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Sentenza

Sentenza n. 475/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza n. 156/2024 del Tribunale di Castrovillari.

Giustizia amministrativa202500244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 156/2024 del Tribunale di Castrovillari, che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 156/2024, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Castrovillari, Sezione lavoro, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la carta docente, mediante assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati. Nel corso del giudizio, il 9 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva integralmente eseguito la pronuncia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione ha integralmente eseguito la sentenza oggetto di ottemperanza. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 828,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori, nonché alla rifusione del contributo unificato. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La completa esecuzione, nel corso del giudizio, del provvedimento giurisdizionale oggetto di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione della pronuncia passata in giudicato da parte dell'amministrazione, intervenuta durante il processo, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere per integrale adempimento non impedisce al giudice di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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