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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00861/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento parziale emesso per l’anno d’imposta 2005, relativo a IRPEF, IRAP e IVA, fondato sul reddito desunto da una contabilità parallela rinvenuta dalla Guardia di finanza presso l’abitazione del contribuente. In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato; in appello la CTR aveva accolto solo parzialmente l’impugnazione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) deduceva la nullità dell’atto per sottoscrizione da parte di un funzionario ritenuto inidoneo, sostenendo che l’onere della prova circa la legittimazione del firmatario gravasse sull’Amministrazione; 2) sosteneva che l’accertamento parziale non potesse fondarsi su presunzioni ma solo su dati di assoluta certezza; 3) contestava la valenza presuntiva della documentazione extracontabile e di alcuni file del computer, assumendo che fossero stati acquisiti in violazione delle garanzie procedurali; 4) denunciava omesso esame di fatti decisivi, in particolare della mancata considerazione di tutti i dati della contabilità parallela, inclusi costi fissi e utile netto; 5) lamentava la nullità dell’accertamento per emissione ante tempus e violazione dello Statuto del contribuente, anche per asserita mancanza di contraddittorio e di allegazione di ulteriori verifiche svolte nei confronti di terzi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, essendo la questione sulla legittimazione del sottoscrittore stata introdotta solo in appello e non in primo grado. Il secondo motivo è stato respinto nel merito perché l’accertamento parziale non costituisce un metodo autonomo e può essere sorretto anche da presunzioni. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità, non essendo stata la questione proposta nei gradi di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché i fatti indicati erano stati comunque esaminati dai giudici di merito e il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non era configurabile. Il quinto motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: la CTR aveva accertato che l’atto era stato emesso dopo il processo verbale di constatazione, quindi nel rispetto del termine dilatorio; inoltre, per le verifiche cd. a tavolino non opera l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, e comunque il ricorrente non aveva allegato in concreto una specifica lesione del contraddittorio né, per l’IVA, assolto alla prova di resistenza. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La censura sulla sottoscrizione dell’avviso è inammissibile se la questione della legittimazione del firmatario è nuova e non proposta nei gradi di merito.

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato insieme all’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per la dedotta nullità dell’avviso di accertamento IVA sottoscritto da funzionario asseritamente non legittimato.

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L’accertamento parziale può fondarsi anche su presunzioni e non richiede dati di assoluta certezza.

  • art. 52, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La questione della violazione delle garanzie procedurali nell’acquisizione della documentazione extracontabile è inammissibile se nuova e non trattata nei gradi di merito.

  • art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato in tema di acquisizione e utilizzabilità della documentazione extracontabile da parte della Guardia di finanza.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La documentazione extracontabile può assumere valore di elemento presuntivo, se valutata secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge relative a sottoscrizione dell’atto, accertamento parziale, acquisizione della prova e termine dilatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di prova; non basta censurare la valutazione dei fatti già esaminati.

  • art. 12, commi 2 e 7, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Il termine dilatorio di sessanta giorni opera per accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente; non si applica alle verifiche a tavolino. Per i tributi armonizzati, in caso di violazione del contraddittorio, è richiesta la prova di resistenza.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La disciplina sulla doppia conforme e sui limiti al vizio motivazionale si applica anche al giudizio tributario di legittimità.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Le regole sul vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. e sui limiti dell’appello/ricorso operano anche nel processo tributario, con mantenimento della specialità solo del giudizio di merito.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il giudizio di legittimità tributaria non ha connotazioni di specialità rispetto al rito civile quanto ai limiti del sindacato di cassazione.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Introduce il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002 sull’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’accertamento parziale non è un metodo autonomo e segue le regole dell’accertamento ordinario: può quindi essere fondato anche su presunzioni, purché queste siano valutate secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • La deduzione in cassazione di un vizio di nullità dell’atto o di violazione procedurale è inammissibile quando la questione è nuova e non risulta tempestivamente proposta nei gradi di merito.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia stato realmente trascurato dal giudice di merito e che esso costituisca oggetto di prova; non è configurabile quando si contesta soltanto la diversa valutazione di elementi già esaminati.
  • Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente opera per accessi, ispezioni e verifiche effettuati nei locali destinati all’esercizio dell’attività e non si estende automaticamente alle verifiche a tavolino.
  • Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta invalidità dell’atto solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e supera la cd. prova di resistenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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