Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-638/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 febbraio 2023. — T.C. e a. contro M.C. e Prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Sottrazione internazionale di minori – Convenzione dell’Aia del 1980 – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Art. 11 – Domanda di ritorno di un minore – Decisione definitiva che ordina il ritorno di un minore – Normativa di uno Stato membro che prevede la sospensione di diritto dell’esecuzione di tale decisione in caso di domanda proposta da talune autorità nazionali. — Causa C-638/22 PPU

Giurisprudenza europea62022CJ0638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato incompatibile con il regolamento n. 2201/2003 e con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva una norma polacca che sospende automaticamente l’esecuzione delle decisioni di ritorno dei minori su richiesta del Procuratore generale o del Difensore civico per i minori. Secondo la Corte, tale meccanismo svuota di effetto utile l’obbligo di celerità previsto per le procedure di ritorno ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980. Il giudice nazionale deve dunque disapplicare la norma interna contrastante.

Sottrazione internazionale di minori: incompatibilità con il diritto UE di una norma nazionale che sospende automaticamente l’esecuzione della decisione di ritorno su richiesta di autorità non giurisdizionali

La questione giuridica

Se l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, osti a una disciplina nazionale che consenta a autorità non aventi status di giudici di ottenere, di diritto e senza motivazione, la sospensione dell’esecuzione di una decisione definitiva di ritorno di un minore adottata ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980 per un periodo di almeno due mesi.

Principio di diritto

L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, impone che la domanda di ritorno di un minore sia trattata con urgenza e che il ritorno, una volta ordinato, non possa essere paralizzato da una sospensione automatica dell’esecuzione disposta su semplice istanza di autorità non giurisdizionali, non motivate e senza controllo del giudice. Una normativa nazionale che attribuisca a tali autorità il potere di ottenere de iure la sospensione per almeno due mesi dell’esecuzione di una decisione di ritorno è quindi incompatibile con il diritto dell’Unione e deve essere disapplicata dal giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Regolamento (UE) 2019/1111
  • Articoli 22, 24, 27, paragrafo 6, e 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1111
  • Articolo 100 del regolamento (UE) 2019/1111
  • Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
  • Articoli 1, 2, 3, 11, 12 e 13 della Convenzione dell’Aia del 1980
  • Articolo 288 TFUE

Sottrazione internazionale di minori: sospensione automatica dell’esecuzione della decisione di ritorno

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale urgente proposto dal Sąd Apelacyjny w Warszawie nell’ambito di un procedimento di ritorno di due minori trasferiti dalla madre dalla residenza abituale in Irlanda alla Polonia. La Corte è chiamata a verificare se una disciplina nazionale che sospende automaticamente l’esecuzione della decisione di ritorno su richiesta di autorità pubbliche non giudiziarie sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Fatti e procedimento principale

T.C. e M.C., cittadini polacchi residenti in Irlanda, sono i genitori di due figli minorenni nati in Irlanda. Dopo una permanenza estiva in Polonia, la madre ha manifestato l’intenzione di trattenere stabilmente i minori in Polonia senza il consenso del padre. Quest’ultimo ha quindi promosso un’azione di ritorno ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980.

Il Tribunale regionale di Wrocław ha ordinato il ritorno dei minori in Irlanda; in appello, il Sąd Apelacyjny w Warszawie ha respinto l’impugnazione della madre, rendendo definitiva la decisione il 28 settembre 2022. Successivamente, però, il Difensore civico per i diritti dei minori e il Procuratore generale hanno chiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione ai sensi degli articoli 3881 e 3883 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge del 2022, e hanno anche proposto ricorso per cassazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la Convenzione dell’Aia del 1980, in particolare:

  • l’articolo 1, lettera a), che mira ad assicurare l’immediato rientro del minore illecitamente trasferito o trattenuto;
  • l’articolo 2, che impone l’uso di procedure d’urgenza;
  • l’articolo 11, che obbliga le autorità a procedere con urgenza;
  • l’articolo 12, che prevede l’ordine di ritorno immediato;
  • l’articolo 13, che contempla eccezioni restrittive, tra cui il grave rischio per il minore.

Viene poi esaminato l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, secondo cui il giudice deve trattare rapidamente la domanda di ritorno e, salvo circostanze eccezionali, decidere entro sei settimane. La Corte richiama anche il considerando 17, che insiste sull’immediatezza del ritorno, e il considerando 33, che collega il regolamento alla tutela dei diritti fondamentali del minore.

Questione pregiudiziale e ricevibilità

Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, insieme all’articolo 47 della Carta e alle disposizioni del regolamento 2019/1111, osti a una norma nazionale che sospende di diritto l’esecuzione della decisione di ritorno per almeno due mesi su istanza di autorità non giurisdizionali.

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Procuratore generale e dalla madre, rilevando che la questione è necessaria per risolvere la controversia sull’esecutività della decisione di ritorno. Esclude inoltre che l’eventuale inapplicabilità ratione temporis del regolamento 2019/1111 incida sulla ricevibilità, poiché tale profilo attiene al merito. La Corte precisa comunque che nel caso concreto è applicabile soltanto il regolamento n. 2201/2003, poiché l’azione principale è stata introdotta nel novembre 2021, prima del 1° agosto 2022, data di applicazione del regolamento 2019/1111.

Ragionamento della Corte

La Corte interpreta l’articolo 11, paragrafo 3, in senso rigoroso, valorizzando:

  • il tenore letterale, che impone un trattamento rapido e una decisione entro sei settimane;
  • il contesto della Convenzione dell’Aia del 1980, che si fonda sull’immediatezza del ritorno e su eccezioni limitate;
  • le finalità del regolamento, cioè la deterrenza contro le sottrazioni internazionali e il ripristino dello status quo ante.

Da ciò ricava che l’obbligo di celerità non riguarda solo la fase decisoria, ma si estende anche all’esecuzione. Una normativa che consenta di sospendere automaticamente l’esecuzione di una decisione definitiva di ritorno svuota di effetto utile l’articolo 11, paragrafo 3.

La Corte sottolinea inoltre che la norma polacca attribuisce l’effetto sospensivo a una semplice domanda di autorità non giudiziarie, senza obbligo di motivazione e senza controllo giurisdizionale, il che contrasta con la necessità che eventuali deroghe avvengano solo in casi specifici ed eccezionali, debitamente motivati. Richiama altresì l’articolo 47 della Carta, osservando che una decisione giudiziaria definitiva non può essere resa inefficace da un intervento dell’autorità pubblica, pena il carattere illusorio della tutela giurisdizionale effettiva.

La Corte respinge anche l’argomento secondo cui la sospensione automatica sarebbe necessaria per consentire il ricorso per cassazione e proteggere il minore: il diritto dell’Unione non impone un ulteriore grado di giudizio avverso la decisione di ritorno, se il procedimento ha già previsto due gradi di giudizio e consente di valutare i rischi per il minore. Di conseguenza, il diritto dell’Unione non consente che l’impugnazione produca automaticamente effetti sospensivi.

Dispositivo e conseguenze per il giudice nazionale

La Corte afferma che l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, osta a una normativa nazionale che conferisca ad autorità non aventi status di giudici il potere di ottenere, di diritto, la sospensione dell’esecuzione di una decisione di ritorno per almeno due mesi, senza motivazione.

Richiama infine il principio del primato del diritto dell’Unione: il giudice nazionale deve garantire la piena efficacia della disposizione europea e disapplicare, se necessario, la normativa interna contrastante.

Principi affermati

  • La procedura di ritorno del minore è per sua natura urgente.
  • L’obbligo di celerità riguarda non solo la decisione, ma anche la sua esecuzione.
  • Una sospensione automatica e non motivata dell’esecuzione è incompatibile con il regolamento n. 2201/2003.
  • Il diritto a un ricorso effettivo non tollera che una decisione giudiziaria definitiva resti inoperante per effetto di un intervento amministrativo o para-giurisdizionale privo di controllo del giudice.
  • Il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna contrastante con il diritto UE.

Come è indicizzato

Materiesottrazione internazionale di minoriresponsabilità genitorialeesecuzione delle decisioni giudiziariespazio di libertà, sicurezza e giustiziatutela giurisdizionale effettiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.