Cassazione Penale, Sentenza n. 45579/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis, commi 1, 4 e 6 c.p.) e per tentata estorsione aggravata (capo 14). Il ricorrente deduce carenza di gravi indizi, sostenendo che i rapporti con esponenti mafiosi derivavano da vincoli di parentela o erano mera contiguità, e che non esistono elementi che dimostrino un contributo attivo alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio; con riferimento al capo 14, contesta anche l'aggravante mafiosa e invoca, in via alternativa, una possibile desistenza volontaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure che chiedevano diversa valutazione del materiale indiziario, sottolineando che il giudizio di legittimità non consente la riconsiderazione dei fatti e dell'apprezzamento delle prove già compiuto dal giudice di merito salvo vizi di legge o manifesta illogicità motivazionale. Ha confermato l'esistenza di gravi indizi sulla base di convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori, delle captazioni telefoniche e ambientali e di specifici comportamenti del ricorrente: funzioni di collegamento e veicolazione di direttive tra capi arrestati e affiliati, accompagnamento a incontri esterni e impegni nel recupero crediti per conto della consorteria. Quanto al capo 14, ha ritenuto sussistere l'aggravante del metodo mafioso, rilevando l'uso intimidatorio della caratura del capoclan e l'assenza di desistenza volontaria. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma l'interpretazione dinamico-funzionale della partecipazione mafiosa: non basta la mera vicinanza o contiguità, occorre un contributo attivo e funzionale alla conservazione/rafforzamento del sodalizio (es. veicolazione direttive, mantenimento contatti).
art. 416-bis, circostanza aggravante (art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152)
L'aggravante del 'metodo mafioso' riguarda le modalità intimidatorie della condotta; evocare la caratura criminale del capoclan per ottenere obiettivi (es. recupero crediti) integra la spendita del metodo mafioso.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiama il criterio dei 'gravi indizi di colpevolezza' e i limiti del controllo di legittimità: la Cassazione verifica la sussistenza di vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione ma non può rinnovare la valutazione di merito sui fatti e sulle fonti di prova.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti amministrativi connessi alla dichiarazione di inammissibilità e alle condanne pecuniarie accessorie (spese e sanzione a favore della Cassa delle ammende).
Massime di principio
- La partecipazione all'associazione di tipo mafioso va valutata in chiave dinamico-funzionale: è decisivo il contributo effettivo e funzionale alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio, non la mera vicinanza o parentela con esponenti mafiosi.
- Attività consistenti nel mantenere contatti tra capi arrestati e affiliati, nel trasmettere direttive o nel rappresentare il gruppo in rapporti esterni possono costituire elementi concreti di partecipazione al 416-bis.
- Convergenza di dichiarazioni di collaboratori di giustizia unita a riscontri tecnici (captazioni telefoniche e ambientali) può costituire base sufficiente per ritenere sussistenti gravi indizi di reità.
- Per l'aggravante del 'metodo mafioso' è rilevante la modalità intimidatoria: l'evocazione della forza e della caratura del gruppo per influenzare la vittima integra l'aggravante, indipendentemente dall'esito dell'azione se la minaccia fosse idonea a incutere timore.
- In Cassazione il sindacato sul vizio di motivazione è limitato: non sono ammesse censure che si risolvano in una diversa valutazione dei fatti o in una richiesta di riconsiderazione delle prove, salvo errori di diritto o manifesta illogicità motivazionale.
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