Sentenza del 19/06/2018 n. 4185 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Commercialista - Contributo integrativo - Soggettivo - Differenze - Diritto alla rivalsa - Deducibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di deduzione del contributo integrativo è stata esclusa. Il fatto che il commercialista possa rivalersi sul cliente non modifica la natura del contributo né lo rende deducibile ai fini IRPEF.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità ai fini IRPEF del contributo integrativo dovuto dal commercialista alla propria Cassa di previdenza. Il professionista sosteneva che il contributo potesse essere dedotto, anche considerando il diritto di rivalsa nei confronti del cliente. La decisione ha invece distinto il contributo integrativo da quello soggettivo, ritenendo che il primo non concorra alla formazione del reddito di lavoro autonomo e non sia quindi deducibile, neppure quando il professionista abbia diritto alla rivalsa.
Norme richiamate
Legge 29 gennaio 1991, n. 414
Le disposizioni disciplinano i contributi previdenziali dovuti alla Cassa dei dottori commercialisti e la relativa rivalsa. Secondo la decisione, il contributo integrativo non costituisce un componente deducibile del reddito professionale, anche se può essere addebitato al cliente.
Massime di principio
- La deducibilità fiscale di un contributo previdenziale dipende dalla sua natura giuridica e dal modo in cui incide sul reddito, non dal solo fatto che sia obbligatorio o recuperabile dal cliente.
- Il contributo integrativo, distinto da quello soggettivo, non è deducibile dal reddito di lavoro autonomo se non concorre alla sua formazione.
- Il diritto di rivalsa verso il cliente non trasforma il contributo integrativo in un costo deducibile per il professionista.
- Nelle controversie fiscali sui contributi previdenziali occorre verificare separatamente: natura del contributo, disciplina della Cassa, trattamento nella determinazione del reddito e presenza di eventuale rivalsa.
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