stata pubblicata e comunicata il 10 aprile 2026, mentre la riassunzione era stata effettuata il 4 maggio 2026, il termine perentorio era decorso. Il TAR ha escluso la rilevanza dell’indicazione, contenuta nell’ordinanza declinatoria, di un termine di trenta giorni: tale indicazione è stata qualificata come obiter dictum privo di efficacia vincolante, trattandosi di un termine stabilito dalla legge e non dal giudice. È stata inoltre esclusa la possibilità di riconoscere l’errore scusabile. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’estinzione del giudizio per tardività della riassunzione.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Disciplina il termine per la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente; nel rito abbreviato il termine è soggetto a dimidiazione.

  • art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Rende applicabile il rito abbreviato alle controversie relative all’impugnazione di provvedimenti di esclusione da procedure di affidamento di servizi.

  • art. 120 c.p.a.

    Concorre alla dimidiazione dei termini processuali nelle controversie relative alle procedure di affidamento.

  • art. 152 c.p.c.

    È richiamato per distinguere i termini stabiliti direttamente dalla legge dai termini giudiziali; l’indicazione erronea del giudice incompetente non modifica il termine legale.

  • art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023

    Norma sostanziale invocata dalla ricorrente sulla qualificazione dei servizi analoghi, non esaminata dal TAR per la definizione preliminare del giudizio.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato relativo all’impugnazione di provvedimenti di esclusione da procedure di affidamento, il termine per la riassunzione davanti al giudice munito di competenza territoriale è soggetto a dimidiazione e ammonta a quindici giorni, quando il termine previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a. è considerato riferito a un atto endoprocessuale.
  • Il termine per la riassunzione previsto dalla legge ha natura perentoria e decorre dalla comunicazione dell’ordinanza che declina la competenza; la sua inosservanza determina l’estinzione del giudizio per tardività della riassunzione.
  • L’indicazione, contenuta nell’ordinanza del giudice che si dichiara incompetente, di un termine erroneo di trenta giorni non modifica il termine legale dimezzato e non giustifica, di per sé, la concessione dell’errore scusabile.
  • L’atto di riassunzione non è assimilabile al ricorso introduttivo del giudizio ai fini del calcolo dei termini processuali, poiché costituisce un atto endoprocessuale.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTermini del procedimento

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