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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23044/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La parte privata aveva chiesto la condanna dell'INPS a corrispondere l'assegno sociale con decorrenza dal 1° maggio 2010, sostenendo che i requisiti per la prestazione assistenziale fossero maturati al momento del decesso del coniuge, avvenuto nel 2010. In origine aveva presentato una domanda amministrativa nel giugno 2009, respinta per difetto del requisito reddituale valutato anche in relazione ai redditi del coniuge; successivamente aveva presentato una nuova domanda nel giugno 2018, poi accolta con decorrenza dal 1° luglio 2018. In giudizio chiedeva quindi la retrodatazione del beneficio. Con il ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 6 e 7, della L. n. 335 del 1995, contestando l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il diritto sarebbe sorto solo con la nuova domanda amministrativa e sostenendo che la domanda non farebbe parte della fattispecie costitutiva del diritto, che nascerebbe invece al sopravvenire dei requisiti. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per mancata valutazione delle istanze istruttorie non ammesse e omesso esame dei fatti storici correlati, lamentando che la Corte territoriale non avesse attivato i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. né dato seguito alle richieste di esibizione ex art. 213 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una doppia ratio decidendi autonoma: da un lato, l'irrilevanza della pretesa retrodatazione rispetto alla data della nuova domanda amministrativa del 2018; dall'altro, il difetto di prova del requisito reddituale nel periodo 2009-2018, non essendo possibile presumere che fosse rimasto invariato. Poiché le censure non scalfivano validamente entrambe le rationes, e in particolare il secondo motivo non evidenziava la decisività delle prove richieste e disattese, i motivi sono stati ritenuti inammissibili. La Corte ha confermato la condanna alle spese e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 6 e 7, L. n. 335 del 1995

    La prestazione assistenziale richiede la verifica dei requisiti costitutivi; quando una precedente domanda sia stata respinta per carenza di tali requisiti, il sopravvenire delle condizioni legittimanti impone la proposizione di una nuova istanza amministrativa, senza retroazione automatica alla data della prima domanda.

  • art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono stati dedotti rispettivamente violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti storici, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché non idonee a colpire entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 421 c.p.c.

    La mancata attivazione dei poteri officiosi non è di per sé decisiva se il ricorrente non indica una prova effettivamente decisiva e rilevante ai fini della decisione.

  • art. 213 c.p.c.

    La mancata risposta alla richiesta di esibizione è censurabile solo se la prova richiesta è allegata come decisiva, cosa che nel caso concreto non è stata dimostrata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito si fonda su una doppia ratio decidendi autonoma, il ricorso per cassazione deve investire utilmente entrambe le rationes; se una sola resta intatta, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
  • La domanda amministrativa può costituire il momento rilevante per la verifica dei requisiti di una prestazione assistenziale, quando l'originaria istanza sia stata respinta per carenza dei presupposti costitutivi e il diritto venga fatto valere dopo il loro sopravvenire.
  • La censura relativa alla mancata ammissione di prove o all'omesso esercizio dei poteri officiosi è ammissibile solo se la prova dedotta è specificamente indicata come decisiva rispetto al thema decidendum; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Non è consentito presumere l'invarianza nel tempo di requisiti reddituali o economici su un arco pluriennale, salvo adeguata dimostrazione in fatto.
  • Il ricorrente che contesti una statuizione fondata anche su una ragione probatoria deve spiegare in modo puntuale perché la prova richiesta avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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