Sentenza n. 10305/2026 - Roma, Sezione 2
per l’annullamento - del decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 novembre 2019, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - dell’Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in data 14 settembre 2022 e di quella sancita dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 28 settembre 2022; - del provvedimento n. 8049 del 14/12/2022, con cui la Regione Valle d’Aosta ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali, accordi e atti regionali concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e la determinazione degli importi dovuti a titolo di ripiano per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 che aveva fissato i tetti di spesa regionali nella misura del 4,4% per gli anni 2015-2018, nonché ulteriori atti ministeriali, accordi e il provvedimento regionale che aveva individuato le aziende soggette al ripiano e gli importi dovuti. Nel corso del giudizio è intervenuta la disciplina dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione mediante il pagamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale pagamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Dal testo non risultano specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 presuppone la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento dell’importo ridotto. Tale comunicazione non risultava intervenuta. Tuttavia, la dichiarazione della società circa l’avvenuto pagamento del 25% degli importi richiesti è stata ritenuta sufficiente a evidenziare la sopravvenuta carenza di interesse a ottenere una pronuncia sul merito dell’impugnazione. Non è stata quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma l’improcedibilità del ricorso. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.
Norme richiamate
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Disciplina il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici e gli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici, nonché l’adozione dei provvedimenti regionali di individuazione degli importi dovuti.
art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
È richiamato dalla disciplina sopravvenuta in relazione agli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].
Il pagamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali estingue l’obbligazione relativa agli anni 2015-2018; la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro gli atti regionali presuppone però la comunicazione al TAR del provvedimento regionale di accertamento del pagamento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Consente la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta consente di estinguere l’obbligazione oggetto del giudizio mediante il pagamento di una quota ridotta, il pagamento dichiarato dalla parte può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito dell’impugnazione.
- La cessazione della materia del contendere prevista da una norma sopravvenuta può essere dichiarata soltanto quando si sia verificato lo specifico presupposto formale richiesto dalla legge, quale la comunicazione al giudice del provvedimento amministrativo di accertamento dell’avvenuto pagamento.
- In assenza dell’accertamento formale richiesto dalla disciplina sopravvenuta, ma in presenza della dichiarazione della parte ricorrente di avere adempiuto e della conseguente perdita di interesse alla decisione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1235/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 220/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 221/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 222/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →