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Sentenza

Sentenza del 04/08/2017 n. 19565 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento con cui erano stati recuperati a tassazione imponibili ai fini Irpeg, Irap e Iva, contestando l'indeducibilità e l'indetraibilità di numerosi costi relativi ai rapporti di franchising. Le principali contestazioni riguardavano canoni di locazione ritenuti sproporzionati rispetto ai ricavi dell'affitto d'azienda e quindi antieconomici, spese per espositori, manichini, arredamento e ristrutturazione dei punti vendita, spese per acquisti effettuati da dipendenti, una presunta clonazione di carta di credito e spese qualificate come di rappresentanza. La società ha inoltre denunciato vizi di motivazione, omessa pronuncia, ultrapetizione, illegittimità dell'accertamento analitico-induttivo e mancata disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, rilevando in particolare che la manifesta e macroscopica antieconomicità dei costi può costituire indizio della loro non effettività o non inerenza e trasferisce sul contribuente l'onere di dimostrare la realtà e l'inerenza delle operazioni. La Corte ha inoltre giudicato corretta l'interpretazione del contratto di franchising, secondo cui le spese generali e i beni strumentali erano a carico dell'affiliato, e ha escluso la deducibilità di costi non adeguatamente documentati o collegati a illeciti. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 22.600 euro, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    La Corte ha confermato che non risultava violata la disciplina sul contenuto e sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, commi 1 e 5

    I costi sono deducibili solo se effettivamente sostenuti, documentati e inerenti all'attività d'impresa. La manifesta antieconomicità può escludere implicitamente l'inerenza o far presumere la non effettività dell'operazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1

    La detrazione dell'Iva richiede che il bene o servizio sia reale e inerente a operazioni imponibili. In presenza di antieconomicità manifesta e macroscopica, il contribuente deve dimostrare l'effettività e l'inerenza dell'operazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    La disposizione sull'accertamento analitico-induttivo non è stata ritenuta applicabile al caso concreto, poiché la decisione si fondava sulla non congruità, antieconomicità e non effettività dei costi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 8 e 36

    La sentenza tributaria deve essere adeguatamente motivata; non è stata ravvisata una carenza di motivazione. L'art. 8 non imponeva la disapplicazione delle sanzioni in assenza di una situazione di obiettiva incertezza normativa.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6

    Le sanzioni non sono state disapplicate, poiché la fattispecie è stata ricondotta all'ordinaria applicazione delle regole sulla deducibilità dei costi e sulla detrazione dell'Iva.

  • Legge n. 129 del 2004

    La disciplina dell'affiliazione commerciale non è stata interpretata come idonea a porre automaticamente a carico dell'affiliante le spese generali, i beni strumentali o gli interventi di arredamento e ristrutturazione, in assenza di una specifica previsione contrattuale.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    I motivi fondati su violazioni di legge o vizi di motivazione devono essere formulati con quesiti di diritto e di fatto specifici e autosufficienti; quesiti generici o meramente esplorativi comportano l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Un costo sostenuto nell'ambito dell'attività d'impresa non è automaticamente deducibile: occorre dimostrarne effettività, documentazione, inerenza e coerenza economica.
  • La manifesta e macroscopica antieconomicità dell'operazione costituisce un forte indizio di inesistenza, simulazione o non inerenza del costo. In tal caso l'amministrazione deve fornire l'indizio qualificato, mentre il contribuente deve offrire una prova concreta della reale utilità e dell'effettiva esecuzione dell'operazione.
  • Un risultato economico negativo, considerato insieme ad altri elementi come la sproporzione tra costi e ricavi, può rafforzare la contestazione fiscale, anche se la perdita da sola non dimostra necessariamente l'inesistenza del costo.
  • Nei rapporti di franchising, la ripartizione delle spese dipende anzitutto dal contratto. Le clausole generiche di assistenza commerciale o tecnica non trasferiscono automaticamente all'affiliante i costi di gestione, arredamento o acquisto dei beni strumentali.
  • Per ottenere la detrazione dell'Iva è necessario provare non solo l'esistenza della fattura, ma anche la realtà della prestazione e il suo collegamento con operazioni imponibili. La fattura, da sola, non è sufficiente in presenza di elementi di anomalia.
  • Le spese collegate a un illecito o prive di adeguata prova documentale non possono essere dedotte o portate in detrazione, anche quando il contribuente le colleghi genericamente all'attività aziendale.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, riprodurre o indicare in modo autosufficiente gli atti e i documenti rilevanti e formulare quesiti specifici; la mera proposta di una diversa lettura dei fatti o dei documenti non è sufficiente.

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