Regolamento (UE) 2016/539
Regolamento (UE) 2016/539 della Commissione, del 6 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l'addestramento, le prove e i controlli periodici dei piloti per la navigazione PBN (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina UE sulle licenze dei piloti per introdurre un "visto" PBN nell’ambito dell’abilitazione al volo strumentale (IR) e uniformare addestramento, prove e controlli di professionalità. Vengono inoltre precisati gli effetti dei privilegi PBN, le condizioni per il loro conseguimento e le relative disposizioni transitorie fino al 25 agosto 2020. Il testo interviene anche su profili correlati, come i privilegi dei piloti che effettuano prove in volo, alcune regole MPL e la trasparenza delle deroghe nazionali per taluni titolari di licenze di paesi terzi.
Modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 introducendo requisiti su addestramento, esami e controlli periodici dei piloti per la navigazione PBN, nonché alcune precisazioni su privilegi IR, prove in volo e licenza MPL.
Ambito di applicazione
Si applica ai piloti, alle organizzazioni di addestramento dei piloti e, per quanto riguarda le decisioni di deroga temporanea, agli Stati membri nell’ambito della disciplina UE sui membri dell’equipaggio dell’aviazione civile di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011. Riguarda in particolare i piloti che operano in IFR e/o secondo procedure di navigazione basata su requisiti di prestazione (PBN), inclusi i titolari di abilitazione IR, i piloti che effettuano prove in volo e i percorsi di addestramento MPL. Si applica negli Stati membri dal 8 aprile 2016, con applicazione differita al 25 agosto 2018 per alcune disposizioni centrali; l’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), dell’allegato si applica invece dall’8 aprile 2016. È prevista inoltre una deroga fino all’8 aprile 2017 per alcuni piloti titolari di licenza e certificato medico rilasciati da un paese terzo che partecipano a operazioni non commerciali di taluni aeromobili, se lo Stato membro decide di non applicare il regolamento nel proprio territorio e rende pubblica tale decisione.
Regolamento (UE) 2016/539 della Commissione: addestramento, prove e controlli periodici dei piloti per la navigazione PBN
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1178/2011 per integrare in modo organico i requisiti relativi alla navigazione basata su requisiti di prestazione (PBN) nell’ambito dell’abilitazione al volo strumentale (IR). L’intervento nasce dall’esigenza di allineare la normativa europea alla diffusione delle procedure PBN, assicurando al contempo una transizione graduale e un trattamento proporzionato per i piloti già qualificati o non ancora operativi in PBN.
Finalità e contesto normativo
I considerando evidenziano che il regolamento 1178/2011 disciplina già licenze, addestramento, prove e controlli dei piloti, ma non conteneva un livello sufficiente di dettaglio per i privilegi PBN. La Commissione, sulla base del parere dell’EASA, ha quindi modificato il quadro esistente per introdurre requisiti aggiuntivi senza imporre oneri amministrativi superflui alle autorità competenti, e per armonizzare la disciplina con le norme ICAO.
Privilegi PBN nell’ambito della IR
Il cuore della riforma è l’inserimento dell’articolo 4 bis. La regola di base è netta: il volo secondo procedure PBN è consentito solo ai piloti che abbiano ottenuto i relativi privilegi PBN come visto dell’IR. Tali privilegi si acquisiscono completando con successo:
- un corso teorico PBN conforme alla norma FCL.615 dell’allegato I (parte FCL);
- un corso pratico di volo PBN conforme alla medesima norma;
- un test di abilitazione oppure i controlli di professionalità previsti dalle appendici 7 o 9 dell’allegato I.
Il regolamento introduce però una clausola di equivalenza: i requisiti teorici e pratici possono considerarsi assolti se l’autorità competente ritiene equivalenti le competenze già acquisite dal pilota mediante addestramento o familiarità con operazioni PBN, purché tale competenza sia dimostrata in modo soddisfacente all’esaminatore durante il test o i controlli. Dopo la verifica, l’esaminatore deve annotare nel registro del pilota, o in un registro equivalente, la valida dimostrazione della competenza nella navigazione PBN.
Regime transitorio per i titolari di IR
Il regolamento prevede una disciplina transitoria importante. I titolari di IR privi di privilegi PBN possono continuare a volare solo su rotte e avvicinamenti che non richiedano tali privilegi. Inoltre, fino al 25 agosto 2020, il rinnovo della IR non richiede ancora elementi PBN; dopo tale data, invece, i privilegi PBN diventano necessari per ogni rinnovo della IR.
Obblighi delle organizzazioni di addestramento
Le organizzazioni di addestramento devono adeguare la propria offerta formativa. L’articolo 10 bis, nuovo paragrafo 5, impone che entro il 25 agosto 2020 i corsi IR comprendano l’addestramento necessario per acquisire i privilegi PBN, secondo i requisiti dell’allegato I (parte FCL). Ne deriva che il sistema di formazione deve essere progressivamente reso coerente con il nuovo standard europeo.
Deroga per taluni piloti con licenza di paese terzo
L’articolo 12, paragrafo 4, consente agli Stati membri di non applicare il regolamento fino all’8 aprile 2017 ai piloti muniti di licenza e certificato medico rilasciati da un paese terzo che partecipano a operazioni non commerciali di determinati aeromobili, come richiamato dall’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 216/2008. Se uno Stato membro esercita questa facoltà, la decisione deve essere resa pubblicamente disponibile, in funzione di trasparenza e certezza del diritto.
Definizioni tecniche e chiarimenti operativi
L’allegato I viene arricchito con numerose definizioni tecniche rilevanti per la PBN: operazione angolare e lineare, LNAV, LPV, navigazione PBN, RNP APCH, RNP AR APCH, nonché le nozioni di operazione 2D e 3D, VNAV e i diversi minimi di avvicinamento (LNAV, LNAV/VNAV, LPV). Tali definizioni servono a rendere omogenei i riferimenti normativi e a chiarire i diversi profili prestazionali delle procedure strumentali.
Requisiti per il volo IFR e per l’IR
La norma FCL.600.IR è riscritta per precisare che le operazioni IFR con velivolo, elicottero, dirigibile o convertiplano possono essere svolte solo dai titolari di licenza PPL, CPL, MPL o ATPL e, salvo eccezioni, di una IR con i privilegi appropriati. La norma FCL.605.IR chiarisce che i privilegi IR includono il pilotaggio in IFR, comprese le operazioni PBN, con altezza di decisione minima di 200 piedi (60 m).
Prove in volo e abilitazioni per classe o tipo
Il regolamento interviene anche sulla disciplina delle abilitazioni di classe e tipo. La norma FCL.700 viene precisata per indicare che, in generale, il titolare di una licenza non può operare come pilota senza una valida abilitazione per classe o tipo, salvo i casi di LAPL, SPL e BPL, di test o controlli per il ripristino delle abilitazioni, di addestramento di volo e dei titolari di abilitazione alle prove in volo FCL.820. Quest’ultima norma viene ritoccata per consentire ai titolari di abilitazione alle prove in volo di condurre voli senza abilitazione per classe o tipo, ma non per operazioni commerciali di trasporto aereo.
Licenza MPL e corsi di conversione
Per la MPL, il regolamento modifica l’appendice 5 precisando che l’autorizzazione del corso di addestramento MPL può essere concessa solo a un’ATO che faccia parte di un operatore di trasporto aereo commerciale certificato ai sensi della parte ORO oppure che abbia un accordo specifico con tale operatore. La finalità, richiamata nei considerando, è eliminare una restrizione ritenuta non giustificata sul piano della sicurezza e allineare la disciplina alle norme ICAO.
Addestramento, test e controlli PBN: contenuto tecnico
Le appendici 7 e 9 sono modificate in modo ampio per integrare i contenuti PBN nei test IR e nei controlli di professionalità. Per velivoli ed elicotteri vengono aggiornate le sezioni relative a:
- operazioni pre-volo e partenza;
- manovre generali di volo;
- procedure IFR in rotta;
- procedure di arrivo;
- operazioni 2D e 3D;
- procedure anomale ed emergenze;
- volo con avaria simulata a un motore.
Le nuove tabelle richiedono, per i profili PBN, il caricamento corretto della procedura nel sistema di navigazione e il controllo incrociato con il grafico della partenza, dell’arrivo o dell’avvicinamento. Sono inoltre dettagliati i limiti operativi di precisione, inclusi valori di tolleranza su quota, prua, velocità e scostamenti laterali e verticali. In particolare, per gli scostamenti lineari 2D e 3D si richiama il valore RNP associato alla procedura, ammettendo lievi scostamenti fino a un massimo di una volta il valore RNP. Per i profili verticali 3D sono fissati limiti di non oltre -75 piedi sotto il profilo verticale in qualsiasi momento e non oltre +75 piedi sopra il profilo verticale a livello dell’aeroporto o al di sotto di 1.000 piedi da tale livello.
RNP APCH come riferimento per i privilegi PBN
Una regola trasversale introdotta nelle appendici è che, per stabilire o mantenere privilegi PBN, l’avvicinamento deve essere un RNP APCH. Se non è possibile effettuare un RNP APCH, l’addestramento o la prova deve svolgersi in un FSTD adeguatamente equipaggiato. Il regolamento precisa anche che, se il manuale di volo dell’aeromobile impone limiti all’uso dell’autopilota o del flight director, la prova manuale deve essere scelta tenendo conto di tali limitazioni.
Adeguamento delle ATO
La norma ORA.ATO.135 dell’allegato VII è modificata per imporre che l’ATO disponga di una flotta adeguata di aeromobili per l’addestramento, oppure di FSTD adeguatamente equipaggiati per i corsi forniti. Questo adeguamento assicura che l’addestramento PBN possa essere svolto con mezzi coerenti con i contenuti tecnici richiesti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dall’8 aprile 2016. Tuttavia, le disposizioni sostanziali richiamate all’articolo 1, paragrafi 1, 2 e 4, si applicano dal 25 agosto 2018, con l’eccezione della modifica dell’allegato indicata all’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), che opera già dall’8 aprile 2016.
Disposizioni principali
Introduzione dei privilegi PBN per la IR
È inserito l’articolo 4 bis nel regolamento (UE) n. 1178/2011: i piloti possono volare conformemente alle procedure PBN solo dopo aver ottenuto i privilegi PBN come visto dell’abilitazione al volo strumentale (IR). I privilegi si ottengono dopo il superamento di un corso teorico e di un corso pratico di volo comprendenti la PBN, nonché di un test di abilitazione o dei controlli di professionalità previsti. È prevista una forma di riconoscimento dell’equivalenza delle competenze già acquisite, a valutazione dell’autorità competente, e la registrazione della dimostrazione di competenza nel libro del pilota o registro equivalente. I titolari di IR senza privilegi PBN possono operare solo su rotte e avvicinamenti che non li richiedano; fino al 25 agosto 2020 il rinnovo della IR non richiede elementi PBN, mentre dopo tale data i privilegi PBN sono richiesti per ogni rinnovo IR.
Obblighi per le organizzazioni di addestramento
È aggiunto all’articolo 10 bis il paragrafo 5: le organizzazioni di addestramento devono garantire che, entro il 25 agosto 2020, i corsi IR includano l’addestramento necessario per acquisire i privilegi PBN, in conformità ai requisiti dell’allegato I (parte FCL).
Deroga temporanea per licenze e certificati medici di paesi terzi
L’articolo 12, paragrafo 4, è sostituito: gli Stati membri possono decidere di non applicare il regolamento fino all’8 aprile 2017 ai piloti con licenza e certificato medico rilasciati da un paese terzo che partecipano a operazioni non commerciali di aeromobili ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 216/2008. Le decisioni adottate devono essere rese pubblicamente disponibili.
Definizioni PBN e chiarimenti sulle operazioni IFR
Nell’allegato I sono introdotte definizioni specifiche: operazione angolare, operazione lineare, LNAV, LPV, navigazione PBN, RNP APCH, operazioni RNP APCH ai minimi LNAV, LNAV/VNAV e LPV, RNP AR APCH, operazioni 2D e 3D e VNAV. È inoltre riscritta la norma FCL.600.IR, che consente operazioni IFR con velivolo, elicottero, dirigibile o convertiplano solo ai titolari di licenza PPL, CPL, MPL e ATPL e, salvo eccezioni specifiche, di una IR con i privilegi adeguati.
Estensione dei privilegi IR e requisiti correlati
La norma FCL.605.IR è modificata per chiarire che i privilegi del titolare di IR comprendono il pilotaggio in IFR, incluse le operazioni PBN, con altezza di decisione minima di 200 piedi (60 m). La norma FCL.700 è modificata per chiarire i casi in cui non è richiesta una valida abilitazione per classe o tipo, includendo test di abilitazione, controlli di professionalità, addestramento di volo e titolari di abilitazione alle prove in volo FCL.820. La norma FCL.820 è ritoccata per consentire ai titolari dell’abilitazione alle prove in volo di condurre voli senza abilitazione per classe o tipo, con esclusione delle operazioni commerciali di trasporto aereo.
Licenza MPL
L’appendice 5 è modificata: l’autorizzazione del corso MPL è concessa solo a un’ATO che sia parte di un operatore di trasporto aereo commerciale certificato ai sensi della parte ORO, oppure che abbia un accordo specifico con tale operatore. Il considerando e le modifiche mirano a rimuovere la restrizione per cui il titolare MPL non poteva esercitare i privilegi se non avesse completato il corso di conversione dello stesso operatore.
Contenuti di addestramento, test e controlli per IR e PBN
Le appendici 7 e 9 sono aggiornate in modo esteso per includere i profili di addestramento e verifica PBN per velivoli ed elicotteri. Sono disciplinati: requisiti sul tipo di aeromobile usato per il test, limiti operativi e di precisione, procedure pre-volo, arrivo, avvicinamento, operazioni 2D e 3D, mancato avvicinamento, riattaccata, procedure anomale ed emergenze. È introdotto il principio che, per stabilire o mantenere privilegi PBN, l’avvicinamento deve essere un RNP APCH; se non possibile, deve essere effettuato in un FSTD adeguatamente equipaggiato. Le tabelle dei limiti di prova richiamano valori come ±100 piedi di tolleranza generale sull’altezza, +50/–0 piedi alla decisione o alla minima discesa, ±5° su prua e rilevamento radio, e limiti specifici per scostamenti lineari/verticali in relazione al valore RNP.
Adeguamento delle ATO e equipaggiamenti di addestramento
L’allegato VII, norma ORA.ATO.135, è modificato: l’ATO deve utilizzare una flotta adeguata di aeromobili per l’addestramento oppure FSTD adeguatamente equipaggiati per i corsi forniti.
Decorrenza e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dall’8 aprile 2016. Tuttavia, le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1, 2 e 4, si applicano dal 25 agosto 2018, salvo la modifica dell’allegato indicata all’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), che si applica dall’8 aprile 2016.
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