Cassazione Penale, Sentenza n. 07408/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due motivi principali: (1) violazione di legge per assenza assoluta di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., richiesta espressamente dalla difesa; (2) violazione di legge per assenza assoluta di motivazione rispetto al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante la richiesta difensiva e l'assenza di presupposti ostativi di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in relazione al secondo motivo. Ha dichiarato che: (a) il motivo relativo all'omessa motivazione sull'art. 131-bis è inammissibile nel merito perché il reato contestato (guida senza patente con recidiva) è incompatibile con la causa di non punibilità per particolare tenuità; (b) il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena è fondato per carenza argomentativa della sentenza impugnata; conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza limitatamente all'omessa statuizione sulla sospensione condizionale e ha rinviato la questione per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Catania. Ai sensi dell'art. 624 c.p.p. ha altresì dichiarato irrevocabile la sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale e alla condanna (6 mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda) e alla confisca del veicolo.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
citato nel testo come norma che punisce la guida senza patente e disciplina la recidiva
Il giudice ha ritenuto che la contravvenzione di guida senza patente assume rilevanza penale nel caso di recidiva nel biennio, rendendo la condotta strutturalmente reiterata e incompatibile con la causa di non punibilità per particolare tenuità.
art. 131-bis cod. pen.
richiamata come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
La Corte ha confermato che l'art. 131-bis non si applica quando sussiste l'elemento negativo della non-abitualità: in presenza di recidiva o di condotte plurime e reiterate (come nella guida senza patente con precedente nel biennio) la causa è esclusa.
art. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
citato nel testo quale modifica normativa che ha inciso sull'ambito applicativo dell'art. 131-bis
Rilevato come elemento normativo che ha contribuito a precisare i limiti e le esclusioni dell'ambito applicativo della causa di non punibilità per particolare tenuità.
art. 569 cod. proc. pen.
richiamato, con particolare riferimento al ricorso per cassazione e al rinvio (art. 569, comma 4)
Usato per delimitare l'ambito del ricorso per 'saltum' e per disporre il rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello in relazione alla statuizione omessa sulla sospensione condizionale.
art. 624 cod. proc. pen.
citato per la dichiarazione di irrevocabilità della parte della sentenza
Applicato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'accertamento della responsabilità penale e alla condanna, nonostante l'annullamento parziale.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
richiamato nel ragionamento sulle categorie di vizio (motivazione mancante o manifesta illogicità)
Richiamato per distinguere i vizi della motivazione dalla nozione di violazione di legge entro cui è stato valutato il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non si applica a reati caratterizzati da condotte plurime, abituali o reiterate, né in presenza di recidiva; prima di chiedere o invocare l'art. 131-bis è necessario valutare l'eventuale elemento di 'abitualità' o recidiva.
- L'omessa motivazione da parte del giudice su una richiesta difensiva può comportare annullamento limitato quando la valutazione omessa poteva avere esito favorevole; tuttavia se la richiesta è manifestamente incompatibile con il quadro normativo (es. art. 131-bis davanti a recidiva), l'omissione è ininfluente e non determina l'annullamento.
- La mancata motivazione in ordine alla concessione di benefici (es. sospensione condizionale della pena) è un vizio formale rilevante se ricorrono i presupposti di legge e il giudice non fornisce ragioni: in tali casi la Corte di legittimità può annullare e rinviare la questione per nuovo esame.
- Quando la Cassazione annulla solo una parte della sentenza (annullamento parziale) può disporre il rinvio per nuovo giudizio sul punto omesso, dichiarando al contempo irrevocabile la parte della sentenza non impugnata o non annullata (art. 624 c.p.p.).
- Nel proporre ricorso per cassazione 'per saltum' è importante inquadrare correttamente i vizi (violazione di legge vs carenze della motivazione): i vizi della motivazione sono sindacabili solo in presenza di lacune tali da rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07367/2026 del 24/02/2026
- Sentenza penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07368/2026 del 24/02/2026
- Sentenza penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07369/2026 del 24/02/2026
- Sentenza penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07370/2026 del 24/02/2026
- Sentenza penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07375/2026 del 24/02/2026
- Sentenza penale · 24 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07377/2026 del 24/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →