Sentenza n. 2500/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione il 30 ottobre 2024, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024, per un valore complessivo di euro 1.000,00, mediante accredito sulla piattaforma elettronica dedicata. Ha dedotto l'inerzia del Ministero e chiesto la declaratoria di inottemperanza, l'ordine di esecuzione, l'eventuale nomina di un commissario ad acta, oltre agli interessi e alle spese. Il Ministero ha giustificato il ritardo con la numerosità delle richieste derivanti dal contenzioso seriale e con la mancanza di fondi, contestando inoltre la debenza degli interessi in assenza di una specifica statuizione nella sentenza ottemperanda. In camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa agli interessi.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza prova dell'esecuzione. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, per complessivi euro 1.000,00, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha ritenuto non idonee a giustificare l'inadempimento la serialità del contenzioso e la carenza di fondi. Preso atto della rinuncia, non ha deciso sulla domanda di interessi. Ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione in caso di persistente inadempimento, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione non si conformi spontaneamente al comando giudiziale.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice consente, in presenza di mancata esecuzione, di azionare l'ottemperanza.
legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, attribuita nel caso concreto in esecuzione del giudicato.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La disposizione, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
Ha introdotto l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamato dal giudice per la disciplina del compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione, cui il titolo sia stato notificato, non vi abbia dato spontanea esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- La numerosità delle istanze derivanti da un contenzioso seriale e la carenza di stanziamenti o disponibilità finanziarie non giustificano il protrarsi dell'inadempimento di un obbligo imposto da un giudicato.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di compiere gli atti necessari entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successivo intervento sostitutivo.
- Il commissario ad acta, individuato in un dirigente dell'amministrazione, non ha diritto a un compenso aggiuntivo quando l'incarico rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia anche a giudicati diversi da quelli relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 972/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14298/2026 - Roma, Sezione 4B
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14299/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14300/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14301/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14302/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →