Sentenza n. 3038/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio sulla richiesta di misure di accoglienza e revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza del TAR Toscana che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il silenzio della Prefettura di Siena sull’istanza volta all’assegnazione di misure di accoglienza nelle more dell’esame della domanda di asilo. Il TAR aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di provvedere, la comunicazione della Prefettura relativa all’inserimento dell’interessato in un elenco di soggetti in condizioni analoghe, da esaminare secondo le disponibilità. L’appellante ha contestato tale declaratoria di inammissibilità, sostenendo l’insufficienza di un atto meramente soprassessorio, e ha inoltre impugnato la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta per il giudizio di primo grado. Nelle more dell’appello, la Prefettura ha adottato un provvedimento positivo sull’istanza di accoglienza; per tale ragione l’appellante ha chiesto la cessazione della materia del contendere sulla domanda relativa al silenzio, insistendo invece sulla riforma del capo concernente il patrocinio e sulla condanna alle spese del doppio grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda relativa al silenzio, poiché l’amministrazione ha provveduto positivamente sull’istanza di approntamento delle misure di accoglienza, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha accolto il motivo d’appello relativo alla revoca del patrocinio a spese dello Stato per il primo grado e ha riformato sul punto la sentenza impugnata, confermando l’ammissione già disposta dalla competente Commissione del TAR Toscana. Il Collegio ha rilevato che la sentenza di primo grado non aveva considerato il ricorso manifestamente infondato, ma lo aveva dichiarato inammissibile all’esito di un articolato ragionamento; in ogni caso, la pretesa azionata era fondata, poiché l’obbligo di provvedere non può ritenersi adempiuto mediante un atto meramente soprassessorio, che non accolga né respinga la richiesta dell’interessato. Tale conclusione è stata ritenuta ulteriormente imposta dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 1° agosto 2025, causa C-97/24. L’appellante è stato inoltre definitivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di appello. La Prefettura è stata condannata alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in euro 2.500 oltre accessori, da corrispondere al pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento positivo sull’istanza determina la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda diretta a far accertare l’illegittimità del silenzio.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
il pagamento di tale importo sarà eseguito da parte dell’Amministrazione soccombente a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa
Quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulta vittoriosa, le spese liquidate a carico dell’amministrazione soccombente sono corrisposte al pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa.
art. 98 c.p.c.
La decisione richiama l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, confermandola per il primo grado e disponendola definitivamente per il grado di appello; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi della norma.
Massime di principio
- L’obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza non è adempiuto mediante un atto meramente soprassessorio, quale la comunicazione dell’inserimento dell’interessato in un elenco da esaminare in relazione alle future disponibilità, se tale atto non accoglie né respinge la pretesa.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda avverso il silenzio, senza precludere la decisione sulle domande e sui capi autonomi ancora controversi.
- La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere automaticamente desunta dalla sola declaratoria di inammissibilità del ricorso; quando la pretesa azionata risulta fondata, deve essere confermata l’ammissione al beneficio.
- La parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato che prevalga sostanzialmente nel giudizio ha diritto alla rifusione delle spese secondo la regola della soccombenza, anche quando l’amministrazione abbia interrotto l’inerzia soltanto in prossimità della definizione del giudizio.
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