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Ordinanza

Ordinanza n. 3738/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202606550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando di concorso per 220 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nella parte relativa al limite anagrafico di partecipazione, nonché i decreti ministeriali che fissano tale limite e i conseguenti provvedimenti impliciti di non ammissione o esclusione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il bando del 17 aprile 2026, nella parte in cui richiede il non compimento del trentesimo anno di età per la partecipazione al concorso, nonché il D.M. 13 luglio 2018, n. 103 e, ove occorra, il D.M. 6 aprile 1999, n. 115, che prevedono limiti anagrafici rispettivamente di trenta e trentadue anni per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato. Hanno contestato anche il blocco informatico della piattaforma telematica e i provvedimenti impliciti di non ammissione o esclusione derivanti dall'applicazione del requisito anagrafico. I ricorrenti, pur avendo superato i limiti di età, hanno dedotto l'illegittimità del limite assoluto e automaticamente escludente, chiedendo la disapplicazione delle disposizioni interne contrastanti con la direttiva 2000/78/CE, il possibile rinvio pregiudiziale alla CGUE e, in subordine, il risarcimento del danno mediante ammissione in forma specifica o per perdita di chance. In sede cautelare hanno chiesto di essere ammessi alla procedura, mediante rettifica del bando e della piattaforma o altra misura equivalente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare solo nei limiti dell'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove scritte fissate per il 16 e 17 luglio 2026. Il Collegio ha rilevato che, per i candidati che hanno superato anche il limite previsto dal D.M. n. 115/1999, la questione non coincide con quella già esaminata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 397 del 19 gennaio 2026 e non è ancora assistita da giurisprudenza consolidata. L'ammissione cautelare è stata quindi disposta esclusivamente in ragione del periculum in mora connesso all'imminente svolgimento delle prove scritte e alla loro irripetibilità, collegata alla garanzia dell'anonimato dei candidati. Il TAR ha riservato alla fase di merito ogni decisione sull'ammissione alle successive fasi concorsuali e sulle questioni di legittimità del limite anagrafico. Ha fissato l'udienza pubblica del 2 febbraio 2027 e ha compensato integralmente le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato richiamato dai ricorrenti quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica e, subordinatamente, per perdita di chance; la relativa pretesa non è stata decisa in questa fase cautelare.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334

    È stato indicato dai ricorrenti tra le disposizioni interne da sottoporre a disapplicazione o scrutinio in relazione al limite anagrafico di accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

  • art. 1 d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95

    È stato richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 334/2000, nell'ambito della contestazione del limite di età.

  • direttiva 2000/78/CE

    I ricorrenti ne hanno dedotto il contrasto con le disposizioni interne che prevedono il limite anagrafico; la questione è stata riservata alla fase di merito.

  • D.M. 13 luglio 2018, n. 103

    Prevede, secondo quanto riportato nell'ordinanza, il limite del mancato compimento del trentesimo anno di età per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato.

  • D.M. 6 aprile 1999, n. 115

    Prevede, secondo quanto riportato nell'ordinanza, il limite massimo del mancato compimento del trentaduesimo anno di età per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È stato applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando l'imminente svolgimento di prove concorsuali irripetibili, anche per esigenze di anonimato, può rendere irreversibilmente inutile la tutela giurisdizionale, il giudice amministrativo può ammettere cautelarmente i ricorrenti con riserva alle prove, anche riservando alla fase di merito la decisione sulla legittimità del requisito contestato.
  • L'ammissione cautelare con riserva alle prove concorsuali non comporta il riconoscimento definitivo del diritto alla partecipazione né implica la decisione sulla legittimità del requisito di accesso; tali questioni possono essere esaminate nella fase di merito, così come l'eventuale ammissione alle successive fasi della procedura.
  • La sussistenza del periculum in mora può fondarsi sull'imminenza di prove scritte concorsuali non ripetibili, quando la mancata ammissione immediata rischi di precludere definitivamente la possibilità di partecipare alla procedura.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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