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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/540

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/540 della Commissione, del 6 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione tecnico, adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che aggiorna i valori applicabili in funzione dei dati giornalieri disponibili. L'allegato contiene le tabelle con i codici NC, i paesi di origine e i relativi importi espressi in EUR/100 kg.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, per i codici NC e le origini/paesi terzi ivi indicati. I valori forfettari sono rilevanti ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento ha efficacia immediata dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/540: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento adotta i valori forfettari all'importazione utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli freschi. Si tratta di un atto esecutivo di natura tecnica, inserito nella disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e funzionale al corretto funzionamento del sistema di protezione alle frontiere per tali prodotti.

Base normativa e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che il sistema dei valori forfettari all'importazione deriva dall'attuazione dei risultati dei negoziati dell'Uruguay round e che i valori sono calcolati giornalmente sulla base di dati variabili; per questo motivo l'atto entra in vigore immediatamente, il giorno della pubblicazione.

Ambito oggettivo di applicazione

L'atto riguarda esclusivamente i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, richiamati per la determinazione del prezzo di entrata. L'allegato del regolamento elenca i codici NC interessati e le corrispondenti origini/paesi terzi, con valori espressi in EUR/100 kg.

Contenuto dell'articolo 1 e dell'allegato

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione applicabili sono quelli fissati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene le tabelle operative per i diversi codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con indicazione dei paesi di origine e del relativo importo. È inoltre richiamato il codice "ZZ", corrispondente a "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore immediata alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta, per ciascun codice NC elencato, i valori per singola origine o per il codice "ZZ" (altre origini), espressi in EUR/100 kg.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e coordinamento con la disciplina settoriale

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledoganeortofrutticoli

Testo integrale

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