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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16255/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ordine forense)

La controversia

La controversia nasce dalla cancellazione dall’albo ordinario degli avvocati disposta dal Consiglio dell’Ordine territoriale, dopo che il Ministero della giustizia aveva comunicato il rigetto del riconoscimento del titolo professionale estero. L’interessato, qualificatosi come abogado secondo l’ordinamento spagnolo, era stato inizialmente iscritto nella sezione speciale degli avvocati stabiliti e, dopo il decorso del triennio, era passato all’albo ordinario. In seguito agli accertamenti sul titolo estero, il COA avviava il procedimento di cancellazione e adottava la delibera finale, poi confermata dal CNF. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) violazione delle norme sul procedimento e del contraddittorio, assumendo che la delibera fosse solo confermativa di un avviso di inizio procedimento e non di una vera cancellazione; 2) violazione della disciplina europea e nazionale sugli avvocati stabiliti, contestando che il CNF avesse svolto un sindacato di merito sui requisiti dell’ordinamento spagnolo, mentre sarebbe bastata la certificazione prodotta; 3) contraddittorietà della motivazione e violazione della disciplina applicabile, per avere attribuito rilievo al rigetto ministeriale del 2016 nonostante la successiva iscrizione all’albo ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza del CNF, che aveva distinto tra fase istruttoria e provvedimento finale di cancellazione. Ha poi ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che il procedimento di cancellazione può essere adottato dal COA quando emerga la mancanza originaria di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione; nel caso concreto, la verifica successiva aveva confermato che il ricorrente non era abilitato all’esercizio della professione in Spagna secondo i requisiti vigenti ratione temporis, sicché la precedente iscrizione e il passaggio all’albo ordinario risultavano fondati su un presupposto inesistente. La Corte ha inoltre richiamato la disciplina europea sugli avvocati stabiliti e ha valorizzato l’interpretazione antiabusiva della normativa nazionale, escludendo che il decorso del triennio di esercizio in Italia potesse sanare la mancanza originaria del titolo estero. È stata disposta anche la condanna al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21-septies L. 241/1990

    richiamato dal ricorrente per censurare la validità della delibera, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 17, commi 9 e 12, L. 247/2012

    la cancellazione dagli albi, elenchi e registri può avvenire anche d’ufficio; il procedimento di cancellazione è disposto dal COA quando emerga la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per difetto di motivazione, ma la censura è stata respinta

  • art. 111 Cost.

    invocato per vizio di motivazione e per contraddittorio, ma non accolto

  • art. 6 d.lgs. n. 96/2001

    regola la prima iscrizione della sezione speciale per l’avvocato stabilito; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che i requisiti mancassero originariamente

  • art. 3, comma 2, Direttiva 98/5/CE

    disciplina l’esercizio permanente della professione di avvocato in altro Stato membro

  • art. 59 e ss. r.d. n. 37/1934

    richiamato nel ricorso come parte della disciplina professionale, senza rilievo decisivo autonomo nella decisione

  • art. 6, comma 1, d.lgs. n. 96/2001

    la sezione speciale presuppone la certificazione del titolo professionale di origine, ma tale titolo deve essere effettivamente valido

  • art. 15 L. 247/2012

    richiamato per il passaggio dalla sezione speciale all’albo ordinario, subordinato alla sussistenza delle condizioni previste dall’ordinamento forense

  • art. 12-14 d.lgs. n. 96/2001

    regolano l’esercizio e la dispensa dalla prova attitudinale; la Corte esclude che il solo decorso del triennio comporti sanatoria automatica

  • art. 7, comma 5, Direttiva 98/5/CE

    "la revoca temporanea o definitiva dell'abilitazione all'esercizio della professione disposta dall'autorità competente dello Stato membro di origine comporta automaticamente, per l'avvocato che ne è oggetto, il divieto temporaneo o definitivo di esercitare con il proprio titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante"

    viene utilizzata come conferma della piena compatibilità eurounitaria della cancellazione conseguente alla mancanza o perdita del presupposto abilitativo nello Stato di origine

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel procedimento di cancellazione dagli albi professionali, l’autorità ordinamentale può verificare anche successivamente la sussistenza originaria dei requisiti di iscrizione e disporre la cancellazione quando accerti che tali requisiti mancavano ab origine.
  • L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti e il successivo passaggio all’albo ordinario non producono un effetto sanante se il titolo professionale estero era originariamente invalido o non abilitante secondo l’ordinamento di origine.
  • La certificazione prodotta dall’interessato non impedisce alla Corte o all’organo ordinistico di accertare in concreto la reale abilitazione nello Stato membro di origine, quando emergano elementi contrari acquisiti in istruttoria.
  • Il decorso del triennio di esercizio professionale previsto dalla disciplina sugli avvocati stabiliti non costituisce di per sé affidamento tutelabile idoneo a consolidare un’iscrizione fondata su presupposti inesistenti.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; la censura che attacca solo profili secondari o ricostruzioni parziali della motivazione è inammissibile.
  • La disciplina interna e quella eurounitaria sugli avvocati stabiliti vanno lette in chiave antiabuso, consentendo la rimozione degli effetti di un’iscrizione basata su un titolo estero non effettivamente abilitante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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