Ordinanza n. 1969/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare: A) della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all’accesso ai corsi di area medica, con riguardo al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia – LM41, Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42) per l’a.a. 2025/2026, pubblicata sul portale istituzionale dedicato (Universitaly) in data 08.01.2026, così come delle successive graduatorie pubblicate con le medesime modalità in data 21.01.2026 e 28.01.2026; B) di ogni provvedimento di rettifica, di aggiornamento, di scorrimento e di conseguente assegnazione dei candidati alle sedi universitarie; C) del provvedimento, sia tacito che espresso, in qualsiasi forma adottato, anche in via informatica, di data e protocollo sconosciuto, recante l’esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria de qua con conseguente mancata ammissione al secondo semestre del corso prescelto; D) dei provvedimenti, sia taciti che espressi, in qualsiasi forma adottati, anche in via informatica, di data e protocollo sconosciuti, recanti valutazione delle prove di ammissione del cd. “semestre aperto”, sostenute dai ricorrenti nelle due sessioni nazionali tenutesi in data 20.11.2025 e 10.12.2025), nonché di tutti gli atti propedeutici, presupposti e connessi, ivi compresi, con elencazione non esaustiva: i verbali delle commissioni di vigilanza, i verbali delle commissioni d’esame, i moduli risposta, le schede punteggio, i criteri di correzione, i tracciati informatici ed i file di log generatisi nel corso dell’espletamento delle prove in questione; E) di ogni atto adottato nel corso della procedura in parola, ivi inclusa la documentazione distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, siccome lesiva del principio di anonimato della prova; F) dei bandi di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia emanati dalle Università scelte dai ricorrenti e dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento; G) per quanto occorra, della nota informativa del MUR (pubblicata sul sito istituzionale in data 08.01.2026), recante vademecum per gli adempimenti conseguenti finalizzati all’accesso ai corsi di studio; H) del D.M. 22.12.2025 n. 1115 (pubblicato in data 23.12.2025), recante «Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di CFU durante il semestre filtro», nonché dei relativi Allegati; I) del D.M. 20.10.2025 n. 754, recante «Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2 del D.M. 30 maggio 2025, n. 418»; L) del D.M. 07.08.2025 n. 600 (pubblicato in data 08.08.2025), recante «Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE», nonché dei relativi Allegati; M) del D.M. 07.08.2025 n. 599 (pubblicato in data 8.8.2025), recante «Definizione modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 2025/2026, lingua inglese, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE», nonché dei relativi Allegati; N) del D.M. 04.08.2025 n. 557 (pubblicato in data 4.8.25), recante «Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria»; O) del D.M. 16.07.2025 n. 454 (pubblicato in data 18.7.2025), recante «Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026», nonché dei relativi Allegati; P) del D.M. 11.07.2025 n. 447 (pubblicato in data 15.7.2025), recante «Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025»; Q) del D.M. 20.06.2025 n. 431 (pubblicato in data 20.6.2025), recante «Contributo forfettario e termini di iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria a.a. 2025-2026»; R) del D.M. 30.05.2025 n. 418 (pubblicato in data 4.6.2025), recante «Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026», nonché dei relativi Allegati; S) delle Linee Guida adottate dal MUR per gli esami del semestre aperto (pubblicate in data 30.10.2025); T) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti; conseguentemente, per l’accertamento e la declaratoria, del diritto dei ricorrenti ad accedere anche in soprannumero al corso di laurea magistrale di iscrizione in prosecuzione delle attività formative già avviate; per l’effetto, per la condanna, anche ex art. 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l’ammissione dei ricorrenti ai corsi di laurea magistrale in parola, quale forma di tutela in forma specifica, ovvero, in via meramente subordinata, per il risarcimento dei danni patiti e patiendi in ragione dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali e atti della procedura di accesso ai corsi di area medica per l'a.a. 2025/2026, inclusi i provvedimenti di esclusione, i criteri di valutazione degli esami del semestre aperto e i decreti ministeriali regolatori della procedura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, anche in forma collettiva, le graduatorie nazionali e gli atti della procedura di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria, chiedendo in via cautelare l'ammissione, anche in soprannumero, al secondo semestre e, in subordine, il risarcimento dei danni. Sono state dedotte censure concernenti: l'illegittimità dei criteri introdotti dal D.M. n. 1115/2025 per l'inserimento in graduatoria dei candidati che non avevano conseguito la sufficienza in tutte le materie, anche mediante il recupero di voti rifiutati; la violazione dell'affidamento, della par condicio, dell'imparzialità e della ragionevolezza; l'illegittimità della limitazione del recupero dei voti al solo caso di esito negativo del secondo appello; la mancata attribuzione di tutti i posti disponibili e l'irragionevolezza del regime di decadenza per mancata immatricolazione; la violazione dell'anonimato delle prove; il contrasto della disciplina con il d.lgs. n. 71/2025 e con la legge delega; questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Il ricorso collettivo è stato ritenuto ammissibile perché le censure avevano carattere sostanzialmente demolitorio e un eventuale accoglimento avrebbe inciso unitariamente sull'intera procedura, senza conflitto tra le posizioni dei ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di una prognosi favorevole sulle censure. Ha ritenuto che il meccanismo del D.M. n. 1115/2025 realizzi un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra l'esigenza di saturare i posti e la tutela dell'affidamento dei candidati sulle regole originarie, mantenendo la preferenza per chi aveva conseguito le tre sufficienze secondo tali regole e graduando gli altri candidati per fasce in base alla prossimità alle condizioni originarie di accesso. Ha ritenuto coerente con la natura degli esami di profitto la possibilità di recuperare voti rifiutati soltanto in caso di esito negativo del secondo appello, anche alla luce dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025. Le censure sulla mancata attribuzione di tutti i posti sono state considerate prive di interesse, poiché i ricorrenti non erano entrati in graduatoria. Il regime di immatricolazione e decadenza è stato ritenuto conforme all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 71/2025 e coerente con la nuova struttura dell'accesso, fondata su un percorso formativo già iniziato. Quanto all'anonimato, il TAR ha rilevato che non ogni irregolarità è viziante e che non emergeva una violazione non irrilevante delle regole, anche considerando la chiusura dei contenitori, il sorteggio degli studenti presenti e la rilevazione informatica delle risposte da parte del CINECA. Non sono state ravvisate violazioni dei principi legislativi sull'accesso né, in sede cautelare, profili di non manifesta infondatezza delle questioni costituzionali ed eurounitarie. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito del MUR, secondo le modalità e i termini prescritti, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti per euro 500,00 oltre accessori, limitatamente al Ministero dell'Università e della Ricerca.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la misura richiesta.
art. 30 c.p.a.
Richiamato dai ricorrenti per la domanda subordinata di risarcimento e di tutela in forma specifica; la relativa domanda non è stata accolta nella fase cautelare.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base della notificazione per pubblici proclami quando la notifica ordinaria nei confronti di numerosi controinteressati risulti sommamente difficile.
art. 49 c.p.a.
Richiamato per l'integrazione del contraddittorio e per le modalità della notificazione per pubblici proclami.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
prima della formazione della graduatoria di merito nazionale di cui all'articolo 6
Rimette alla disciplina ministeriale la regolazione della rinuncia alla votazione conseguita negli esami di profitto; il TAR ne ha desunto l'esclusione della possibilità di rinunciare a voti già utilizzati per l'ingresso in graduatoria.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025
In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati
Prevede l'immatricolazione presso una sede indicata dal candidato, se disponibile, e soltanto in mancanza la possibilità di assegnazione ad altra sede; il TAR ha ritenuto coerente con tale disposizione l'obbligo di immatricolazione presso la prima sede utile, a pena di decadenza.
D.M. n. 1115/2025
Introduce criteri per la formazione della graduatoria nazionale, consentendo l'inserimento anche di candidati privi di tutte le sufficienze e graduandoli per fasce in base alle sufficienze conseguite e ai voti recuperati, con penalizzazioni.
D.M. n. 418/2025
Individua le regole originarie del semestre aperto, assunte dal TAR come parametro di riferimento per valutare la prossimità delle posizioni dei candidati alle condizioni iniziali di accesso.
sentenza Adunanza Plenaria n. 27/2013
una violazione non irrilevante
Secondo il richiamo operato dal TAR, soltanto una violazione non irrilevante delle regole sull'anonimato può determinare l'effetto viziante degli atti della procedura.
Massime di principio
- In sede cautelare, un sistema ministeriale sopravvenuto che consenta l'inserimento in graduatoria di candidati non pienamente conformi alle regole originarie è compatibile con tutela dell'affidamento e par condicio quando preservi la priorità dei candidati che hanno soddisfatto integralmente i requisiti originari e ordini gli altri secondo fasce correlate alla maggiore o minore prossimità a tali requisiti.
- Quando le prove del semestre aperto costituiscono anche esami di profitto universitari, l'esito positivo del secondo appello, con accettazione del voto, può rendere non più recuperabile il diverso voto del primo appello non accettato; tale disciplina è coerente con la rinuncia alle votazioni utilizzate per la graduatoria prima della sua formazione, nei limiti previsti dalla legge.
- Il regime che impone l'immatricolazione presso la prima sede utile indicata dal candidato, a pena di decadenza, e consente l'assegnazione ad altra sede soltanto quando le sedi prescelte non siano disponibili, è coerente con l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 71/2025 e con l'esigenza di stabilizzare tempestivamente l'organizzazione didattica.
- La violazione delle regole sull'anonimato delle prove determina l'illegittimità della procedura soltanto quando integri una violazione non irrilevante, valutata alla luce dell'intero sistema di custodia, chiusura, trasmissione e correzione degli elaborati; una mera possibilità astratta di associazione tra candidato e prova non è sufficiente.
- È ammissibile il ricorso collettivo contro atti unitariamente lesivi dell'intera procedura quando le censure siano sostanzialmente demolitorie e l'eventuale accoglimento produca effetti comuni senza generare conflitto tra le posizioni dei ricorrenti.
- Quando i controinteressati sono numerosi e la notificazione ordinaria è oggettivamente sommamente difficile, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, purché siano indicati i destinatari, pubblicati il ricorso e il provvedimento autorizzativo e rispettati i termini fissati dal giudice.
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