Ordinanza n. 392/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di revoca dalla Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l’Immigrazione - prot. n. 0424633 del 23.10.2025; di ogni ulteriore atto, presupposto, connesso e/o consequenziale ai predetti (anche non conosciuto), ivi compresi tutti gli atti pregiudizievoli nominati e di cui è possibile l’individuazione nel testo del ricorso, anche esaminando le censure proposte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta adottato dalla Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l’Immigrazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto di revoca del nulla osta, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. A sostegno della domanda ha valorizzato il conseguimento di plurimi titoli di studio, partitamente indicati nel ricorso, presumibilmente quale elemento idoneo a dimostrare la qualificazione richiesta per il rilascio della carta blu UE per lavoro altamente qualificato. Il giudice rileva tuttavia che la ricorrente non ha allegato, neppure nella fase cautelare, elementi idonei né fornito un principio di prova circa circostanze suscettibili di orientare diversamente il processo decisionale dell'Amministrazione. In particolare, la qualificazione soggettiva derivante dai titoli di studio non appare accompagnata da una corrispondente qualificazione oggettiva delle mansioni lavorative per le quali era stato richiesto il nulla osta, consistenti nell'attività di addetto mensa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia del decreto impugnato. Nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, non ha ravvisato prima facie il fumus boni iuris necessario per concedere la misura, rilevando l'assenza di allegazioni e di un principio di prova su elementi idonei a mettere in discussione la decisione amministrativa. Il Collegio ha inoltre ritenuto che, ai fini della carta blu UE per lavoro altamente qualificato, la qualificazione debba riferirsi congiuntamente sia alla persona del lavoratore, sotto il profilo dei titoli e delle competenze, sia alle specifiche mansioni lavorative svolte; la mansione di addetto mensa non appariva coerente con la qualificazione posseduta dalla ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la sospensione è stata negata per l'assenza, allo stato degli atti e nella sommaria cognizione cautelare, dei presupposti per la concessione della misura.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento del lavoro altamente qualificato rilevante per la carta blu UE, la qualificazione deve essere verificata con riferimento congiunto sia al profilo soggettivo del lavoratore, in relazione ai titoli e alle competenze posseduti, sia al profilo oggettivo delle specifiche mansioni cui il lavoratore è concretamente adibito.
- Nella fase cautelare, la mera allegazione di titoli di studio non è sufficiente a ottenere la sospensione di un provvedimento amministrativo quando il ricorrente non indichi né dimostri, almeno mediante un principio di prova, elementi idonei a porre in discussione la decisione impugnata.
- La tutela cautelare può essere negata quando, a una sommaria valutazione, le mansioni oggetto del nulla osta non risultino coerenti con la qualificazione professionale richiesta per il lavoro altamente qualificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 302/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 306/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 56/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 219/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 221/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 295/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →