Cassazione Civile, Ordinanza n. 09414/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario in appello nel quale la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo perfezionata una definizione agevolata. Secondo l'Agenzia ricorrente, però, la società non aveva aderito alla definizione delle liti pendenti ex art. 6 del d.l. 119/2018, bensì alla definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione c.d. "rottamazione-ter" ex art. 3 del medesimo decreto, resa nuovamente accessibile dalla rimessione in termini del d.l. 34/2019. La contribuente aveva presentato domanda e risultavano pagate solo le prime due rate su diciassette, senza prova dell'integrale pagamento né della rinuncia formalizzata all'appello. L'Agenzia censurava quindi la CTR per avere applicato la disciplina sbagliata e per avere dichiarato cessata la materia del contendere senza verificare il perfezionamento della definizione, sostenendo che avrebbe dovuto semmai dichiararsi l'estinzione per rinuncia o l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, oppure constatare l'inefficacia della definizione e decidere nel merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso. Ha rilevato che la CTR aveva confuso la definizione delle liti pendenti con la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e aveva dichiarato cessata la materia del contendere nonostante fosse provato soltanto il pagamento di due rate, senza accertare l'integrale perfezionamento della procedura né la formale rinuncia al giudizio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché verifichi se vi sia stata rinuncia al giudizio oppure se siano state pagate tutte le rate scadute; in caso negativo, dovrà prendere atto dell'inefficacia della definizione agevolata e decidere il merito dell'appello, oltre a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 546/1992
L'estinzione del giudizio va dichiarata solo nei casi previsti, in particolare quando ricorra una valida rinuncia; non può essere utilizzata per sanare una definizione agevolata non perfezionata.
art. 3 d.l. 119/2018
Nella rottamazione-ter, l'estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento effettivo della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti; in difetto il giudice deve revocare la sospensione o non dichiarare l'estinzione.
art. 3 d.l. 119/2018
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una rata, la definizione non produce effetti, i versamenti restano acconti e l'agente della riscossione prosegue il recupero del debito.
art. 6 d.l. 119/2018
Norma richiamata dalla CTR ma ritenuta non pertinente, poiché il contribuente non aveva aderito alla definizione delle liti pendenti bensì alla definizione dei carichi.
art. 16-bis d.l. 34/2019
Ha riaperto i termini per aderire alla rottamazione-ter, consentendo la presentazione della domanda entro il 31 luglio 2019.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, l'estinzione del giudizio presuppone il perfezionamento effettivo della procedura e la prova del pagamento integrale delle somme dovute; il mero deposito dell'istanza e il pagamento di alcune rate non sono sufficienti.
- Se il debitore si è impegnato a rinunciare al giudizio, il giudice deve verificare se la rinuncia sia stata formalmente effettuata: in tal caso l'estinzione consegue alla rinuncia; in mancanza, occorre accertare il perfezionamento della definizione prima di dichiarare l'estinzione.
- Quando la definizione agevolata non si perfeziona per omesso, insufficiente o tardivo pagamento, essa è inefficace ex lege, i versamenti restano imputati ad acconto e il giudizio deve proseguire o essere deciso nel merito.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata sulla base di una errata qualificazione della procedura agevolativa o senza riscontro documentale del suo completo perfezionamento.
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