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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10209/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite nasceva dall’azione proposta da un intermediario del credito nei confronti di un notaio, ritenuto responsabile professionalmente per aver indicato erroneamente, nella nota di iscrizione ipotecaria, la particella catastale di un immobile (79 invece di 76). L’attrice sosteneva che, a causa di tale errore, l’ipoteca non avesse prodotto l’effetto di garanzia piena sul credito verso la debitrice poi ammessa a procedura concorsuale e che, se la garanzia fosse stata correttamente iscritta, il credito sarebbe stato soddisfatto integralmente, mentre la procedura aveva consentito solo un recupero parziale come credito chirografario. Il notaio non negava l’errore materiale, ma contestava che da esso derivasse il danno lamentato. In appello la domanda era stata rigettata; la Corte territoriale aveva rilevato, da un lato, la mancata confutazione delle rationes decidendi del primo giudice e, dall’altro, l’assenza di nesso causale, osservando che l’ipoteca era comunque valida e che il creditore avrebbe potuto attivare tempestivamente la rettifica ex art. 2841, comma 2, c.c. prima dell’insinuazione al passivo. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione di norme su responsabilità contrattuale del professionista, onere della prova, responsabilità per inadempimento e disciplina ipotecaria, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la responsabilità del notaio, invertito l’onere probatorio e ritenuto emendabile la nota d’iscrizione; 2) vizio di motivazione e omessa pronuncia, contestando l’apprezzamento della relazione notarile e la ricostruzione del "doppio conforme"; 3) violazione delle norme processuali e deontologiche sull’uso di espressioni offensive o sconvenienti, contro la decisione di cancellare alcune frasi dall’atto di appello e di trasmettere gli atti all’Ordine forense. I controricorrenti chiedevano anche la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., domanda poi respinta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la doppia ratio decidendi della sentenza impugnata: la prima, autonoma e non censurata, fondata sulla mancata specifica critica alle ragioni del primo giudice; la seconda, relativa all’assenza di nesso causale tra l’errore notarile e il danno, poiché il creditore avrebbe potuto ottenere la rettifica dell’ipoteca ex art. 2841 c.c. e la perdita lamentata era imputabile anche alla mancata attivazione di tale rimedio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, oltre che infondato, perché il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., riguarda solo l’omesso esame di un fatto decisivo e non già l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione; in ogni caso, la Corte d’appello aveva esaminato la relazione notarile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito circa il carattere sconveniente delle espressioni utilizzate nell’atto di appello. Sono state quindi confermate le spese a carico della ricorrente; è stata invece respinta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per lite temeraria non è stata accolta perché non sono stati ravvisati i relativi presupposti.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato come norma sulla responsabilità contrattuale per inadempimento, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Richiamato quale parametro di diligenza professionale del notaio, ma la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l’onere della prova; la Corte non ha accolto la doglianza perché il motivo non si confrontava con la ratio decidendi.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Richiamato nel ricorso; la Corte ha valorizzato invece il concorso causale del creditore per non aver attivato la rettifica dell’ipoteca.

  • art. 2808 c.c.

    Richiamato quale norma sulla garanzia ipotecaria; la Corte ha affermato che l’ipoteca era comunque valida.

  • art. 2841 c.c.

    La Corte ha ritenuto che il creditore potesse e dovesse avvalersi della procedura di rettifica dell’iscrizione ipotecaria, prima di far valere il danno.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in tema di risarcimento del danno conseguenza; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge nei primi e terzi motivi; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è censurabile solo l’omesso esame di un fatto decisivo, non l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 89 c.p.c.

    Giustifica la cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive dagli atti processuali.

  • art. 88, comma 2, c.p.c.

    Legittima la trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine per eventuali valutazioni disciplinari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 52 del codice deontologico forense

    Richiamato come parametro deontologico nella valutazione delle espressioni usate negli atti difensivi.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: la mancata censura anche di una sola ratio sufficiente a sorreggere la decisione rende inutile l’esame delle altre doglianze.
  • In tema di responsabilità professionale del notaio, il danno non è automaticamente conseguenza dell’errore materiale nella nota di iscrizione ipotecaria: occorre provare il nesso causale tra inesatto adempimento e pregiudizio lamentato.
  • Se l’errore nell’iscrizione ipotecaria è emendabile mediante rettifica e il creditore non attiva tempestivamente il rimedio previsto dall’art. 2841 c.c., il danno può essere escluso o ridotto per concorso causale del creditore stesso ex art. 1227 c.c.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile in cassazione la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione.
  • La valutazione del carattere sconveniente o offensivo delle espressioni contenute negli scritti difensivi è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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