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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/567

Regolamento (UE) 2016/567 della Commissione, del 6 aprile 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo, cyflumetofen, ciprodinil, dimetomorf, ditiocarbammati, fenamidone, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenone, miclobutanil, propiconazolo, sedaxane e spirodiclofen in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i livelli massimi di residui (LMR) di numerosi antiparassitari fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005, recependo in parte i CXL del Codex Alimentarius e in parte le domande di modifica presentate a seguito di autorizzazioni d’uso o esigenze commerciali. La Commissione, sulla base dei pareri EFSA e delle valutazioni degli Stati membri, modifica gli allegati II e III per varie matrici vegetali e animali. Per alcune sostanze, o per specifiche combinazioni sostanza/prodotto, gli LMR restano invariati, vengono mantenuti i valori di default oppure si rinvia a successivi interventi normativi.

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di numerose sostanze attive fitosanitarie in specifici prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli operatori della filiera agroalimentare interessati ai residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale, con effetti diretti negli Stati membri dell’Unione europea e nel SEE. Incide sui prodotti elencati negli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, includendo frutta, ortaggi, cereali, spezie, prodotti di origine animale e altre categorie alimentari, con alcune sostanze o combinazioni sostanza/prodotto escluse o non modificate (ad esempio clotianidin, tiametoxam e mesotrione, rinviate ad atti separati).

Modifica dei livelli massimi di residui di alcuni antiparassitari

Il regolamento aggiorna il sistema dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, intervenendo sugli allegati II e III per numerose sostanze attive e per molteplici prodotti agricoli e di origine animale. L’intervento si colloca nel quadro della cooperazione con il Codex Alimentarius, del vaglio scientifico dell’EFSA e della necessità di mantenere un elevato livello di tutela dei consumatori nell’Unione.

Contesto normativo e motivazioni

La Commissione richiama, nei considerando, l’adozione di limiti massimi di residui del Codex (CXL) per diverse sostanze nel 2014 e nel 2015. Viene altresì ricordato che, conformemente al regolamento (CE) n. 178/2002, gli standard internazionali devono essere considerati nella legislazione alimentare, purché siano adeguati agli obiettivi e al livello di protezione dell’Unione.

La Commissione precisa inoltre che l’Unione aveva formulato riserve su alcuni CXL proposti in sede Codex per specifiche combinazioni sostanza/prodotto. Per altre sostanze, invece, i CXL sono ritenuti sicuri per i consumatori e possono essere recepiti come LMR dell’Unione, salvo i casi di prodotti non contemplati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 o di valori inferiori agli LMR già vigenti.

Procedura seguita e ruolo dell’EFSA

Le domande di modifica degli LMR sono state presentate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005, anche nell’ambito di autorizzazioni d’uso di prodotti fitosanitari o per ridurre possibili ostacoli commerciali all’importazione. In conformità all’articolo 8 del medesimo regolamento, le domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e successivamente dall’EFSA.

L’EFSA ha esaminato i dati disponibili, valutando i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha adottato un parere motivato. La Commissione afferma che le modifiche introdotte sono conformi all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, cioè coerenti con le esigenze di tutela della salute pubblica e con gli altri fattori pertinenti della materia.

Modifiche agli allegati II e III

L’allegato del regolamento sostituisce o integra numerose colonne degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.

Per l’allegato II vengono aggiornati, tra gli altri, i valori relativi a:

  • ciprodinil;
  • dimetomorf;
  • fenamidone;
  • flutolanil;
  • imazamox;
  • metrafenone;
  • miclobutanil;
  • propiconazolo.

Nell’allegato III vengono invece introdotte nuove tabelle o nuovi valori per:

  • clorantraniliprolo;
  • fluopyram;
  • spirodiclofen;
  • cyflumetofen;
  • sedaxane.

Per i ditiocarbammati l’allegato contiene una disciplina specifica, espressa in CS2 e riferita a maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram, con un’avvertenza importante: tali LMR aggregati non riflettono una singola buona pratica agricola e non sono quindi idonei, da soli, a verificare la conformità a una specifica pratica colturale.

Aspetti tecnici: definizione del residuo, note e limiti di determinazione

L’allegato contiene numerose note tecniche che modificano la definizione del residuo per alcune combinazioni sostanza/codice, ad esempio per:

  • ciprodinil;
  • flutolanil;
  • miclobutanil;
  • fluopyram.

In diversi casi la tabella richiama il limite inferiore di determinazione analitica, indicato con asterisco, e segnala combinazioni per le quali l’LMR è fissato nell’allegato III, parte B.

Sono previste anche note di riesame: l’EFSA ha rilevato, per alcune matrici, la mancanza di informazioni sui metodi analitici, sulla conferma dei risultati, sulla stabilità in immagazzinamento o sulle prove residue. La Commissione terrà conto di tali informazioni, se presentate entro le scadenze indicate, al momento del riesame degli LMR. Le principali scadenze richiamate nel testo sono:

  • 13 luglio 2015;
  • 17 aprile 2017;
  • 29 ottobre 2016;
  • 14 marzo 2017.

Esclusioni e interventi non effettuati

Il regolamento non modifica gli LMR per clotianidin e tiametoxam, per i quali la Commissione rinvia a un successivo adeguamento del regolamento (UE) 2016/156. Analogamente, per il mesotrione il richiamo è al regolamento (UE) 2016/53.

Per il clorantraniliprolo, l’EFSA ha ritenuto insufficienti i dati relativamente ad arachidi e luppolo, per cui gli LMR vigenti sono mantenuti. In altri casi specifici, la Commissione accoglie invece le richieste di revisione perché i dati e la valutazione del rischio risultano soddisfacenti.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori italiani del settore agroalimentare ciò comporta l’immediata rilevanza, ai fini commerciali e di conformità, dei nuovi LMR fissati o modificati per le sostanze e i prodotti interessati.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. L’intervento riguarda in particolare i residui di clorantraniliprolo, cyflumetofen, ciprodinil, dimetomorf, ditiocarbammati, fenamidone, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenone, miclobutanil, propiconazolo, sedaxane e spirodiclofen in o su determinati prodotti.

Riferimento ai CXL del Codex e trattamento dei valori di default

I considerando spiegano che alcuni limiti del Codex Alimentarius sono stati adottati nel 2014 e nel 2015. Per cyflumetofen e sedaxane, non essendo inclusi nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica il valore di default di 0,01 mg/kg ex articolo 18, paragrafo 1, lettera b).

Valutazione scientifica EFSA e criteri di sicurezza

Le domande di modifica sono state valutate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 e dalla EFSA, che ha espresso un parere motivato sugli LMR proposti. La Commissione precisa che le modifiche sono ammissibili solo ove conformi all’articolo 14, paragrafo 2, e compatibili con la tutela del consumatore, senza superamento di dose giornaliera ammissibile o dose acuta di riferimento.

Modifiche specifiche per clorantraniliprolo

Per il clorantraniliprolo sono accolte alcune richieste di aggiornamento per diverse colture, comprese melograni, fagioli con baccello, piselli con baccello, carciofi, alcuni prodotti vegetali e taluni prodotti di origine animale. Tuttavia, per arachidi e luppolo l’EFSA ha ritenuto insufficienti i dati e gli LMR vigenti restano invariati. Sono inoltre previsti rinvii e clausole di riesame per alcune matrici, con scadenze specifiche per la presentazione di dati entro il 17 aprile 2017.

Trattamento di cylfumetofen, ciprodinil, dimetomorf, ditiocarbammati, fenamidone, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenone, miclobutanil, propiconazolo, sedaxane e spirodiclofen

L’allegato introduce o sostituisce numerose tabelle di LMR per tali sostanze, fissando nuovi valori per molte combinazioni sostanza/prodotto. In diversi casi compaiono note tecniche sulla definizione del residuo, sull’applicazione del limite inferiore di determinazione analitica e su deroghe legate a specifiche colture o gruppi di prodotti.

Sostanze rinviate ad atti separati

Per clotianidin e tiametoxam la Commissione rinvia la valutazione dei CXL al regolamento (UE) 2016/156; per mesotrione al regolamento (UE) 2016/53. Il presente regolamento non modifica quindi gli LMR relativi a tali sostanze.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariprodotti fitosanitaricommercio internazionalealimentazione animale

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