Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11552/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento a) della comunicazione Agea 17.11.2022 prot. n. AGEA.AGA.2022.43510, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita ai periodi 1995/1996 e 1996/1997, inviata al ricorrente a mezzo raccomandata il 3.12.2022 (doc. 1); b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 1995/1996” e nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 1996/1997” (entrambe indicate come “Allegato 1” del provvedimento impugnato).

Giustizia amministrativa202303056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione Agea di ricalcolo del prelievo supplementare per le campagne lattiero-casearie 1995/1996 e 1996/1997

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia pubblica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione Agea del 17 novembre 2022, notificata il 3 dicembre 2022, con la quale l’Agenzia aveva ricalcolato il prelievo supplementare sul latte per i periodi 1995/1996 e 1996/1997, unitamente agli atti presupposti e connessi relativi al conteggio dei quantitativi di latte soggetti a prelievo, alla compensazione e alla riassegnazione dei quantitativi inutilizzati. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, deducendo che una sopravvenienza normativa aveva privato di efficacia il provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha rilevato che l’art. 10-bis, comma 4, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, ha stabilito che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da Agea prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti. Poiché la comunicazione impugnata era stata notificata il 3 dicembre 2022, essa è divenuta inefficace ex lege, determinando il venir meno dell’interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese sono state dichiarate irripetibili, con formula "nulla spese".

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103

    Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    La disposizione rende prive di effetto, sostituendole con nuove comunicazioni, le comunicazioni di ricalcolo già notificate da Agea prima dell’entrata in vigore della legge di conversione; tale inefficacia sopravvenuta elimina l’interesse alla decisione sul ricorso di annullamento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l’applicazione.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenienza normativa priva ex lege di efficacia l’atto amministrativo impugnato e lo sostituisce con un nuovo atto o procedimento, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso di annullamento, che deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La sopravvenuta inefficacia dell’atto impugnato determina l’improcedibilità del ricorso anche quando l’inefficacia derivi direttamente dalla legge e non da un’autonoma riedizione del potere amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.