Sentenza del 23/03/2016 n. 1502 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Presentazione di istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo - Ammissibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento basato sulla sua mancata notificazione - Non sussiste - Rinuncia tacita all'impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso contro la cartella, fondato sulla sua mancata notificazione, è dichiarato inammissibile per effetto della rinuncia tacita derivante dalla richiesta di rateizzazione. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Il testo fornito non indica importi, date, il giudice che ha pronunciato la decisione, l’esito di eventuali gradi precedenti o statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento sostenendone la mancata notificazione. Tuttavia, dopo l’iscrizione a ruolo delle somme relative alla cartella, ha presentato un’istanza di rateizzazione. La decisione considera tale condotta incompatibile con la contestazione della cartella e idonea a manifestare una rinuncia tacita all’impugnazione.
Norme richiamate
La norma disciplina la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Secondo la decisione riassunta, la richiesta di rateizzazione delle somme riferite alla cartella contestata può manifestare una rinuncia tacita alla sua impugnazione.
Massime di principio
- La richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo riferite a una cartella può essere considerata una condotta incompatibile con l’impugnazione della stessa e, quindi, una rinuncia tacita al ricorso, anche quando la contestazione riguarda la mancata notificazione.
- L’inammissibilità derivante dalla rinuncia tacita può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
- La regola va applicata con riferimento alla connessione tra la specifica cartella contestata e le somme oggetto dell’istanza di rateizzazione; il testo non consente di estenderla automaticamente a richieste relative a debiti diversi.
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