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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23222/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti di un imputato, alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, per il reato contestato ai sensi degli artt. 81 c.p. e 75 del d.lgs. n. 159 del 2011. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, senza ministero di difensore iscritto nell'albo speciale. La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che, dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore abilitato; il ricorso personale, depositato nel 2025, era quindi inammissibile. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, senza l'intervento di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla disciplina dell'art. 613, comma 1, c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017, che esclude la possibilità di proporre personalmente il ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato solo come norma concorsuale/continuazione nel titolo di reato contestato e confermato in appello.

  • art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma incriminatrice contestata e posta a base della condanna confermata.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è più ammesso il ricorso personale della parte.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È la riforma che ha eliminato la possibilità per la parte di provvedere personalmente alla sottoscrizione del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione penale, dopo la riforma del 2017, il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale della parte non è idonea a evitare l'inammissibilità.
  • L'inammissibilità per difetto di valida sottoscrizione del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è inammissibile per colpa della parte nella sua proposizione, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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