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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/604

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/604 della Commissione, del 6 aprile 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rosée des Pyrénées Catalanes (IGP)]

Normativa europea32016R0604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Rosée des Pyrénées Catalanes" come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro UE delle DOP e IGP. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata da Spagna e Francia e l'assenza di opposizioni notificate alla Commissione. Il provvedimento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della IGP "Rosée des Pyrénées Catalanes" per una specifica categoria di carni fresche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione geografica "Rosée des Pyrénées Catalanes", riconosciuta come indicazione geografica protetta (IGP) nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione europea. Riguarda il prodotto classificato nella classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Ha efficacia generale nell'Unione europea, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Registrazione della IGP "Rosée des Pyrénées Catalanes"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/604 della Commissione attua il regime di tutela delle indicazioni geografiche previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012, disponendo l'iscrizione della denominazione "Rosée des Pyrénées Catalanes" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il provvedimento si fonda sulla pubblicazione preliminare della domanda di registrazione e sull'assenza di opposizioni nel termine previsto.

Contesto procedurale

Nei considerando la Commissione precisa che la domanda di registrazione della denominazione "Rosée des Pyrénées Catalanes" era stata presentata da Spagna e Francia e pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione è stata registrata.

Oggetto della registrazione

L'articolo 1 stabilisce che la denominazione "Rosée des Pyrénées Catalanes" è registrata come IGP. La registrazione riguarda un prodotto appartenente alla classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato per la classificazione dei prodotti.

Effetti giuridici ed efficacia temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La clausola finale ribadisce il carattere obbligatorio del regolamento in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell'ordinamento dell'Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L'articolo 1 registra la denominazione "Rosée des Pyrénées Catalanes" come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti della registrazione

Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione, presentata da Spagna e Francia, era stata pubblicata a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaalimentiindicazioni geografichequalità dei prodotti

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