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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12489/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione per eccessività del trattamento sanzionatorio: il difensore deduceva che la Cort e d'Appello di Torino (sent. 31/10/2024) aveva confermato una pena ritenuta superiore al nuovo minimo applicabile dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 46/2024 che aveva dichiarato incostituzionale la parte dell'art. 646 c.p. che prevedeva la pena base 'da due a cinque anni', riconducendo la fattispecie alla forbice fino a cinque anni e al minimo detentivo previsto dall'art. 23 c.p. (15 giorni). Inoltre si contestava la mancata motivazione della Corte d'Appello in ordine ai criteri di cui all'art. 133 c.p. per giustificare il discostamento dal minimo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità (la condanna sostanziale resta). Il motivo dell'annullamento è stato che la Corte d'Appello non ha applicato correttamente l'effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 46/2024 (che ha eliminato il minimo edittale di 2 anni) e non ha motivato, come richiesto dall'art. 133 c.p., le ragioni di discostamento dal minimo ora applicabile (15 giorni).

Norme richiamate

  • Corte costituzionale, sentenza n. 46/2024

    'illegittimità costituzionale dell\'art. 646, primo comma, del codice penale ... nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni anziché fino a cinque anni'

    Ha eliminato il minimo obbligatorio di 2 anni per l\'art. 646 c.p., rendendo applicabile la forbice 'fino a cinque anni' e comportando che il minimo detentivo di riferimento diventi quello generale di legge (giorni 15, art. 23 c.p.).

  • art. 646 cod. pen.

    'appropriazione indebita' (precedente formulazione con pena da due a cinque anni oggetto di declaratoria di incostituzionalità)

    La norma descrive il reato contestato; la pronuncia costituzionale ha modificato la realtà pratica della sua forbice edittale eliminando il vincolo al minimo di due anni.

  • art. 23 cod. pen.

    'giorni 15' (pena detentiva minima generale)

    Stabilisce il minimo irrogabile per la reclusione (15 giorni), valevole come riferimento dopo la caduta del minimo speciale previsto dall\'art. 646.

  • art. 133 cod. pen.

    Fissa i criteri legali (criteri oggettivi e soggettivi) cui il giudice deve attenersi nella determinazione della pena; la Corte osserva che il giudice che si discosta dal minimo deve esplicitare quali criteri ha ritenuto rilevanti e perché.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso per la formulazione del motivo in cassazione (riferimento procedurale sulla esposizione del motivo in memoria).

Massime di principio

  • Una pronuncia della Corte costituzionale che cancella o modifica il minimo edittale di una norma penale è immediatamente applicabile alle fasi giudiziarie successive alla sua emissione; i giudici d'appello devono applicare la nuova forbice edittale se la decisione costituzionale è intervenuta prima della loro pronuncia.
  • Se, a seguito di una modifica/annullamento del minimo edittale, la pena inflitta risulta superiore al nuovo minimo, il giudice che conferma o aumenta la pena deve motivare espressamente il discostamento dal minimo richiamando i criteri previsti dall'art. 133 c.p.; l'assenza di tale motivazione può essere causa di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
  • La declaratoria di incostituzionalità non incide necessariamente sull'accertamento di responsabilità già pronunciato: la Cassazione può dichiarare irrevocabile la condanna sul piano della responsabilità e annullare solo la parte della sentenza relativa alla determinazione della pena, rinviando per nuova determinazione.
  • Nei casi in cui la decisione di legittimità accerta un errore sul piano dell'applicazione della legge penale nel trattamento sanzionatorio, il rimedio pratico è spesso l'annullamento con rinvio limitato alla sanzione, non la rinnovazione del giudizio di merito sulla responsabilità.
  • Le parti (difesa o Pubblico Ministero) possono propugnare in Cassazione la rilevanza di una recente pronuncia costituzionale per ottenere la riforma del trattamento sanzionatorio; la Corte di Cassazione verificherà sia l'applicabilità temporale della pronuncia costituzionale sia la correttezza della motivazione del giudice di merito in ordine alla pena.

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