Cassazione Penale, Sentenza n. 20374/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Faloppa ha impugnato in cassazione la sentenza di appello denunciando: (i) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla qualificazione del fatto come ricettazione (capoverso dell'art. 648 c.p.), sostenendo che non vi sarebbe prova della consapevolezza della provenienza delittuosa dell'orologio; (ii) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione per il mancato esclusione della recidiva, contestando la valutazione degli indici probatori usati dalla Corte di Appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate o non consentite: ha ritenuto che la Corte di Appello abbia motivato correttamente e logicamente la ricostruzione dei fatti (tra l'altro evidenziando che l'orologio era da donna e di valore molto superiore al credito di circa 25 euro, circostanze idonee a fondare la consapevolezza della provenienza furtiva, anche come dolo eventuale) e che la valutazione circa la recidiva fosse adeguatamente motivata con riferimento alla giurisprudenza. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
La norma sulla ricettazione è stata interpretata in senso estensivo: la consapevolezza della provenienza delittuosa può essere desunta da elementi indiziari (es. sproporzione di valore tra l'orologio d'oro e il credito per una dose), e il dolo può essere anche nella forma del dolo eventuale.
art. 23 comma 8 DL 137/2020
Norma procedurale richiamata solo in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; non incide sul merito della decisione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende; la Corte l'ha applicata per disporre il versamento di Euro 3.000.
Massime di principio
- Per la ricettazione, la coscienza della provenienza delittuosa può essere desunta da elementi indiziari concreti (es. sproporzione tra valore del bene e presa a titolo di pagamento, natura dell'oggetto rispetto al titolare apparente), e non è necessario il riconoscimento della provenienza come certezza assoluta: il dolo eventuale è sufficiente.
- La Corte d'appello ha un ampio margine nella valutazione delle prove e può usare inferenze logiche purché motivate; la Cassazione non rivede la valutazione del merito se la motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Sull'applicazione della recidiva è obbligatoria una motivazione specifica: il giudice deve spiegare perché i precedenti confluiscono nel giudizio di maggiore pericolosità; motivazioni esaustive e conformi alla giurisprudenza impediscono la riforma in cassazione.
- I ricorsi che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, senza dimostrare un vizio logico-manifesto o un errato svolgimento del diritto, sono frequentemente dichiarati inammissibili.
- Chi impugna dovrebbe concentrare i motivi di cassazione su errori di diritto evidenti o su vizi palesi della motivazione; per le contestazioni di fatto è strategicamente più utile raccogliere elementi nuovi o dimostrare contraddizioni manifeste nella motivazione di merito.
- Un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende, quindi valutare attentamente la fondatezza prima di proporre ricorso.
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