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Sentenza

Sentenza n. 956/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento quanto al ricorso n. 220 del 2024: della ordinanza -OMISSIS- adottata in data -OMISSIS- dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Asti, successivamente notificata in data -OMISSIS-, con la quale è stata ordinata la demolizione di opere non autorizzate ed asseritamente ritenute abusive, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione; quanto al ricorso n. 2899 del 2025: della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, adottata dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Asti, successivamente notificata con la quale è acquisito al patrimonio l'immobile di proprietà della ricorrente, degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Giustizia amministrativa202502899

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie non autorizzate e successiva determinazione di immissione in possesso e acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e del relativo sedime

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I due ricorsi, proposti dalla proprietaria e riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, contestavano rispettivamente l'ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 e il successivo atto di acquisizione conseguente all'accertata inottemperanza. Nel primo ricorso sono stati dedotti: violazione degli artt. 10, 22 e 31 d.P.R. 380/2001; travisamento ed erronea valutazione; carenza di istruttoria e motivazione; contraddittorietà, illogicità e sviamento. In particolare, la ricorrente lamentava che l'ordinanza non individuasse l'area da acquisire in caso di mancata demolizione; sosteneva che le opere fossero di entità irrilevante e non soggette a permesso di costruire; deduceva l'insufficienza della motivazione in ragione della remota realizzazione degli interventi e dell'affidamento alla loro conservazione; invocava infine il principio di proporzionalità, l'art. 8 CEDU e le esigenze abitative proprie e dei minori presenti nell'immobile. Nel secondo ricorso è stata dedotta l'illegittimità derivata dell'atto di acquisizione, oltre alla violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento. La ricorrente contestava in particolare l'omessa indicazione della superficie degli edifici e dell'area acquisita, l'assenza della metodologia di calcolo e la mancata verifica della sua colpevolezza.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi e li ha respinti integralmente. Quanto all'ordinanza di demolizione, ha ritenuto che l'omessa indicazione dell'area acquisibile non costituisca vizio dell'ordine demolitorio, poiché la puntuale individuazione e quantificazione dell'area rileva per il successivo eventuale atto di acquisizione; l'oggetto della demolizione era comunque determinato dalla descrizione dettagliata delle opere. Il battuto in calcestruzzo, di metri 10,10 per 14,10 e dello spessore di 35 cm, e il manufatto di metri 12,10 per 8,10, predisposto a uso abitativo, sono stati qualificati come opere di rilevanti dimensioni, comportanti una trasformazione permanente del suolo e soggette a permesso di costruire; la loro abusività legittimava quindi la demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001. È stata esclusa la rilevanza della remota realizzazione dell'abuso, non dimostrata e comunque inidonea a fondare un affidamento tutelabile, poiché l'illecito edilizio ha natura permanente e il potere repressivo è rigidamente vincolato. Il TAR ha inoltre escluso che l'ordine demolitorio richieda uno specifico giudizio di proporzionalità tra tutela del territorio e diritto all'abitazione o vita familiare ex art. 8 CEDU; in ogni caso, la ricorrente aveva avuto un ampio lasso di tempo per procurarsi un alloggio alternativo e non aveva provato né l'esclusività dell'abitazione né la presenza di minori. Quanto all'atto di acquisizione, il TAR ha ritenuto insussistente l'illegittimità derivata e verificato che il provvedimento individuava l'area di pertinenza, pari a 960 mq, gli estremi catastali e la superficie degli immobili abusivi, pari a 98 mq, dando conto del rispetto della proporzione prevista dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 e del previo frazionamento catastale. È stata altresì esclusa la necessità di ulteriori accertamenti sulla colpevolezza, poiché la ricorrente era proprietaria e aveva la piena disponibilità delle opere, oltre a non aver presentato controdeduzioni dopo la comunicazione di avvio. Respinta anche la richiesta istruttoria per sufficienza della documentazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 6.000 euro, oltre accessori di legge, per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    La norma è richiamata tra quelle di cui la ricorrente deduceva la violazione; il giudice non sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    La norma è richiamata tra quelle di cui la ricorrente deduceva la violazione; il giudice non sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La repressione delle opere abusive prive di permesso di costruire mediante ordine di demolizione costituisce esercizio di un potere rigidamente vincolato. L'omessa indicazione dell'area acquisibile non vizia l'ordine demolitorio, mentre il successivo atto di acquisizione deve individuare l'area e rispettare la proporzione prevista dal comma 3. La permanenza dell'illecito edilizio esclude, di regola, un affidamento tutelabile fondato sul decorso del tempo.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    L'atto di acquisizione deve individuare l'area di pertinenza e rispettare la proporzione rispetto alla superficie degli immobili abusivi; nel caso concreto il Comune ha indicato 960 mq di area e 98 mq di immobili, previo frazionamento catastale.

  • art. 8 CEDU

    L'ordine di demolizione di un immobile abusivo non è subordinato a un autonomo giudizio di proporzionalità tra tutela del territorio e diritto alla vita privata e familiare o all'abitazione; non deriva dalla disposizione un diritto assoluto a occupare un immobile abusivo come casa familiare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione, nell'ordine di demolizione, dell'area eventualmente acquisibile al patrimonio comunale non determina di per sé l'illegittimità dell'ordine, purché le opere abusive siano individuate con sufficiente precisione; la specifica individuazione e quantificazione dell'area deve risultare dal successivo atto di acquisizione adottato dopo l'accertata inottemperanza.
  • Le opere edilizie di rilevanti dimensioni, destinate a un utilizzo stabile e comportanti una trasformazione permanente del suolo non esigua, sono soggette a permesso di costruire; in mancanza del titolo, è legittimo l'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001.
  • Il potere repressivo dell'abuso edilizio previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 è rigidamente vincolato e l'abuso costituisce un illecito permanente; pertanto, il decorso del tempo dalla realizzazione dell'opera non rende necessaria una specifica motivazione sull'interesse pubblico né fonda, di regola, un affidamento tutelabile del responsabile.
  • La legittimità dell'ordine di demolizione non è subordinata a un autonomo giudizio di proporzionalità tra l'interesse pubblico alla tutela del territorio e il diritto al rispetto della vita privata e familiare o all'abitazione ex art. 8 CEDU; tale disposizione non attribuisce un diritto assoluto a conservare o occupare un immobile abusivo.
  • L'atto di acquisizione conseguente all'inottemperanza deve individuare l'area acquisita, i relativi dati catastali e la superficie degli immobili abusivi, dando conto del rispetto della proporzione stabilita dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001. La colpevolezza del proprietario e la disponibilità delle opere possono risultare dalla sua qualità di proprietario, dall'effettiva disponibilità dell'abuso e dall'assenza di controdeduzioni procedimentali.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunaleDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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