Sentenza n. 2716/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento - dell’atto del Comune di Ladispoli prot. n. 24163/23 del 17.5.2023 recante “nulla osta ai fini demaniali del solo transito per il raggiungimento dello specchio acqueo”, emesso su istanza della controinteressata e trasmesso alla ricorrente quale concessionaria in essere dell’aria interessata; - dell'autorizzazione ex art. 21 d.lgs. n. 42/2004 del 28.5.2020 per il “ripristino di scala lignea amovibile a servizio del castello” rilasciata su istanza della controinteressata dal Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale. - ove sussistente di qualsivoglia assenso comunale alla c.i.l.a. prot. n. 37274 del 22.7.2022 presentata dalla controinteressata all'Ufficio urbanistica al fine “dell'installazione di una scala autoportante per l'esecuzione di preesistente esercizio di accesso ad area demaniale”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nulla osta comunale al solo transito demaniale per raggiungere lo specchio acqueo mediante il ripristino di una scala lignea, autorizzazione paesaggistico-culturale della Soprintendenza e asserito assenso comunale alla CILA per l’installazione della scala
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per un arenile asservito al proprio complesso turistico-balneare, ha impugnato gli atti che consentivano alla proprietaria di un castello di ripristinare una scala lignea per accedere alla spiaggia antistante. Ha dedotto: violazione delle garanzie partecipative, per omessa inclusione della concessionaria nel procedimento; illogicità, perché il Comune avrebbe dovuto previamente modificare la concessione; travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e violazione della partecipazione, per l’asserita esistenza di altri accessi al mare; violazione della disciplina sull’accesso libero e gratuito alla battigia e travisamento dei presupposti; erroneità del riferimento alla formazione di un silenzio-assenso sulla CILA; illegittimità dell’autorizzazione della Soprintendenza, per mancata considerazione dell’incidenza dell’opera sulla concessione, della preesistenza e delle caratteristiche della scala, degli obblighi di custodia, della titolarità dei muri e dell’eventuale comproprietà del castello. La controinteressata ha eccepito, tra l’altro, il difetto di prova della lesione, l’inammissibilità delle censure sulla CILA e la tardività delle contestazioni all’autorizzazione della Soprintendenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La concessione della società riguardava esclusivamente 497,55 mq di arenile destinati alla posa di attrezzature balneari e, secondo l’elaborato planimetrico allegato, non comprendeva lo spazio di transito posto tra l’albergo e l’arenile. La scala e il relativo ingombro insistevano quindi su un camminamento autonomo e aperto al libero transito, non sull’area concessa. Ne derivava l’assenza sia della situazione legittimante sia dell’interesse concreto, non essendo dimostrata una lesione delle facoltà derivanti dalla concessione. Per tale ragione sono state ritenute infondate le censure direttamente fondate sull’asserita incidenza dell’opera sull’area concessa. Il TAR ha inoltre escluso che comunicazioni relative a un manufatto ligneo collocato nell’area di transito potessero ampliare la concessione per facta concludentia: l’area assentita deve essere ricostruita sulla base del titolo concessorio e il silenzio dell’amministrazione non consente di desumere univocamente una volontà ampliativa. Le censure sull’esistenza di altri accessi al mare, sulla CILA e sugli ulteriori profili dell’autorizzazione della Soprintendenza sono state dichiarate inammissibili per difetto di legittimazione e interesse, perché estranee alla situazione giuridica dedotta. In ogni caso, il giudice le ha ritenute infondate: la questione dell’accesso alternativo non era dimostrata; sulla CILA non si forma silenzio-assenso, ma l’attività non era stata inibita e non erano state indicate ragioni specifiche per imporre l’intervento comunale; quanto all’autorizzazione della Soprintendenza, l’asserita difformità dell’opera non era logicamente verificabile prima della sua installazione e gli ulteriori dubbi sulla preesistenza, sui muri, sull’apertura e sulla comproprietà erano congetturali, non contestualizzati giuridicamente e privi di prova. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 254, l. 296/2006
obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia
Il richiamo alla disposizione non dimostra, nel caso concreto, l’illegittimità del nulla osta, poiché il passaggio autorizzato insisteva su un’area non compresa nella concessione della ricorrente.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
La comunicazione dell’atto alla concessionaria è stata considerata espressione dei doveri di collaborazione tra amministrazione e privato, in relazione a un’informazione di interesse per la corretta gestione degli spazi concessi.
artt. 7 e ss. l. 241/1990
Le garanzie partecipative non risultano violate in assenza di una posizione giuridica direttamente incisa dal provvedimento.
art. 16 regolamento Regione Lazio n. 19/2016
nell’ambito dell’area demaniale marittima assentita in concessione
Le installazioni oggetto di comunicazione possono riguardare soltanto l’area effettivamente assentita; la comunicazione non prova né determina un ampliamento della concessione.
art. 21 d.lgs. 42/2004
L’autorizzazione della Soprintendenza non è stata annullata, non essendo provati i vizi dedotti dalla concessionaria e non risultando dimostrata un’incidenza dell’opera sulla sua posizione giuridica.
Massime di principio
- La legittimazione e l’interesse a ricorrere contro un provvedimento amministrativo richiedono la dimostrazione di una lesione concreta e attuale della situazione giuridica dedotta; non è sufficiente allegare illegittimità riferite a interessi estranei o non direttamente incisi dall’atto.
- L’estensione di una concessione demaniale deve essere ricostruita sulla base del titolo concessorio e dei suoi elaborati; non può essere ampliata per facta concludentia, né il silenzio dell’amministrazione consente, di per sé, di desumere una volontà implicita di ampliamento.
- La comunicazione di un provvedimento al concessionario e il richiamo all’obbligo di consentire il libero transito verso la battigia non dimostrano che l’area interessata dal provvedimento ricada nella concessione, quando il titolo e gli elaborati planimetrici individuano distintamente un’area di transito non assentita.
- Sulla CILA non si forma silenzio-assenso; tuttavia, l’omessa inibizione dell’attività non può essere contestata dal terzo privo di uno specifico interesse leso, né può fondarsi su ragioni diverse da una lesione concretamente dimostrata della sua posizione giuridica.
- Censure basate su una futura difformità dell’opera rispetto all’autorizzazione, su dubbi non contestualizzati giuridicamente o su circostanze prive di prova non sono idonee a sorreggere l’annullamento di un’autorizzazione amministrativa.
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