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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11765/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nullità della sentenza di secondo grado per violazione dei diritti della difesa ex art. 178 lett. c) c.p.p. per mancata valutazione di prova decisiva. La difesa ha contestato l'assenza della trascrizione stenotipica dell'udienza del 13/05/2024 relativa all'esame della persona offesa, essendo disponibile solo la verbalizzazione sintetica e la registrazione audiovisiva su Teams. Ha sostenuto che la mancata trascrizione integrale ha reso impossibile valutare compiutamente la testimonianza in relazione alle domande poste dalla Corte d'appello e quindi ha pregiudicato il diritto di difesa, impedendo di rilevare vizi di motivazione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e non autosufficiente: la difesa non ha prodotto alcuna prova documentale effettiva sull'assenza del verbale stenotipico (solo la ricevuta di invio alla cancelleria senza oggetto) e quindi non ha soddisfatto il requisito di autosufficienza. La Corte ha inoltre affermato che l'omissione della trascrizione delle registrazioni audiovisive non costituisce causa di nullità degli atti d'udienza ma al più una irregolarità, richiamando la giurisprudenza in materia. Ha richiamato l'art. 142 c.p.p. come norma che indica una causa di nullità specifica (mancata sottoscrizione del verbale riassuntivo da parte dell'ausiliario), e l'art. 139 c.p.p. secondo cui, se la riproduzione non è avvenuta o non è intellegibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva. Pertanto non è configurata la lesione del diritto di difesa, anche in caso di nomina difensore sopravvenuta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Invocata dal ricorrente come causa di nullità per violazione dei diritti della difesa per mancata valutazione di prova. La Corte ha ritenuto la doglianza indimostrata e dunque non applicabile nella fattispecie.

  • art. 139 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte per affermare che la riproduzione fonografica o audiovisiva, se non ha avuto effetto o non è intellegibile, è sostituita dal verbale riassuntivo e che l'omissione della trascrizione non costituisce causa di nullità degli atti.

  • art. 142 c.p.p.

    La Corte ha indicato questa norma come la disposizione che prevede una causa specifica di nullità della documentazione delle attività processuali (mancata sottoscrizione del verbale riassuntivo da parte dell'ausiliario).

  • art. 606 lett. c) c.p.p.

    Riferimento evocato in modo atecnico dal ricorrente (violazione di norme processuali) ma non valorizzato adeguatamente: la Corte ha ritenuto che il ricorso non specifichi correttamente il vizio né dimostri il pregiudizio.

  • art. 110, 628 comma 1 e 3 n.1, 61 n.5 c.p.

    Norme penali richiamate nella sentenza di merito per la fattispecie contestata al ricorrente; citate ai fini della ricostruzione del fatto e della condanna di merito.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamata limitatamente alla esposizione del motivo nei limiti necessari per la motivazione; norma procedurale sui limiti di indicazione del motivo in cassazione.

Massime di principio

  • L'omissione della trascrizione integrale di una registrazione audiovisiva d'udienza non costituisce automaticamente una causa di nullità degli atti processuali; può configurarsi al più come irregolarità, salvo che non sussista una causa di nullità espressamente prevista.
  • In cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: il ricorrente deve allegare documenti e prove necessari a dimostrare il vizio denunciato (es. comunicazioni della cancelleria, prova dell'inesistenza del verbale stenotipico, copia della registrazione non trascritta). La mancata produzione può determinare l'inammissibilità.
  • Per far valere un vizio processuale in cassazione occorre qualificare correttamente il parametro di illegittimità (art. 606 c.p.p. e sue lettere) e dimostrare il pregiudizio concreto alla decisione impugnata, non una mera asserzione generica di lesione del diritto di difesa.
  • L'art. 139 c.p.p. prevede che il verbale riassuntivo faccia prova quando la registrazione non sia avvenuta o non sia intellegibile; pertanto la presenza di un verbale riassuntivo regolarmente formato può supplire all'assenza della trascrizione integrale.
  • La nullità relativa alla documentazione d'udienza è strettamente regolata e tassativa: la mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'ausiliario (art. 142 c.p.p.) è indicata dalla giurisprudenza come esempio di causa di nullità espressamente prevista; altri presunti vizi richiedono dimostrazione e, spesso, rimedii in sede di merito.
  • Se si intende contestare l'omessa trascrizione di una registrazione, è opportuno in primo luogo: 1) chiedere formalmente alla cancelleria la trascrizione o la copia del file audiovisivo e conservare la documentazione della richiesta e della risposta; 2) se il problema persiste, produrre le prove in cassazione a supporto dell'eccezione; 3) dimostrare il concreto pregiudizio alla formazione della decisione impugnata.

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