Sentenza n. 1059/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento del decreto della Prefettura di Genova prot. n. -OMISSIS-, recante la revoca delle misure di accoglienza temporanea ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 142/2015;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza temporanea per accertata disponibilità di mezzi economici sufficienti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura aveva revocato le misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 142/2015, ritenendo accertata la disponibilità di mezzi economici sufficienti sulla base di un reddito percepito nel 2025 superiore all’importo annuo dell’assegno sociale. Ha dedotto la sproporzione della revoca, evidenziando l’esiguità della retribuzione complessiva, pari a € 9.719,01 lordi, e la precarietà del rapporto di lavoro, cessato il 30 novembre 2025. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha comunicato che, dopo avere appreso l’attuale disoccupazione e assenza di reddito dell’interessato, la Prefettura aveva dapprima sospeso l’efficacia del decreto e successivamente lo aveva annullato in autotutela con provvedimento del 28 agosto 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’annullamento in autotutela del decreto impugnato aveva eliminato l’atto contestato e realizzato in via amministrativa il risultato utile perseguito dal ricorrente. Ha inoltre confermato in via definitiva l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già disposta provvisoriamente dalla competente Commissione. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del riconoscimento del beneficio del gratuito patrocinio, poiché una diversa regolazione avrebbe determinato una mera partita di giro contabile.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015
La disposizione è richiamata quale base normativa del decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza per accertata disponibilità di mezzi economici sufficienti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato realizza integralmente il risultato utile perseguito dal ricorrente.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
Massime di principio
- La caducazione in autotutela del provvedimento impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando realizza integralmente, in via amministrativa, il risultato utile perseguito dal ricorrente.
- La verifica della disponibilità di mezzi economici ai fini della revoca delle misure di accoglienza deve essere riferita alla situazione concreta dell’interessato, considerando anche l’attualità dell’assenza di reddito e la cessazione del rapporto di lavoro, ove tali elementi conducano l’amministrazione ad annullare in autotutela la revoca precedentemente disposta.
- Il riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato può giustificare la compensazione delle spese di lite quando la condanna dell’amministrazione determinerebbe una mera partita di giro contabile.
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