Cassazione Penale, Sentenza n. 26730/2026 del 16/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un indagato nei cui confronti il GIP del Tribunale di Palermo aveva applicato la custodia cautelare in carcere; il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 3 febbraio 2026, aveva confermato la misura. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale non avesse indicato elementi fattuali attuali e concreti a sostegno della misura massima, né del pericolo di inquinamento probatorio né del pericolo di reiterazione criminosa; ha inoltre lamentato che fosse stata evocata in modo improprio la vicenda del mandato omicidiario, che la motivazione fosse apodittica quanto alla recidiva e alla mancata superabilità della presunzione cautelare, e che non fossero state adeguatamente considerate circostanze favorevoli dedotte dalla difesa. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione alla ritenuta adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, assumendo che il Tribunale non avesse spiegato perché gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, fossero inidonei, valorizzando inoltre un sequestro di armi ritenuto estraneo al nucleo del procedimento e senza confrontarsi con le deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi aspecifici e manifestamente infondati. Ha osservato che il ricorso cumulava in modo promiscuo censure di violazione di legge e di vizio motivazionale senza distinguere in modo preciso i profili denunciati, e che non vi era un confronto puntuale con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata. Nel merito, ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua, coerente e non illogica sia sulla gravità indiziaria sia sulle esigenze cautelari, evidenziando che il giudice di merito aveva richiamato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., aveva valorizzato elementi concreti di attualità del pericolo di reiterazione e aveva spiegato perché i domiciliari, anche con controllo elettronico, non fossero sufficienti. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Costituisce parametro invocato per la deduzione di violazione di legge; nel caso concreto la censura è stata ritenuta formulata in modo promiscuo con il vizio motivazionale, quindi aspecifica.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione deve essere specificamente articolato, indicando in quale parte la motivazione manchi, sia contraddittoria o manifestamente illogica; la sua deduzione cumulativa e indifferenziata rende il ricorso inammissibile.
art. 125 c.p.p.
Richiamato come parametro di motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata.
art. 273 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in tema di gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente motivato anche su questo profilo.
art. 274 c.p.p.
Le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e c) sono state ritenute operanti in base alla presunzione speciale richiamata dal Tribunale.
art. 274, comma 1, lett. a) c.p.p.
Richiamata per il pericolo di fuga; la Corte dà atto che il Tribunale ha condiviso la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari.
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamata per il pericolo di reiterazione del reato; la Corte conferma la motivazione del Tribunale sulla sua attualità e concretezza.
art. 275 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in tema di adeguatezza/proporzionalità della misura e dalla Corte per ribadire il regime presuntivo applicabile.
art. 275, comma 3, c.p.p.
La presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti indicati opera anche rispetto al pericolo di inquinamento probatorio; può essere vinta solo da elementi positivi specifici, non dal mero decorso del tempo.
art. 275-bis c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione all'uso del dispositivo elettronico; la Corte ha ritenuto non adeguata la misura domiciliare neppure con braccialetto.
art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.
Invocato per la motivazione dell'ordinanza cautelare; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale sufficientemente specifica.
art. 299 c.p.p.
Richiamato nel primo motivo quale parametro del controllo cautelare; la Corte non ha accolto la censura.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
L'aspecificità del ricorso conduce alla sua inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione cumulativa e indistinta di violazione di legge e vizi motivazionali sul medesimo punto rende il motivo aspecifico e determina l'inammissibilità dell'impugnazione, perché il ricorrente deve indicare con precisione quale vizio denuncia e in quali parti della motivazione esso si manifesti.
- L'impugnazione in cassazione deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato: non è sufficiente riproporre in chiave assertiva le deduzioni difensive o sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle risultanze processuali.
- In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. opera rispetto a tutte le esigenze cautelari, compreso il pericolo di inquinamento probatorio, e può essere superata solo da elementi positivi specifici, non dal solo decorso del tempo.
- Quando il giudice di merito spiega in modo coerente e non illogico le ragioni per cui gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, non sono idonei a prevenire contatti con un contesto criminoso attivo, la scelta della custodia in carcere è insindacabile in sede di legittimità, salvo manifesta illogicità o mancanza assoluta di motivazione.
- Ai fini della valutazione cautelare, possono essere valorizzati anche elementi fattuali ulteriori rispetto al nucleo strettamente contestato, purché siano pertinenti alla personalità dell'indagato e al giudizio di pericolosità, senza che ciò integri di per sé vizio di motivazione.
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