Regolamento (UE) 2021/1453
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1453 della Commissione del 3 settembre 2021 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna con urgenza la zonizzazione dell’Unione per la peste suina africana, sostituendo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La modifica riflette nuovi focolai e il conseguente aumento del rischio in Bulgaria, Germania e Polonia, nonché l’aggiornamento della situazione epidemiologica in altri Stati membri. L’effetto principale è la ridefinizione e riclassificazione di numerose aree come zone soggette a restrizioni I, II o III. Il regolamento si applica immediatamente dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri interessati elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e, per effetto della sostituzione dell'allegato I, incide sulla classificazione territoriale delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania. Le misure riguardano i suini detenuti e selvatici, nonché i movimenti di animali e prodotti pertinenti; il regolamento non disciplina nuovi obblighi generali, ma aggiorna l’elenco geografico delle zone soggette a restrizioni in funzione dell’evoluzione epidemiologica. È direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana
Il regolamento interviene in via d’urgenza sulla disciplina unionale delle misure speciali di controllo della peste suina africana, aggiornando la mappatura delle zone soggette a restrizioni. La modifica si fonda sull’evoluzione epidemiologica registrata nell’Unione, in particolare su nuovi focolai in Bulgaria, Germania e Polonia, e sulla necessità di riflettere in tempo reale il diverso livello di rischio nelle aree interessate.
Contesto normativo e finalità
L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana nelle zone soggette a restrizioni I, II e III. I considerando richiamano la natura altamente infettiva della malattia, la sua incidenza sui suini detenuti e selvatici e gli effetti negativi sui movimenti intra-UE e sulle esportazioni verso i paesi terzi.
Criteri di delimitazione delle zone
La Commissione afferma che ogni modifica delle zone deve basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, su criteri scientificamente validi di regionalizzazione e sugli orientamenti dell’Unione condivisi in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Viene inoltre indicato che occorre tener conto delle norme internazionali, in particolare del codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE, nonché delle motivazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.
Motivi specifici della modifica
Il testo segnala nuovi focolai di peste suina africana verificatisi nell’agosto 2021 in:
- suini detenuti in Bulgaria;
- suini selvatici in Germania;
- suini detenuti e selvatici in Polonia.
Tali eventi hanno comportato una rivalutazione del rischio e la conseguente ridefinizione delle zone soggette a restrizioni. In particolare:
- in Bulgaria alcune aree già classificate in zona II vengono riclassificate in zona III;
- in Germania varie aree, soprattutto nel Brandeburgo, vengono spostate da zona I a zona II;
- in Polonia diverse aree vengono innalzate da zona I a zona II o da zona II a zona III, con ridefinizione delle delimitazioni territoriali.
Contenuto dell’allegato sostituito
L’allegato I, interamente sostituito, riporta l’elenco puntuale delle zone soggette a restrizioni nei singoli Stati membri interessati. La classificazione è articolata in tre parti:
- parte I: zone soggette a restrizioni I;
- parte II: zone soggette a restrizioni II;
- parte III: zone soggette a restrizioni III.
Le delimitazioni sono estremamente dettagliate e riguardano, tra l’altro:
- in Germania: numerose aree del Brandeburgo e della Sassonia, con definizioni per comuni, frazioni e limiti stradali/ferroviari;
- in Estonia, Grecia, Lettonia e Lituania: territori regionali, municipalità e suddivisioni amministrative interne;
- in Ungheria: unità di gestione faunistica individuate tramite codici numerici;
- in Polonia: un’ampia selezione di voivodati, powiat e gminy, con estese distinzioni territoriali e linee di confine basate su strade, ferrovie e corsi d’acqua;
- in Slovacchia: distretti e municipalità classificati nelle tre categorie di restrizione;
- in Bulgaria e Romania: regioni e municipalità elencate in blocco o per parte di territorio;
- in Italia: l’intero territorio della Sardegna è classificato come zona soggetta a restrizioni III.
Effetti giuridici della modifica
L’atto non introduce un nuovo regime sostanziale, ma aggiorna il perimetro geografico al quale si applicano le misure speciali previste dal regolamento (UE) 2021/605. Per gli operatori del settore suinicolo, ciò incide direttamente sulla movimentazione di animali e prodotti, sulle misure di biosicurezza e sulla pianificazione degli scambi intra-UE nelle aree interessate.
Entrata in vigore
Il regolamento è adottato il 3 settembre 2021 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica immediatamente in tutti gli Stati membri, in quanto atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo allegato al nuovo regolamento. Ne deriva l’aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III in relazione alla peste suina africana.
Criteri e ragioni dell’aggiornamento territoriale
I considerando richiamano la necessità di adeguare le zone alla situazione epidemiologica della malattia, al livello di rischio di diffusione, ai principi scientifici di delimitazione geografica, agli orientamenti dell’Unione concordati in sede di comitato permanente e alle norme internazionali OIE/WOAH. Le modifiche tengono conto anche delle giustificazioni fornite dagli Stati membri interessati.
Riclassificazione di aree in Bulgaria, Germania e Polonia
Le nuove disposizioni territoriali riflettono focolai recenti: in Bulgaria alcuni territori passano da zona II a zona III; in Germania alcune aree passano da zona I a zona II, soprattutto nel Brandeburgo; in Polonia diverse aree vengono innalzate o ridefinite tra zone I, II e III in seguito a focolai in suini detenuti e selvatici.
Zonizzazione dettagliata per Stato membro
L’allegato sostituito contiene l’elenco dettagliato delle aree classificate come zone soggette a restrizioni I, II e III per Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania, con delimitazioni puntuali per regioni, distretti, comuni, province e, in alcuni casi, unità di gestione faunistica.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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