Cassazione Penale, Sentenza n. 46211/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per associazione di tipo mafioso o associazione (art. 416 c.p.) e per due ipotesi di riciclaggio; dedotte violazioni di legge e vizi di motivazione per: omessa valutazione della memoria difensiva deposta in primo grado (presunta nullità), insufficiente o indiziaria valutazione delle intercettazioni e della disponibilita' di alcune utenze, assenza di prova del patto criminoso per il reato associativo, errore nel calcolo della prescrizione (sospensione del termine), mancata qualificazione dei fatti come ricettazione anziche' riciclaggio o mancata applicazione della fattispecie attenuata dell'art. 648-bis comma 4 c.p., errata applicazione della recidiva e rifiuto delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile. Sul piano motivazionale ha richiamato il principio della doppia conforme (sentenza di primo grado e appello letti congiuntamente) e ha ritenuto legittimo il silenzio su specifiche deduzioni quando la decisione, nella sua struttura argomentativa complessiva, implicitamente le respinge. Le censure che richiedevano una rivalutazione del materiale probatorio sono state dichiarate non consentite in cassazione in quanto meri reclami di fatto. La censura sulla prescrizione e' stata respinta perche' la recidiva elevava il termine prescrizionale rendendo irrilevante il periodo di sospensione controverso. Quanto all'attenuante di cui all'art. 648-bis comma quarto, la Corte ha enunciato il principio secondo cui essa opera solo se la pena edittale massima prevista per il reato presupposto, comprensiva delle aggravanti ritenute sussistenti (anche in sede incidentale), sia, nel massimo, inferiore a cinque anni; quindi la Corte ha correttamente escluso l'attenuante. La valutazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche sono stati ritenuti motivati e non sindacabili in cassazione.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma relativa al reato di associazione; la sentenza ha confermato l'accertamento penale relativo all'associazione e ha ritenuto provata la sussistenza degli elementi costitutivi, anche alla luce delle intercettazioni e della motivazione di merito
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione richiamata nella discussione sulla qualificazione dei fatti; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente escluso la ricettazione e accertato il riciclaggio
art. 648-bis, comma quarto, cod. pen.
Attenua la pena per il riciclaggio se la pena prevista per il reato presupposto e' (nel massimo) inferiore a cinque anni: la Corte interpreta che per verificare questo requisito si deve considerare la pena massima comprensiva delle aggravanti ritenute sussistenti, anche se accertate in via incidentale
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in tema di nullita' per omissione; la Corte ha ritenuto che la presunta omissione non determini nullita' quando la decisione di merito implicitamente respinge la deduzione difensiva
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha giudicato alcuni motivi manifestamente infondati e altri inammissibili poiche' meri reclami di fatto o generici
art. 625 n.7 cod. pen.
Circostanza aggravante del furto (presa come reato presupposto): la presenza di aggravanti che innalzano la pena del reato presupposto e' rilevante ai fini dell'esclusione dell'attenuante dell'art. 648-bis comma quarto
art. 280 c.p.p.
Richiamato nel contesto della valutazione della misura della riduzione di pena per l'attenuante: la determinazione dell'attenuante e della sua incidenza resta materia di merito, non sindacabile in cassazione se motivata
Massime di principio
- La Cassazione ammette che la sentenza d'appello e quella di primo grado possano essere lette congiuntamente (doppia conforme): la motivazione complessiva puo' implicitamente respingere specifiche deduzioni difensive senza la necessità di una confutazione puntuale di ciascuna istanza
- In cassazione non e' consentita la mera rivalutazione delle prove: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio senza censure di diritto specifiche sono inammissibili o destinati al rigetto
- Le censure generiche o non argomentate puntualmente (mancanza di specificita') sono inammissibili: il ricorso deve confrontarsi con le ragioni esposte nella decisione impugnata e indicare concretamente i rilievi di diritto o di fatto
- Per la disciplina dell'attenuante di cui all'art. 648-bis comma quarto occorre considerare la pena massima astratta prevista per il reato presupposto comprensiva delle aggravanti ritenute sussistenti (anche se accertate in via incidentale); se tale pena e' superiore (o non inferiore) al parametro di cinque anni, l'attenuante non si applica
- La verifica della prescrizione deve tener conto dell'effetto della recidiva sulla durata del termine prescrizionale: periodi di sospensione possono risultare irrilevanti se la recidiva estende il termine in misura tale da rendere la data di maturazione successiva alla sentenza di primo grado
- La decisione di merito sul riconoscimento della recidiva e sulla concessione o diniego delle circostanze attenuanti generiche e' sindacabile in cassazione solo se affetta da manifesta illogicita' o vizio di diritto: valutazioni di merito ampiamente motivate restano insindacabili
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