Sentenza del 30/12/2019 n. 5463 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA per l'anno d'imposta 2010, contestando all'Associazione l'utilizzo distorto di sponsorizzazioni sportive e l'emissione di fatture relative a operazioni inesistenti. Le indagini bancarie avevano evidenziato prelievi e movimentazioni finanziarie correlate a fatture emesse nei confronti della società E, nonché l'assenza di rendiconti economico-finanziari, libri sociali, contratti, spese tipiche dell'attività sportiva e documentazione relativa a gare e allenatori. G aveva negato di essere amministratore dell'Associazione e aveva contestato come falsa la propria firma sui documenti consegnati dal commercialista, affermando inoltre che l'Associazione fosse riconducibile ad altri soggetti. Tuttavia, non ha prodotto documentazione idonea a provare tali circostanze né la documentazione relativa alla querela di falso; risultava invece rappresentante legale dell'Associazione per avere sottoscritto il Modello 770/2011 e il Modello Unico 2011.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello di G e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, che aveva già rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamento. Il giudice ha ritenuto non provate le contestazioni del contribuente e ha confermato la sua responsabilità quale rappresentante legale dell'Associazione, anche in relazione alle obbligazioni fiscali derivanti dalle violazioni contestate. G è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate in 3.000,00 euro.
Norme richiamate
Art. 38 del codice civile
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
La Commissione ha ritenuto che G, risultando rappresentante legale e avendo sottoscritto dichiarazioni fiscali dell'Associazione, rispondesse delle obbligazioni riferibili all'ente quale soggetto che aveva agito in suo nome e per suo conto.
Art. 221 del codice di procedura civile
La querela di falso deve proporsi, a pena di inammissibilità, mediante dichiarazione da farsi personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale.
La semplice affermazione della falsità della firma non è stata ritenuta sufficiente. Il contribuente avrebbe dovuto fornire prova dell'effettiva proposizione della querela di falso e della relativa documentazione.
Massime di principio
- Chi risulta formalmente rappresentante legale di un'associazione può essere chiamato a rispondere personalmente delle obbligazioni assunte dall'ente, soprattutto quando abbia sottoscritto dichiarazioni fiscali o altri documenti ufficiali.
- La contestazione della falsità di una firma o della propria qualità di amministratore deve essere sostenuta da prove concrete e dagli atti processuali appropriati; una mera dichiarazione difensiva non è sufficiente.
- In materia tributaria, l'assenza di rendiconti, libri sociali, contratti e documentazione sulle attività effettivamente svolte può rafforzare la ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria circa l'inesistenza delle operazioni fatturate.
- Quando il contribuente contesta l'accertamento, deve fornire elementi documentali idonei a superare gli indizi raccolti dall'Amministrazione; in mancanza, le contestazioni possono essere respinte.
- La conferma dell'avviso di accertamento comporta normalmente anche la condanna del contribuente soccombente al pagamento delle spese processuali.
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