Cassazione Civile, Ordinanza n. 35910/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di un geometra alla Cassa previdenziale di categoria e dalla conseguente pretesa contributiva minima. La corte d'appello aveva annullato sia la pretesa contributiva sia l'iscrizione, ritenendo insussistente l'obbligo perché il professionista non esercitava in concreto l'attività di geometra. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi strettamente connessi, la violazione della disciplina legale e statutaria di riferimento: in sintesi ha sostenuto che la contribuzione minima è dovuta in ragione della sola iscrizione all'albo, a prescindere dall'effettivo esercizio continuativo o dalla produzione di reddito, e che l'autonomia regolamentare dell'ente previdenziale consente di disciplinare le condizioni per eventuali deroghe alla presunzione di attività professionale. Ha inoltre contestato che la Corte territoriale avesse ristretto illegittimamente l'ambito di autonomia della Cassa, limitandolo ai soli interventi sulle aliquote o sui coefficienti pensionistici.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Richiamando un precedente recente in materia, ha affermato che, per la Cassa geometri, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; sono irrilevanti sia la natura occasionale dell'attività, sia la mancata produzione di reddito, sia la mera iscrizione ad altra gestione INPS. Ha inoltre osservato che l'obbligo di iscrizione alla Cassa comporta l'applicazione delle regole statutarie e regolamentari che fissano le condizioni per derogare alla presunzione di attività professionale, e che il mancato adempimento degli oneri documentali da esse previsti rileva legittimamente. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla stessa corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 29 novembre 1967, n. 37, art. 1
viene richiamata come base della disciplina dell'iscrizione e contribuzione alla Cassa geometri
L. 31 dicembre 1982, n. 773, artt. 10, 11 e 22
sono evocati come norme che disciplinano l'obbligo contributivo e la continuità professionale, ma la Corte afferma che la continuità non è condizione necessaria quando vi sia iscrizione all'albo
L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, commi 32 e 33
richiamata quale legge delega nel quadro della disciplina degli enti previdenziali privatizzati
D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, artt. 1 e ss.
richiamato quale fonte dell'autonomia statutaria e regolamentare della Cassa previdenziale
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26
citata nel quadro generale della riforma previdenziale
D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, artt. 1 e 2
richiamato nel sistema della previdenza professionale
Statuto della Cassa Geometri, art. 5
indicato come norma di rinvio legittima che fonda l'applicazione delle regole regolamentari dell'ente
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763
richiamata quale norma interpretativa/modificativa della disciplina previdenziale invocata nel ricorso
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488
richiamata quale ulteriore intervento legislativo sulla disciplina previdenziale
Massime di principio
- Per la Cassa previdenziale di categoria dei geometri, l'iscrizione all'albo professionale è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla Cassa e di versamento della contribuzione minima, senza che occorra accertare in concreto la continuità dell'attività professionale o la produzione di reddito.
- La natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancanza di reddito professionale non escludono, di per sé, l'obbligo contributivo verso la Cassa di categoria, se la disciplina statutaria e regolamentare collega l'obbligo alla mera iscrizione all'albo.
- La mera iscrizione del professionista ad altra gestione previdenziale generale non è automaticamente ostativa all'insorgenza degli obblighi contributivi verso la previdenza di categoria.
- L'autonomia regolamentare dell'ente previdenziale privatizzato consente di fissare le condizioni per derogare alla presunzione di esercizio professionale, e il mancato rispetto degli oneri documentali o dichiarativi previsti dalle delibere dell'ente può legittimare l'applicazione della contribuzione minima.
- L'apprezzamento della disciplina statutaria e regolamentare dell'ente, se correttamente applicata, non integra violazione dell'art. 2697 c.c., perché la rilevanza del mancato adempimento degli oneri posti a carico dell'iscritto deriva dalla stessa normativa applicabile.
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