Sentenza n. 7534/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo, - della disposizione dell’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, adottata in data 21 maggio 2025, prot. 0071639-P, avente ad oggetto “Aeroporto Roma Ciampino – Decreto n. 345 del 18.12.2018 - Riduzione capacità aeroportuale”; - del verbale Comitato di Coordinamento Straordinario di Aeroporti di Roma, relativo a “Stagione Winter 2025 – Aeroporto di Roma Ciampino”, dell’11 aprile 2025; - della disposizione dell’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, adottata in data 4 marzo 2025, prot. 0030719-P, avente ad oggetto “Aeroporto di Ciampino – Allocazione slot stagioni Winter 2024 e Summer 2025”; - del verbale del Comitato di Coordinamento Straordinario di Aeroporti di Roma, relativo a “Stagioni W24 e S25 – Aeroporto di Roma Ciampino”, del 23 gennaio 2025, avente ad oggetto “Revisione della tabella di allocazione degli slot per le stagioni Winter 2024 e Summer 2025”; - del Verbale Comitato di Coordinamento Straordinario di Aeroporti di Roma, relativo a “Stagioni W24 e S25 – Aeroporto di Roma Ciampino”, del 13 novembre 2024, avente ad oggetto “Revisione della tabella di allocazione degli slot per le stagioni Winter 2024 e Summer 2025”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, ai predetti atti, ancorché ancora non conosciuto, quanto al ricorso per motivi aggiunti: - del verbale del Comitato di Coordinamento Straordinario di Aeroporti di Roma, relativo alle stagioni Winter 2025 e Summer 2026 per l’Aeroporto di Roma Ciampino, del 22 settembre 2025; - della disposizione citata nel suddetto verbale – con la quale l’ENAC avrebbe confermato l’operatività ivi stabilita per la stagione Summer 2026 – della quale la ricorrente non è in possesso e di cui, pertanto, si chiede l’esibizione; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, ancorché non ancora conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti dell'ENAC e del Comitato di Coordinamento Straordinario relativi alla revisione e conferma dell'allocazione degli slot presso l'aeroporto di Roma Ciampino, con assegnazione di dieci slot giornalieri al vettore cargo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di aviazione civile)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui l'ENAC e il Comitato hanno mantenuto, per le stagioni Winter 2024, Summer 2025, Winter 2025 e Summer 2026, l'operatività dei voli cargo già schedulati presso Roma Ciampino e l'assegnazione di dieci slot giornalieri all'unico vettore cargo rimasto nello scalo. Ha dedotto l'irragionevolezza, l'incoerenza, il difetto di motivazione e la violazione del buon andamento, sostenendo che l'amministrazione avrebbe reiterato senza adeguata giustificazione la deroga al taglio lineare degli slot dei vettori cargo, nonostante una precedente sentenza del TAR avesse annullato una precedente disposizione dell'ENAC per difetto di motivazione. Ha inoltre contestato la violazione delle linee guida IATA, dei regolamenti europei in materia di slot e di accesso al mercato del trasporto aereo, nonché l'incompetenza e l'eccesso di potere dell'ENAC, sostenendo che l'assegnazione degli slot avrebbe dovuto privilegiare il trasporto passeggeri. ENAC e la controinteressata hanno eccepito, tra l'altro, la nullità della procura alle liti, rilasciata a Dublino e autenticata dal difensore italiano anziché da un pubblico ufficiale straniero, nonché la violazione del ne bis in idem in relazione a un parallelo giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, inammissibile per nullità della procura alle liti. La procura era stata rilasciata a Dublino, come risultava dal suo contenuto, ma autenticata dal difensore italiano senza l'autenticazione di un pubblico ufficiale straniero. Il Collegio ha escluso che si trattasse di un mero errore materiale, poiché la ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare che la procura fosse stata conferita in Italia. Ha inoltre ritenuto non applicabile al processo amministrativo la sanatoria prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., in quanto tale disposizione non è riprodotta nel codice del processo amministrativo e non è compatibile con la disciplina dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., che presuppone l'esistenza della procura speciale già al momento della proposizione del ricorso. La procura speciale è stata qualificata come requisito di ammissibilità, non come semplice requisito di validità sanabile o rinnovabile. Il TAR ha comunque esaminato sinteticamente il merito, ritenendo le censure manifestamente infondate. Gli atti impugnati erano adeguatamente motivati sulla base della mutata situazione dello scalo, caratterizzata dalla presenza di un solo vettore cargo, dall'impossibilità di tale vettore di suddividere l'attività tra Ciampino e Fiumicino, dalla liberazione e riassegnazione di slot e dalla necessità di garantire un equilibrio tra trasporto passeggeri e cargo. L'amministrazione aveva dato esecuzione alla precedente sentenza, superando il precedente difetto di motivazione senza essere vincolata a eliminare comunque i dieci slot cargo, purché la loro conferma fosse sorretta da una motivazione congrua. Il TAR ha escluso la violazione delle linee guida IATA e dei regolamenti europei, ritenendo che i relativi criteri dovessero essere applicati secondo ragionevolezza e che, in assenza di una regolamentazione della distribuzione del traffico tra aeroporti, Roma Ciampino non potesse essere destinato esclusivamente al trasporto passeggeri. Ha escluso anche l'incompetenza dell'ENAC, rilevando che l'ente si era limitato a cristallizzare i parametri di coordinamento definiti dal Comitato, mentre la competenza operativa all'assegnazione degli slot spettava al coordinatore designato dallo Stato. Nessuna discriminazione è stata ravvisata, poiché la ricorrente deteneva il 100% degli slot passeggeri e il 98% degli slot complessivi dell'aeroporto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore di ENAC e della controinteressata, liquidate in euro 5.000 per ciascuna, mentre sono state compensate nei confronti dei Ministeri.
Norme richiamate
art. 182, comma 2, c.p.c.
sanatoria della procura conferita
La sanatoria prevista per il processo civile non è applicabile al giudizio amministrativo, non essendo compatibile con i principi del processo amministrativo.
art. 39 c.p.a.
per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali
Il rinvio al codice di procedura civile opera solo per disposizioni compatibili con il processo amministrativo; tale compatibilità è stata esclusa per l'art. 182, comma 2, c.p.c.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
il ricorso sottoscritto dal solo difensore indichi l'esistenza della procura speciale
La disposizione presuppone che la procura speciale esista già al momento della proposizione del ricorso, configurandola come requisito di ammissibilità.
art. 6 Regolamento CE 95/1993, come modificato dal Regolamento CE 793/2004
L'ENAC ha legittimamente cristallizzato i parametri di coordinamento discussi e definiti dal Comitato; la competenza esclusiva all'assegnazione degli slot resta al coordinatore designato dallo Stato.
art. 19 Regolamento CE 1008/2008
Un aeroporto può essere dedicato esclusivamente a una tipologia di servizi solo se sia stata preventivamente regolamentata la distribuzione del traffico tra aeroporti; in assenza di tale regolamentazione, lo scalo deve mantenere entrambe le tipologie di servizio esistenti.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve esistere al momento della proposizione del ricorso e costituisce un requisito di ammissibilità; la sua mancanza o irregolare formazione non è sanabile mediante la disciplina dell'art. 182, comma 2, c.p.c., non compatibile con il codice del processo amministrativo.
- Quando una precedente pronuncia abbia annullato un atto amministrativo per difetto di motivazione, l'amministrazione può rieditare il potere e confermare il medesimo risultato sostanziale, purché fornisca una motivazione congrua, attuale e riferita alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della nuova decisione.
- In assenza di una preventiva regolamentazione della distribuzione del traffico aereo tra aeroporti, uno scalo non può essere destinato esclusivamente a una sola tipologia di servizio; l'amministrazione deve considerare la coesistenza dei servizi passeggeri e cargo e può garantire l'operatività minima necessaria del servizio cargo.
- Le linee guida IATA relative all'allocazione degli slot costituiscono parametri da applicare secondo ragionevolezza e non secondo un ordine necessariamente tassativo; la valutazione amministrativa è legittima quando bilancia i diversi servizi aeroportuali sulla base di circostanze concrete e adeguatamente motivate.
- Non sussiste discriminazione nell'allocazione degli slot quando la diversa distribuzione tra vettori risulta giustificata dalle esigenze dei servizi aeroportuali e il vettore che lamenta la disparità conserva una quota largamente prevalente degli slot passeggeri e complessivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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