Cassazione Civile, Ordinanza n. 09757/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Il cliente aveva convenuto in giudizio la banca per ottenere la ripetizione delle somme asseritamente indebitamente addebitate su un conto corrente con affidamento chiuso nel febbraio 2001, deducendo l'illegittimità di interessi ultralegali richiamati alle "condizioni uso piazza", della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, della commissione di massimo scoperto e degli addebiti per i giorni valuta in assenza di valida pattuizione scritta. Il tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando la nullità delle clausole e riconoscendo un credito del correntista. La corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione: aveva ritenuto che la domanda di interessi fosse stata formulata in modo non coerente con l'art. 112 c.p.c.; aveva rideterminato il saldo tenendo conto della prescrizione delle rimesse solutorie; e aveva concluso che il credito del correntista fosse integralmente assorbito dalle rimesse prescritte. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1282 e 2033 c.c., sostenendo che gli interessi sulla ripetizione dell'indebito dovessero decorrere dalla domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c. e che il riferimento contenuto nell'atto introduttivo fosse sufficiente. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2946 e 2697 c.c., lamentando che la banca avesse eccepito la prescrizione senza indicare le singole rimesse solutorie e sostenendo che, essendo esistito un affidamento, le rimesse dovessero presumersi ripristinatorie, con conseguente onere della prova a carico della banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il primo motivo nei limiti indicati, affermando che, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, l'espressione "dal giorno della domanda" dell'art. 2033 c.c. non si riferisce solo alla domanda giudiziale ma anche agli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, ritenendo che la censura non scalfisse correttamente la regola sull'onere di allegazione e prova in materia di rimesse in conto corrente con affidamento, secondo cui spetta al correntista che agisce in ripetizione allegare e provare la natura ripristinatoria delle rimesse e l'erronea imputazione dei pagamenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice di merito non può attribuire alla domanda un contenuto diverso da quello effettivamente proposto; tuttavia, nella specie, la censura è stata accolta solo quanto alla decorrenza degli interessi sulla ripetizione dell'indebito secondo l'art. 2033 c.c.
art. 1282 c.c.
Richiamato insieme all'art. 2033 c.c. per contestare la decorrenza degli interessi; la Corte ha precisato che, nella ripetizione dell'indebito, gli interessi decorrono dalla domanda anche se questa sia stragiudiziale e costituisca mora.
art. 2033 c.c.
In tema di ripetizione di indebito, la locuzione "dal giorno della domanda" comprende sia la domanda giudiziale sia gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
art. 2946 c.c.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo corretta la verifica della prescrizione delle rimesse solutorie nei limiti del tema devoluto.
art. 2967 c.c.
Il riferimento normativo nel testo corrisponde al principio generale dell'onere della prova; la Corte ha ribadito che grava sul correntista l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi della domanda di ripetizione.
art. 1194 c.c.
È richiamato per la regola di imputazione dei pagamenti prima agli interessi e poi al capitale; la Corte ha affermato che il cliente deve allegare e provare l'erronea applicazione di tale criterio alle rimesse operate.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova resta a carico di chi agisce o eccepisce il fatto estintivo/modificativo; anche i fatti negativi devono essere provati, sebbene la prova possa essere data per presunzioni o mediante fatti positivi contrari.
art. 1219 c.c.
Richiamato per qualificare gli atti stragiudiziali idonei a costituire in mora e quindi a far decorrere gli interessi nella ripetizione dell'indebito.
art. 2034 c.c.
Citato dalla banca per sostenere l'irrepetibilità di quanto pagato; la sentenza non vi fonda la decisione, limitandosi a riportare l'eccezione.
Massime di principio
- Nella ripetizione dell'indebito, la decorrenza degli interessi prevista dall'art. 2033 c.c. non è limitata alla domanda giudiziale, ma può decorrere anche da un atto stragiudiziale che valga come costituzione in mora.
- Nel conto corrente bancario assistito da apertura di credito, il correntista che agisce per la ripetizione deve allegare e provare i fatti costitutivi della domanda, compresa la natura delle rimesse e l'erronea imputazione dei pagamenti secondo l'art. 1194 c.c.; non si trasferisce sulla banca l'onere di indicare tutte le rimesse solutorie.
- L'onere della prova di fatti negativi non è escluso in astratto, ma può essere assolto mediante prova di fatti positivi contrari o mediante presunzioni, secondo un criterio coerente con la riferibilità dei mezzi di prova.
- In presenza di eccezione di prescrizione relativa a rapporti di conto corrente, la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse è decisiva ai fini del computo del termine prescrizionale e della quantificazione dell'eventuale credito restitutorio.
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