Cassazione Penale, Sentenza n. 18621/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale disposta dal Tribunale di sorveglianza, denunciando violazione degli artt. 47 e 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e vizio di motivazione. Si sostiene che la revoca sia stata adottata senza valutare il percorso di rieducazione (che aveva comportato anche il riconoscimento di liberazione anticipata per sei mesi), che la pena era già stata espiata il 7 gennaio 2026 (quindi mancherebbe il potere del Tribunale), che la revoca è stata disposta ex tunc senza adeguata motivazione e che non è stata esaminata la richiesta di detenzione domiciliare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la revoca dell'affidamento: il Tribunale di sorveglianza aveva motivato la decisione richiamando tre provvedimenti di diffida (21/08/2024; 30/07/2025; 06/10/2025) e, in particolare, il grave episodio del 4/12/2025 consistente nella segnalazione per violazione dell'art. 73 DPR 9/10/1990, n. 309 (norme sugli stupefacenti), che aveva determinato la sospensione cautelare. La Corte ha confermato che la revoca non è automativa per ogni violazione, ma qui la motivazione ha chiaramente valutato la reiterazione e la gravità delle condotte e il venire meno dell'adesione al percorso di trattamento. Inoltre è stato escluso un difetto di potere giurisdizionale nonostante la pronuncia sia intervenuta dopo l'espiazione formale della pena (7/01/2026), perché il provvedimento è stato adottato entro i termini previsti dall'art. 51-ter e per preservare gli effetti della sospensione cautelare; la revoca ha effetti anche sulla liberazione anticipata, che è revocabile quando viene meno la situazione di fatto che l'aveva giustificata. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
L'articolato sull'affidamento e sulle misure alternative (in particolare artt. 47 e 51-ter) è stato interpretato nel senso che la revoca dell'affidamento richiede valutazione motivata della incompatibilità del comportamento con la prosecuzione della misura; l'art. 51-ter consente l'adozione tempestiva di provvedimenti entro termini procedurali per non perdere efficacia del decreto di sospensione. L'art. 54, comma 3 (liberazione anticipata) è ritenuto revocabile ove venga meno la situazione di fatto che lo aveva giustificato; l'art. 58-quater, comma 2 incide sugli effetti preclusivi della revoca.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
L'art. 73 (illecito relativo a sostanze stupefacenti) è stato richiamato come fatto grave che giustifica la sospensione cautelare e la successiva revoca dell'affidamento, data la natura delle condotte segnalate.
codice di procedura penale
L'art. 616 c.p.p. è stato applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova non scatta automaticamente per ogni violazione: il giudice deve valutare, con motivazione adeguata, se le violazioni e i comportamenti siano concretamente incompatibili con la prosecuzione della misura.
- La reiterazione di diffide e un episodio particolarmente grave (es. segnalazione per reati connessi agli stupefacenti) possono legittimare la revoca perché dimostrano il venir meno dell'adesione al percorso di trattamento.
- Il riconoscimento di benefici come la liberazione anticipata non impedisce la revoca della misura alternativa: tali provvedimenti sono revocabili quando cambia la situazione di fatto che li aveva giustificati, anche con effetto retroattivo.
- La pronuncia di revoca può essere adottata anche dopo l'espiazione formale della pena se il provvedimento è stato assunto nei termini previsti dall'art. 51-ter per non far perdere efficacia alla sospensione cautelare; ciò non configura necessariamente un difetto di potere giurisdizionale.
- La sospensione cautelare dell'affidamento impone al Tribunale di decidere tempestivamente: la mancata decisione entro i termini può pregiudicare l'efficacia del decreto cautelare.
- In caso di rigetto del ricorso sono normalmente liquidate le spese processuali a carico del ricorrente ai sensi del codice di procedura penale.
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