Cassazione Penale, Sentenza n. 30528/2025 del 10/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ferrara che aveva dichiarato non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. rispetto al reato di cui all'art. 595, comma 3 c.p., e lo aveva comunque condannato al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte civile. Nel primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 544-ter c.p.p. e del diritto di difesa, sostenendo che l'udienza predibattimentale non consentirebbe l'assoluzione/ proscioglimento per particolare tenuità in quanto comporta un accertamento di colpevolezza con conseguenze sulla responsabilità civile, nonché ha contestato la quantificazione del danno come arbitraria. Nel secondo motivo ha sostenuto l'insussistenza del fatto offensivo (mancanza di carattere offensivo e volontà di ingiuria), chiedendo l'assoluzione ex art. 530 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo volto a negare l'esistenza del reato ritenendo corretto l'accertamento del Tribunale che l'espressione "villano" avesse carattere offensivo ma fosse di particolare tenuità e subito rimossa, quindi applicabile la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Ha però accolto il motivo relativo ai poteri del giudice dell'udienza predibattimentale: è legittimo applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità all'esito dell'udienza predibattimentale (art. 554-ter/425 richiamate), senza violazione del diritto di difesa, ma il giudice che emette non luogo a procedere per particolare tenuità in quella sede non ha il potere di decidere sull'azione civile (restituzioni e risarcimento), perché quella decisione non acquista efficacia di giudicato ex art. 651-bis c.p.p. Diversamente dalla pronuncia di proscioglimento emessa al termine del dibattimento, la sentenza predibattimentale non consente al giudice di decidere sul risarcimento; pertanto la statuizione civile della sentenza impugnata è illegittima e viene annullata senza rinvio. Nel resto il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 595 c.p.
Norma che punisce l'ingiuria; la Corte ha ritenuto sussistente l'offensività del linguaggio ma di particolare tenuità nei termini valutati dal Tribunale
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ammette che possa essere applicata anche nell'udienza predibattimentale (ex art. 554-ter/425), purché vi sia contraddittorio; la sentenza predibattimentale che applica questa causa non acquista però efficacia di giudicato per il giudizio civile
art. 544-ter c.p.p.
Disposizione sull'udienza predibattimentale; la Corte conferma che il giudice in tale udienza può applicare la causa di non punibilità ex art. 131-bis nel pieno contraddittorio tra le parti
art. 544-bis c.p.p.
Richiamato in relazione alla disciplina delle questioni preliminari e del contraddittorio nella fase predibattimentale (verifica costituzione parti, proposizione questioni preliminari)
art. 554-ter c.p.p.
Regola le sentenze rese all'udienza predibattimentale e il richiamo all'art. 425 consente l'assimilazione che autorizza l'applicazione di istituti come l'art. 131-bis in quella sede
art. 425 c.p.p.
Sentenza di non doversi procedere all'esito dell'udienza preliminare: la pronuncia ex art. 554-ter va interpretata per analogia con l'art. 425 per quanto riguarda la possibilità di applicare cause di non punibilità
art. 538 c.p.p.
Disciplina i poteri del giudice circa l'azione civile: la norma limita il potere di decidere sull'azione civile al caso di pronuncia di condanna, pertanto il giudice predibattimentale che proscioglie per particolare tenuità non può decidere sul risarcimento
art. 651-bis c.p.p.
Attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità emessa al termine del dibattimento per gli effetti nel giudizio civile; la Corte rileva che tale efficacia non opera per la sentenza predibattimentale
sentenza Corte costituzionale n. 173/2022
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 538 nella parte che impedisce al giudice, quando proscioglie per particolare tenuità al termine del dibattimento, di decidere sulle domande civili; tuttavia quella pronuncia non si estende alle sentenze di proscioglimento rese in udienza predibattimentale, perché queste non hanno efficacia di giudicato
art. 129 e art. 554 c.p.p.
Richiamati dal Procuratore Generale nell'argomentazione che alcune cause di non punibilità richiedono specifica richiesta del P.M. e contraddittorio; la Corte chiarisce però che l'art. 131-bis può essere applicato dal giudice predibattimentale nel contraddittorio
Massime di principio
- Il giudice che celebra l'udienza predibattimentale può applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), purché si svolga nel pieno contraddittorio tra le parti
- La pronuncia di non luogo a procedere per particolare tenuità emessa in udienza predibattimentale non acquista efficacia di giudicato ai fini del giudizio civile (art. 651-bis c.p.p.), quindi il giudice predibattimentale non può decidere sulla domanda di risarcimento o restituzioni
- La sentenza della Corte costituzionale n. 173/2022, che amplia i poteri del giudice in caso di proscioglimento per particolare tenuità emesso al termine del dibattimento, non è applicabile alle sentenze rese in udienza predibattimentale
- Se una parte civile vuole ottenere risarcimento dopo una pronuncia predibattimentale di non luogo a procedere per particolare tenuità, dovrà promuovere l'azione civile separatamente; la statuizione civile contenuta in una sentenza predibattimentale è annullabile
- Le parti che ritengono erronea l'applicazione dell'art. 131-bis in sede predibattimentale possono impugnare la decisione (appello/ricorso per cassazione) per far valere l'insussistenza delle condizioni per la non punibilità
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