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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19174/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure ripetitive e già adeguatamente vagliate e respinte dalla sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva escludersi una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della corte d'appello che aveva definito il giudizio di responsabilità. Dal testo emerge solo che il ricorso deduceva un motivo meramente riproduttivo di censure già formulate sul merito della responsabilità penale, profili che la sentenza impugnata aveva già esaminato e disatteso con motivazione ritenuta corretta. Non sono indicati nel provvedimento i fatti materiali, il titolo di reato o ulteriori specifiche doglianze.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo quando il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo meramente riproduttivo censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Il controllo di legittimità non può essere sollecitato mediante la semplice reiterazione di questioni di fatto o di responsabilità già valutate con argomenti giuridici corretti dalla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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