Sentenza n. 1165/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva -del Decreto di rigetto N. P-RA/L/N/2020/101244, del 17/05/2022, dello Sportello Unico Immigrazione di Ravenna, e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare per mancata prova della presenza in Italia anteriormente all’8 marzo 2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’emersione, deducendo un unico motivo di eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, abnormità e irragionevolezza. Ha sostenuto che una raccomandata con avviso di ricevimento, spedita il 19 dicembre 2019 e recante le sue generalità come mittente e l’indirizzo per la restituzione, costituisse documentazione idonea a comprovare la presenza in Italia anteriormente all’8 marzo 2020, anche alla luce di una asserita circolare del Ministero dell’Interno del 30 maggio 2021. La domanda cautelare era stata già respinta per la mancata prova del requisito temporale richiesto dall’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Ha affermato che la presenza sul territorio nazionale anteriormente all’8 marzo 2020 deve essere provata mediante documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. La circolare del 30 maggio 2021 richiamata dalla difesa non è stata prodotta in giudizio e, secondo il giudice, non risulta esistente; inoltre, le circolari non sono fonti del diritto e non opera per esse il principio iura novit curia. In ogni caso, la raccomandata non è stata ritenuta idonea: l’indicazione delle generalità del mittente è inserita direttamente dall’interessato, senza attestazione o verifica da parte di Poste Italiane, sicché non costituisce attestazione proveniente da un organismo pubblico. Il documento non poteva quindi comprovare la presenza in Italia nel periodo rilevante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese di lite in favore del Ministero dell’Interno.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
La prova della presenza sul territorio nazionale in data antecedente all'8 marzo 2020 va fornita mediante documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
La disposizione richiede, ai fini dell’emersione dal lavoro irregolare, la prova della presenza in Italia anteriormente all’8 marzo 2020 mediante documentazione avente data certa e proveniente da organismi pubblici; una dichiarazione unilaterale dell’interessato non verificata dall’organismo che riceve o tratta il documento non è sufficiente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Ai fini della procedura di emersione dal lavoro irregolare prevista dall’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, la presenza dello straniero in Italia anteriormente all’8 marzo 2020 deve risultare da documentazione di data certa proveniente da un organismo pubblico.
- Una raccomandata con avviso di ricevimento nella quale le generalità del mittente siano indicate direttamente dall’interessato, senza attestazione o verifica da parte del soggetto postale, non costituisce attestazione proveniente da un organismo pubblico idonea a provare la presenza dello straniero sul territorio nazionale.
- Le circolari amministrative non sono fonti del diritto e, non essendo soggette al principio iura novit curia, devono essere prodotte in giudizio quando se ne invoca il contenuto; in ogni caso, non possono derogare ai requisiti probatori stabiliti dalla legge.
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