Cassazione Penale, Sentenza n. 18413/2025 del 15/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la loro responsabilità per: a) partecipazione ad associazione finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti (art. 416 c.p.); b) esercizio abusivo di giochi e scommesse (art. 4, commi 1 e 4-bis, L. n. 401/1989); c) trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p., contestato solo ad A. Padovani). Le censure principali erano: 1) illegittima utilizzazione delle intercettazioni disposte in altro procedimento (argomentando assenza di connessione e illegittimità ex art. 270 c.p.p. e Sez. U. Cavallo); 2) inammissibilità delle intercettazioni per il reato di esercizio abusivo in ragione dei limiti edittali (art. 266 c.p.p.); 3) vizio di motivazione e carenza probatoria sulla sussistenza dell'associazione per delinquere (assenza di prova dell'organizzazione e della ripartizione degli utili); 4) erronea qualificazione come delitto anziché contravvenzione per talune condotte; 5) per Padovani, vizio probatorio e prescrizione del reato di trasferimento fraudolento, oltre alla mancata prova documentale della provenienza dei fondi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato, nel complesso, i ricorsi dei sette ricorrenti e ha rigettato la maggior parte dei motivi anche di Padovani. Ha però parzialmente accolto il ricorso di Antonio Padovani limitatamente al capo relativo al trasferimento fraudolento di valori nella parte in cui la sentenza di merito aveva unificato atti distanti nel tempo: la Corte ha ritenuto che la valutazione della prescrizione (o del decorso dei termini) su quella specifica condotta non fosse corretta e ha quindi annullato parzialmente con riguardo a quel capo (conseguente valutazione di estinzione per prescrizione per la parte indicata). Sui punti principali la Cassazione ha ritenuto: a) utilizzabili le intercettazioni nel presente giudizio perché le condotte poste a fondamento dei nuovi capi rientravano nel medesimo procedimento o nel medesimo nucleo storico-fattuale originario da cui erano nate le captazioni (anche dopo stralcio/iscrizioni successive); b) l'accertamento del reato di esercizio abusivo di giochi e scommesse era confermato, anche avendo la Corte fatto leva su prove diverse dalle intercettazioni (attività di osservazione, pedinamenti, elementi documentali), per cui la derubricazione in contravvenzione non è stata accolta; c) l'associazione per delinquere è stata ritenuta provata perché emersa una struttura organizzata, con ruoli e ripartizione di proventi anche se i reati fine erano della stessa tipologia; d) il trasferimento fraudolento (capo ascritto a Padovani) è stato ritenuto sussistente per la prova di disponibilità di fatto e per le direttive impartite al fine di intestare fittiziamente le agenzie, ma su alcuni atti riferiti a date diverse la valutazione della prescrizione ha comportato annullamento parziale.
Norme richiamate
La Corte conferma che l'associazione per delinquere può essere integrata anche quando il programma criminoso sia finalizzato a reati della stessa tipologia; non è richiesta prova di una ripartizione proporzionale degli utili, è sufficiente un vincolo associativo stabile e la partecipazione alla ripartizione dei proventi
art. 4, commi 1 e 4-bis, L. n. 401/1989
La Corte ha qualificato l'attività come delitto di esercizio abusivo di giochi e scommesse (art. 4, comma 4-bis) quando vi era una raccolta fisica e intermediazione che anonimizzava le giocate e si avvaleva di piattaforme '.com' prive di concessione, escludendo la semplice derubricazione nella contravvenzione dell'ultimo periodo
La Corte ha ritenuto che l'intestazione fittizia di agenzie (transferimento di fatto) possa integrare il trasferimento fraudolento di valori anche in assenza di atto formale, quando emerge la disponibilità di fatto e l'uso per eludere misure patrimoniali; tuttavia la prescrizione va valutata con riferimento al momento dell'ultima autonoma attribuzione fittizia
Richiamato nella discussione sulla utilizzabilità delle intercettazioni: la Corte ha applicato la giurisprudenza (Sez. U Cavallo) e ha valutato che il divieto di utilizzazione tra procedimenti non opera quando gli esiti sono riferibili al 'medesimo procedimento' per nucleo storico-fattuale, ovvero quando i reati risultano connessi nei limiti di legge
La connessione tra reati è rilevante per ammettere l'utilizzabilità delle intercettazioni: la Corte ha escluso la connessione se il reato di base era stato archiviato, ma ha ammesso l'utilizzo ove sussista il 'medesimo procedimento' in senso sostanziale (nucleo storico coincidente)
Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)
La sentenza delle Sezioni Unite è stata considerata vincolante: afferma i limiti all'utilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti ma ammette eccezioni quando i reati sono connessi e rientrano nei limiti di ammissibilità; la Corte ha applicato la nozione sostanziale di 'medesimo procedimento' enunciata da Cavallo
Richiamato in relazione ai limiti edittali per l'utilizzabilità delle intercettazioni: il criterio di 'sbarramento' indicato dalla giurisprudenza (Cavallo) impone che, per alcune ipotesi, il reato collegato rientri nel catalogo delle fattispecie previste all'art. 266 per consentire l'uso delle captazioni
art. 88 T.U.L.P.S.
La Corte ha ricordato che l'esercizio di raccolta/attività di scommesse come intermediazione richiede le autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S.; l'assenza di autorizzazione concreta è elemento per la configurazione del reato
Massime di principio
- Intercettazioni: sono utilizzabili in altri procedimenti quando le condotte oggetto delle nuove imputazioni rientrano nel 'medesimo procedimento' in senso sostanziale, cioè condividono il nucleo storico-fattuale originario da cui sono nate le captazioni; la mera diversa iscrizione o lo stralcio non impediscono l'utilizzo se il contenuto investigativo è lo stesso.
- Sez. U. Cavallo non impedisce automaticamente l'uso delle intercettazioni per reati collegati, ma impone controlli: per reati 'connessi' vanno rispettati i limiti di ammissibilità (art. 266 c.p.p.) e va sempre valutata la corrispondenza sostanziale tra i fatti.
- Prova di resistenza: se alcune prove (es. intercettazioni) fossero escluse, il giudice di legittimità verifica se le rimanenti prove, espunte le inutilizzabili, bastano a confermare la decisione di merito; quindi è fondamentale che il processo contenga riscontri indipendenti (osservazioni, pedinamenti, documentazione).
- Associazione per delinquere: è configurabile anche quando il programma criminoso mira a reati della stessa tipologia; non è richiesta una prova specifica di ripartizione matematica degli utili, basta la prova di un vincolo associativo stabile, ruoli e partecipazione ai proventi.
- Esercizio abusivo di giochi e scommesse vs contravvenzione: l'attività costituisce delitto (art.4, comma 4-bis) se è presente una raccolta/ intermediazione 'fisica' che anonimizza le giocate e usa piattaforme estere senza concessione; l'utilizzo di agenzie o conti gioco per nascondere la reale titolarità può aggravare la qualificazione.
- Trasferimento fraudolento di valori: si può dimostrare anche tramite elementi di fatto (direttive, pagamento bollette, gestione concreta) senza atto formale; però il reato istantaneo prescrive dalla data dell'ultimo atto che concretizza l'intestazione fittizia, e condotte separate e distanti nel tempo possono essere tratte in considerazione come fattispecie autonome.
- Consigli pratici per casi simili: documentare sempre la catena di gestione e disponibilità economica (contratti, pagamenti, deleghe, flussi bancari); conservare prove di attività 'da banco' o di intermediazione; se si è indagati, sollevare contestazioni precise sulle intercettazioni e sulle connessioni fattuali, non solo generiche eccezioni.
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