Sentenza n. 5703/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nel procedimento avente a oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all’estero (Romania), con adozione dell’ordine all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto e con nomina di un commissario ad acta nell’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta (istanza n. 25816 inoltrata il 21.07.2025);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 21 luglio 2025 un'istanza, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Deduceva che il Ministero non aveva adottato il provvedimento conclusivo entro il termine previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Ha quindi proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, chiedendo l'ordine di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha inoltre formulato la domanda prevista dall'art. 31, comma 3, c.p.a. Il Ministero si è costituito con comparsa di stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, accertando la sussistenza sia dell'obbligo del Ministero di provvedere sia dell'inerzia oltre il termine normativamente previsto. L'obbligo deriva dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e dall'art. 16 d.lgs. n. 206/2007, che impone all'autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il termine era inutilmente decorso, il giudice ha ordinato al Ministero di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o un suo delegato, disponendo che intervenga, su richiesta dell'interessata, entro ulteriori 180 giorni in caso di perdurante inerzia. È stata invece respinta la domanda ex art. 31, comma 3, c.p.a., poiché residuano in capo all'amministrazione poteri istruttori e un margine di discrezionalità, soprattutto tecnica, nella comparazione dei percorsi formativi e nell'eventuale imposizione di misure compensative. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 750, oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è stato ritenuto fondato in presenza dell'obbligo di provvedere e dell'inerzia oltre il termine previsto.
art. 31, comma 3, c.p.a.
La domanda è stata respinta perché l'amministrazione conserva poteri istruttori e un margine di discrezionalità, anche tecnica, incompatibili con l'adozione giudiziale di una decisione sostitutiva sul riconoscimento.
art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020
È richiamato quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione resistente di provvedere sull'istanza di riconoscimento.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni; Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.
La norma impone all'autorità di verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio è accoglibile quando l'amministrazione è obbligata a concludere il procedimento e il termine previsto dalla legge per l'adozione del provvedimento è inutilmente decorso.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all'estero, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 206/2007.
- L'accertamento dell'illegittimità del silenzio comporta l'ordine giudiziale all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice e consente la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio avverso il silenzio non può essere accolta una domanda diretta a ottenere una decisione sostitutiva sul contenuto del provvedimento quando all'amministrazione residuano poteri istruttori e margini di discrezionalità, anche tecnica, nella valutazione dei titoli esteri e nell'eventuale imposizione di misure compensative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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