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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 8290 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa all'imposta di registro dovuta per la registrazione della sentenza n. 1543/01 del Tribunale di Catania. Ha sostenuto principalmente che la cartella fosse priva di adeguata motivazione e non consentisse di comprendere la precisa determinazione della pretesa tributaria. Ha inoltre contestato la natura non impugnabile dell'invito al pagamento precedentemente notificato e ha dedotto l'erroneità dei conteggi dell'Amministrazione, sostenendo che tale contestazione fosse stata proposta già in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la cartella non doveva contenere una motivazione autonoma e dettagliata perché era stata preceduta dall'invito al pagamento del 4 dicembre 2004, nel quale la pretesa tributaria era stata specificamente indicata. Tale invito, pur denominato diversamente, costituisce l'atto liquidatorio e impositivo impugnabile, la cui mancata contestazione rende definitiva l'obbligazione tributaria. La contestazione degli importi è stata inoltre ritenuta nuova e irritualmente proposta in primo grado, non essendo stata introdotta mediante motivi aggiunti nei termini previsti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro per ciascuna parte costituita, oltre accessori e altri oneri di legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 241/1990, artt. 1, comma 1, e 3, comma 1

    Richiamata dal contribuente per sostenere l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi. La Corte ha tuttavia escluso il vizio di motivazione della cartella, poiché la pretesa era già stata esplicitata nell'atto precedente.

  • Legge n. 212/2000, art. 7

    Prevede l'obbligo di motivazione degli atti tributari. La motivazione può risultare anche per relationem quando il contribuente abbia già ricevuto e conosca l'atto presupposto contenente gli elementi essenziali della pretesa.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 212

    Disciplina l'invito al pagamento dell'imposta prenotata a debito. Secondo la Corte, tale invito costituisce l'atto liquidatorio con cui viene definita e comunicata la pretesa tributaria.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    Individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. L'invito al pagamento, quando contiene la liquidazione definitiva dell'imposta, deve essere impugnato tempestivamente, anche se non è denominato formalmente avviso di accertamento o liquidazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 24 e 57

    La contestazione di nuovi vizi o motivi deve essere introdotta nel primo grado con modalità e termini specifici, eventualmente mediante motivi aggiunti. Le domande nuove non possono essere proposte per la prima volta in appello.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e ai vizi della motivazione. Nel caso concreto, i motivi fondati su tali disposizioni sono stati respinti o dichiarati assorbiti.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento è preceduta da un atto che comunica in modo chiaro e completo la pretesa tributaria, la cartella può non dover ripetere autonomamente tutti gli elementi della motivazione.
  • Un atto denominato invito al pagamento può avere natura sostanzialmente impositiva o liquidatoria: ciò che rileva è il suo contenuto effettivo, non la denominazione formale.
  • Se l'atto precedente contiene una pretesa tributaria definitiva e impugnabile, deve essere contestato entro il termine previsto; in caso contrario, la pretesa può diventare definitiva e non essere più contestabile mediante l'impugnazione della successiva cartella.
  • Le contestazioni sull'ammontare del debito devono essere formulate tempestivamente e con le modalità processuali corrette. Il semplice deposito di conteggi o documenti in udienza non equivale necessariamente alla rituale proposizione di un nuovo motivo.
  • In appello non possono essere introdotte domande o contestazioni nuove rispetto a quelle dedotte correttamente in primo grado.
  • Per valutare la validità di una cartella è necessario esaminare l'intera sequenza degli atti notificati, verificando quale sia stato il primo atto effettivamente idoneo a rendere conoscibile e impugnabile la pretesa.

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