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Sentenza

Sentenza del 12/06/2019 n. 772 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Prescrizione dei crediti - Atti interruttivi della prescrizione - Modalità di costituzione in mora.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento notificata il 2 febbraio 2017, riferita a diverse cartelle esattoriali, deducendo di non aver ricevuto la notifica delle cartelle e comunque l'intervenuta prescrizione dei crediti, da valutarsi in base alla natura di ciascuna pretesa e non automaticamente nel termine decennale. L'Agente della riscossione ha sostenuto l'esistenza di atti interruttivi, tra cui un verbale del 24 settembre 2007 di irreperibilità e nullatenenza, e ha invocato anche una sospensione legislativa dei termini di prescrizione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'intimazione limitatamente ai crediti prescritti. Il giudice ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio con gli enti impositori, ritenendo onere dell'Agente della riscossione procurarsi e produrre la documentazione utile. Ha stabilito che l'inserimento del credito nella cartella non comporta automaticamente la conversione della prescrizione breve in decennale. Gli eventuali atti interruttivi potevano essere valutati solo se risultanti dagli atti del primo grado; il verbale di irreperibilità prodotto per la prima volta in appello è stato dichiarato inutilizzabile per tardività. In ogni caso, il verbale non avrebbe interrotto la prescrizione perché non conteneva una richiesta scritta di pagamento comunicata alla debitrice. Anche la sospensione prevista dalla legge n. 147/2013 non era applicabile e, comunque, non avrebbe impedito il decorso del termine decennale. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, in favore dell'Erario per effetto del gratuito patrocinio della contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 2943, comma 4, codice civile

    La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.

    L'interruzione richiede un atto idoneo a costituire il debitore in mora; non è sufficiente una mera attività interna o materiale dell'agente della riscossione.

  • Art. 1219 codice civile

    Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

    L'atto interruttivo deve contenere una richiesta scritta di adempimento rivolta al debitore e portata a sua conoscenza; un verbale redatto in sua assenza e mai comunicato non è sufficiente.

  • Art. 2953 codice civile

    La conversione del termine breve in quello ordinario decennale opera, secondo la giurisprudenza richiamata, in presenza di un titolo giudiziale definitivo, non per il solo fatto che il credito sia stato inserito in una cartella non impugnata.

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 623

    Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

    La sospensione riguarda esclusivamente i carichi e il periodo espressamente previsti dalla disposizione, non costituisce una sospensione generale dei termini di prescrizione dei crediti fiscali.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 10

    L'impugnazione per vizi propri della cartella o dell'intimazione è proposta nei confronti dell'agente della riscossione.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 23

    L'eventuale chiamata in causa dell'ente impositore può essere richiesta dal concessionario per acquisire documentazione, ma non determina automaticamente un litisconsorzio necessario.

  • D.lgs. n. 112/1999, art. 39

    È richiamato quale possibile eccezione al riparto ordinario delle responsabilità tra ente impositore e agente della riscossione, senza incidere sull'esito concreto della controversia.

Massime di principio

  • La prescrizione di un credito inserito in una cartella deve essere determinata in base alla natura del credito: la cartella non trasforma automaticamente ogni termine prescrizionale in decennale.
  • L'ente o l'agente che invoca un atto interruttivo deve dimostrarne l'esistenza, il contenuto e la comunicazione al debitore; le attività interne o gli accessi non comunicati non bastano.
  • Per interrompere la prescrizione occorre normalmente una richiesta scritta di pagamento o un'intimazione idonea a costituire il debitore in mora, anche senza formule solenni, purché la volontà di esigere il credito sia chiara.
  • L'eccezione di interruzione è rilevabile anche d'ufficio, ma il giudice può utilizzare soltanto elementi probatori ritualmente acquisiti; documenti nuovi prodotti per la prima volta in appello possono essere esclusi.
  • L'assenza di una specifica eccezione formulata in primo grado non rende sempre inutilizzabile un atto interruttivo già presente negli atti, ma non consente di introdurre tardivamente nuovi fatti e documenti.
  • Le sospensioni legislative della prescrizione sono di stretta interpretazione e si applicano solo ai carichi, periodi e condizioni espressamente indicati dalla legge.
  • In caso di intimazione relativa a cartelle non validamente notificate o a crediti prescritti, il contribuente può contestare la pretesa; l'agente della riscossione deve fornire la documentazione necessaria a dimostrare notifica e interruzioni.

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