Cassazione Penale, Sentenza n. 19085/2025 del 22/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 27/11/2024 che ha rigettato la loro istanza di revoca o sospensione delle ingiunzioni a demolire emesse il 22/01/2024 dalla Procura Generale, relative a opere abusive per le quali erano stati condannati con sentenza del 22/10/2008 (irrevocabile 02/10/2009). Hanno dedotto vizio di motivazione per mancata considerazione del principio di proporzionalità nell'esecuzione dell'ordine di demolizione, rilevando il decorso di circa venti anni dalla realizzazione dell'immobile e dall'irrevocabilità della sentenza e richiamando la giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU) che, a loro avviso, precluderebbe l'esecuzione in simili casi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i ricorrenti non avessero contestato la questione della non condonabilità del bene, ma si limitassero a riproporre le stesse censure già svolte in appello in ordine alla proporzionalità. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il principio di proporzionalità, invocato ex giurisprudenza europea, può interferire con l'esecuzione dell'ordine di demolizione solo se chi lo invoca allega fatti concreti e puntuali (es. unicità dell'abitazione familiare, condizioni economiche) che non dipendano dalla propria inerzia. I giudici hanno ritenuto le allegazioni generiche, non idonee a paralizzare l'esecuzione, e hanno quindi confermato il rigetto dell'istanza; hanno inoltre condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001
art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001
Norma richiamata quale fondamento dell'ordine di demolizione: l'ordine di demolizione emesso nel giudizio penale trova fondamento nell'art. 31 e non è riconosciuto come condonabile nella fattispecie.
Corte EDU, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria
Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria
La giurisprudenza europea enuncia il principio di proporzionalità applicabile all'esecuzione di demolizioni quando sono in gioco l'abitazione familiare e gli effetti sulla vita privata; tuttavia l'applicazione richiede valutazione fattuale nel procedimento esecutivo.
Corte EDU, Kaminskas c. Lituania
Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania
Conferma i parametri di proporzionalità della Corte EDU in materia di esecuzione di demolizioni contro immobili identificati come abitazione privata; indicazione di necessità di bilanciamento tra intervento pubblico e diritti del privato.
Cass. Sez. 3, n. 21198 del 15/02/2023, Esposito (Rv. 284627-01)
Sez. 3, n. 21198 del 15/02/2023, Esposito, Rv. 284627 - 01
La Suprema Corte ha stabilito che chi invoca il principio di proporzionalità deve allegare puntualmente i fatti a sostegno (es. unicità dell'abitazione, condizioni economiche) e che tali fatti non possono derivare dalla propria inerzia; l'ingiunzione a demolire origina dall'inerzia del condannato.
Cass. Sez. 3, n. 5538 del 16/01/2025, Giaccio
Sez. 3, n. 5538 del 16/01/2025, Giaccio
Precisa che il principio di proporzionalità opera in sede esecutiva (non nella fase deliberativa) e che i fatti a sostegno devono essere allegati e, quanto meno, rigorosamente prospettati da chi intende avvalersene per impedire l'esecuzione dell'ordine di demolizione.
Massime di principio
- In materia di abusi edilizi, l'invocazione del principio di proporzionalità per impedire una demolizione grava sull'autore dell'abuso: occorre allegare fatti concreti, specifici e non riconducibili alla propria inerzia (es. unica abitazione familiare, gravi condizioni economiche).
- Il principio di proporzionalità si applica nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione e richiede una prova o, quanto meno, una allegazione rigorosa dei fatti rilevanti; mere affermazioni generiche o il solo decorso del tempo non sono sufficienti.
- Il tempo trascorso dall'irrevocabilità della sentenza non legittima automaticamente l'impedimento dell'esecuzione: il condannato non può 'lucrare' sull'inerzia maturata per effetto della propria condotta.
- Il giudice dell'esecuzione può rigettare l'istanza di sospensione/revoca se le allegazioni non sono puntuali; in tali casi la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile se l'onere di allegazione non è stato adempiuto.
- La giurisprudenza europea fornisce il parametro di proporzionalità, ma la sua efficacia concreta dipende dalla capacità del ricorrente di dimostrare i presupposti fattuali nel procedimento esecutivo.
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