Sentenza n. 4170/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera AGCOM n. 286/22/CONS del 27 luglio 2022, disponibile sul sito www.agcom.it dal 4 agosto 2022, recante “Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ (PNAF-DAB)” , con i relativi allegati rispettivamente denominati “Allegato 1: Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali”; l’“Allegato 2: Documento di pianificazione” l’’“Annesso 1 dell’’All. 2: PDV nazionali ed esteri”; l’“Annesso 2 dell’’All. 2: Elenco siti candidati”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non cognito. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A il 31\10\2024 : - del decreto direttoriale del 30 luglio 2024, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, Direzione Generale per il digitale e le comunicazioni – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione e trasmesso con nota mimit.AOO_DCT.Provvedimenti interni.R.0000154.30-07-2024, con cui è stato approvato il calendario nazionale nel quale vengono individuate le scadenze entro le quali tutte le frequenze in capo a soggetti titolari di diritto d’uso, ai sensi della delibera n. 286/22/CONS, devono essere spente, nonché del relativo allegato, denominato “Calendario nazionale attuazione PNAF DAB – (delibera 286/22/CONS) roadmap per bacino d’utenza”; - del decreto direttoriale del 15 ottobre 2024, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, Direzione Generale per il digitale e le comunicazioni – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione e trasmesso con nota mimit.AOO_DCT.Provvedimenti interni.R.0000227.16-10-2024, con cui è stato approvato l’aggiornamento del calendario nazionale nel quale vengono individuate le scadenze entro le quali tutte le frequenze in capo a soggetti titolari di diritto d’uso, ai sensi della delibera n. 286/22/CONS, devono essere spente, nonché del relativo allegato, denominato “Aggiornamento calendario nazionale attuazione PNAF DAB (delibera 286/22/CONS) roadmap per bacino d’utenza allegato decreto direttoriale 15.10.2024”; - della nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 12998 dell’8 agosto 2024 con cui è stato chiesto di inviare i dati della rete di impianti operanti sulle frequenze della Rete Nazionale n. 1 ai sensi della delibera AGCOM n. 286/22/CONS, tenendo conto delle tempistiche di spegnimento del calendario nazionale di cui al decreto direttoriale del 30 luglio 2024 e al relativo allegato; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non cognito al ricorrente, ivi compresi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. il 18\9\2025: - della delibera AGCOM n. 145/25/CONS recante l’Aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini 2 della ridestinazione al servizio DAB delle frequenze attualmente pianificate in banda VHF per la rete nazionale televisiva n. 12, pubblicata sul sito www.agcom.it dal 10 giugno 2025; con i relativi allegati rispettivamente denominati “Allegato 1 delibera 145-25-CONS - Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali (bacini n. 5, n. 9, n. 12, n. 15 e n. 16)” e “Allegato 2 - Delibera n. 145-25-CONS - PDV nazionali ed esteri (blocchi 5A, 5B, 5C e 5D)”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non cognito al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze VHF-III per la radiodiffusione sonora digitale DAB+, i successivi calendari ministeriali di attuazione e l’aggiornamento della pianificazione DAB
Esito
Favorevole al resistente (autorità regolatoria e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera AGCOM n. 286/22/CONS, recante il PNAF-DAB, deducendo: violazione degli artt. 50 e 59 d.lgs. 208/2021, dell’art. 97 Cost., dell’art. 2-bis, commi 7 e 9, d.l. 5/2001, del Regolamento DAB e degli obblighi derivanti dal contratto di servizio; violazione dell’art. 24, comma 1, lett. a), l. 112/2004 e carenza di istruttoria; difetto di motivazione, violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 3 l. 241/1990. In particolare, RAI sosteneva che fossero già maturate le condizioni per dichiarare conclusa la fase di avvio dei mercati e, quindi, per superare l’obbligo transitorio di must carry; contestava la qualificazione del DAB come piattaforma complementare e non sostitutiva dell’FM, prospettando difficoltà nella diffusione della programmazione regionale; lamentava l’incoerenza tra le reti sottoposte a consultazione e quelle pianificate, il mancato puntuale esame delle proprie proposte tecniche e la mancata tutela della minoranza linguistica slovena in Friuli-Venezia Giulia. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato i calendari ministeriali di spegnimento delle frequenze, deducendone l’illegittimità derivata dagli atti di assegnazione delle reti nazionali. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato la delibera AGCOM n. 145/25/CONS, sostenendo che la RN1 non fosse equivalente alla RN3 e che dovesse essere stabilmente integrata per consentire la trasmissione dei contenuti regionali.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto l’interesse degli interventori ad opponendum, in quanto titolari di diritti d’uso suscettibili di essere incisi dall’accoglimento del ricorso. Ha tuttavia ritenuto superfluo esaminare le ulteriori eccezioni preliminari e disporre l’integrazione del contraddittorio, poiché il gravame non era fondato nel merito. Il primo motivo è stato respinto: la fase di avvio dei mercati non poteva considerarsi conclusa, poiché non risultavano raggiunti né gli obiettivi di copertura delle reti nazionali e locali né le soglie di diffusione dei ricevitori digitali previste dal Regolamento DAB. Il secondo motivo è stato respinto: l’art. 11, comma 2, del Regolamento DAB consente a RAI di utilizzare, mediante accordi equi, trasparenti e non discriminatori, la capacità trasmissiva degli operatori locali per la programmazione regionale; inoltre, la ricorrente non aveva dimostrato né l’insufficienza della capacità assegnata né l’integrale sostituzione dell’FM da parte del DAB. Il terzo motivo è stato in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile: lo schema sottoposto a consultazione è una mera ipotesi di lavoro, modificabile all’esito dell’istruttoria; per un atto generale non è necessaria una risposta puntuale a ogni proposta, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni sostanziali della decisione; la censura relativa alla non equivalenza tra RN1 e RN3 è divenuta improcedibile, poiché la stessa RAI aveva dichiarato che un successivo provvedimento ministeriale aveva reso sostanzialmente equivalenti le reti. Anche il quarto motivo, relativo ai calendari ministeriali, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione della dichiarazione resa nel giudizio connesso. Il quinto motivo è stato dichiarato improcedibile nella parte relativa alla richiesta di frequenze aggiuntive, poiché tale istanza era stata accolta dal Ministero; per il resto è stato respinto: la delibera n. 145/25/CONS riguardava la pianificazione delle reti locali e aveva motivatamente rinviato l’intervento sul comparto nazionale. Il TAR ha inoltre rilevato che la normativa primaria prevede una rete decomponibile per macroaree solo nel settore televisivo, non per il servizio radiofonico DAB, e che RAI non aveva provato l’impossibilità di trasmettere i contenuti regionali con adeguata qualità. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati in parte improcedibili e, per il resto, respinti, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. ee), delibera AGCOM n. 664/09/CONS
La “fase di avvio dei mercati” è il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Regolamento e il raggiungimento degli obiettivi di copertura e di diffusione commerciale dei ricevitori digitali.
La fase di avvio non si considera conclusa finché non siano raggiunte cumulativamente le condizioni relative alla copertura delle reti nazionali e locali e alla diffusione dei ricevitori DAB.
art. 11, comma 2, delibera AGCOM n. 664/09/CONS
La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo potrà [...] avvalersi della capacità trasmissiva degli operatori di rete locali [...] mediante accordi o intese [...] a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, al solo scopo della diffusione della propria programmazione locale.
La disposizione offre a RAI uno strumento per diffondere la programmazione regionale mediante la capacità trasmissiva degli operatori locali, ove la capacità della rete nazionale non sia sufficiente.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può dichiarare improcedibile una censura quando, per fatti sopravvenuti o per una dichiarazione della parte, venga meno l’interesse concreto alla decisione.
art. 3 l. 241/1990
Per un atto generale adottato all’esito di una consultazione pubblica non è necessaria una motivazione puntuale su ogni contributo ricevuto; è sufficiente che emergano le ragioni sostanziali della decisione e che i contributi siano stati considerati.
art. 50 d.lgs. 208/2021
È richiamato quale parametro della pianificazione dello spettro radio e dell’organizzazione delle reti, senza che il giudice ravvisi la violazione dedotta.
art. 59 d.lgs. 208/2021
È richiamato quale parametro della pianificazione e dell’assegnazione delle frequenze, senza che il giudice ravvisi la violazione dedotta.
comma 1030, quinto periodo, l. 205/2017
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pianifica per la realizzazione di un multiplex contenente l’informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale una rete con decomponibilità per macroaree con frequenze in banda UHF.
La previsione di una rete decomponibile per macroaree riguarda il settore televisivo e non impone l’assegnazione di una specifica rete decomponibile per il servizio radiofonico DAB.
Massime di principio
- La fase di avvio dei mercati definita da un regolamento dell’autorità di regolazione non può ritenersi conclusa finché non siano raggiunte tutte le condizioni cumulative previste dalla disciplina, comprese quelle relative alla copertura delle reti e alla diffusione effettiva dei ricevitori; l’introduzione di obblighi di dotazione dei ricevitori non determina automaticamente il raggiungimento delle soglie di diffusione.
- Quando la disciplina del servizio pubblico prevede che il concessionario possa utilizzare la capacità trasmissiva degli operatori locali mediante accordi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, tale meccanismo costituisce uno strumento idoneo a garantire la diffusione della programmazione regionale, salvo che il ricorrente dimostri concretamente l’insufficienza della capacità disponibile o l’impossibilità tecnica di avvalersene.
- Nella consultazione pubblica relativa all’adozione di un atto generale, lo schema sottoposto agli interessati costituisce una proposta istruttoria modificabile e non vincola l’autorità a mantenere una corrispondenza univoca tra i contenuti consultati e il provvedimento finale.
- Per un atto generale adottato all’esito di una consultazione pubblica non sussiste l’obbligo di motivare puntualmente il rigetto di ogni singola proposta partecipativa; è sufficiente che l’autorità abbia considerato i contributi e abbia esposto le ragioni sostanziali della decisione.
- La sopravvenuta eliminazione della situazione lesiva o il riconoscimento, da parte del ricorrente, che un provvedimento successivo ha soddisfatto la sua pretesa determina il venir meno dell’interesse concreto alla decisione e comporta l’improcedibilità della relativa censura.
- Una norma che prevede la pianificazione di una rete decomponibile per macroaree nel settore televisivo non può essere estesa, in assenza di un’espressa previsione normativa, al diverso servizio radiofonico digitale DAB.
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