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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19321/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano che, riformando il primo grado, li ha dichiarati colpevoli per il reato di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000) nell'ambito di un meccanismo fraudolento ideato da Michela Miorelli e realizzato tramite le società MDC s.r.l. e Fiscal Focus Consulting s.r.l.: la promessa di "accollo" di debiti tributari dietro pagamento di una percentuale, con la presunta estinzione del debito tramite compensazione con crediti fittizi attestati dalle società; nei confronti di Maiorana è stata inoltre confermata la condanna per bancarotta distrattiva. Addonizio ha censurato la valutazione del suo ruolo (visto di conformità, rapporti temporali con la Miorelli), l'applicazione dell'aggravante di cui all'art.13-bis (contestando una presunta retroattività) e la confisca per equivalente complessiva. Maiorana ha contestato, tra l'altro, la sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'indebita compensazione e della bancarotta, nonché la quantificazione del profitto confiscabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso, confermando la ricostruzione fattuale e la responsabilità penale degli imputati per il sistema di indebite compensazioni e per la bancarotta (per Maiorana), con motivazione dettagliata sulla natura fraudolenta del meccanismo, sul ruolo decisivo del visto di conformità e sul momento di consumazione del reato di indebita compensazione (collegato alla presentazione dell'ultimo modello F24). Tuttavia la Cassazione ha accolto in parte i ricorsi limitatamente al profilo della confisca: richiamando il principio delle Sezioni Unite (sent. n.13783/2025), ha affermato che la confisca per equivalente deve essere individualmente determinata e non può essere automaticamente estesa a ciascun concorrente per l'intero ammontare del profitto accertato; perciò ha annullato la sentenza nella parte relativa alla confisca e ha rinviato per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. I restanti motivi sono stati respinti.

Norme richiamate

  • art. 10-quater d.lgs. 74/2000

    Norma che punisce l'utilizzo in compensazione di crediti tributari inesistenti; la Corte ha ritenuto che il reato si consumi al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno e al soggetto interessato, e che la certificazione dei crediti (visto di conformità) possa essere conditio sine qua non per la commissione dell'illecito

  • art. 13-bis, comma 3, d.lgs. 74/2000

    Circostanza aggravante riferita a delitti tributari commessi tramite attività di consulenza fiscale o commercializzazione di schemi evasivi; la Corte ha ritenuto applicabile quando gli elementi oggettivi e soggettivi sono presenti e la condotta può essere considerata a consumazione prolungata, con conseguente valutazione temporale ai fini dell'applicazione

  • art. 8, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), comma 1

    l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione

    La Corte chiarisce che tale principio non autorizza l'estensione della compensazione al di fuori dei limiti normativamente previsti; l'accollo del debito altrui non legittima automaticamente l'uso in compensazione di crediti dell'accollante

  • art. 17, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto

    La norma delimita i presupposti della compensazione tributaria e la Corte la utilizza per escludere la legittimità di compensazioni tra soggetti diversi dai medesimi titolari del debito e del credito o prive dei requisiti formali richiesti

  • art. 1, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (conv. L. 19 dicembre 2019, n.157)

    Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge.

    Norma che esplicita il divieto di utilizzare in compensazione i crediti dell'accollante e sancisce la nullità dei versamenti effettuati in violazione; la Corte la cita per sottolineare che, anche prima della specifica previsione, la compensazione in tali ipotesi non era ammissibile

  • Sezioni Unite, sentenza n. 13783/2025

    Principio interpretativo secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente deve essere determinata nei confronti di ciascun concorrente limitatamente alla quota di profitto effettivamente attribuibile e provata; la ripartizione paritaria è ammissibile solo se non è possibile individuare le quote individuali

Massime di principio

  • La responsabilità per indebita compensazione si valuta anche sulla base del contributo formale-professionale (es. visto di conformità) che abbia reso possibili compensazioni con crediti fittizi: tali atti possono integrare una condizione necessaria del reato.
  • Il reato di indebita compensazione si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato per lo stesso soggetto; per condotte prolungate la determinazione del "tempus commissi" può estendersi oltre il comportamento iniziale.
  • L'accollo del debito altrui non legittima l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante se non ricorrono i presupposti normativi della compensazione (art.17 d.lgs.241/1997); la successiva normativa (d.l.124/2019) ha esplicitato e confermato questo divieto.
  • L'aggravante di cui all'art.13-bis può trovare applicazione anche se la condotta si è protratta fino a un periodo successivo all'entrata in vigore della norma, quando il reato abbia carattere di consumazione prolungata e sussistano gli elementi soggettivi e oggettivi richiesti.
  • La confisca per equivalente, in caso di concorso, deve essere individualizzata: lo Stato di fatto dell'accertamento del profitto di ciascun concorrente deve emergere nel contraddittorio; in mancanza, la confisca non può essere estesa per intero a ciascun imputato senza verifica delle quote.

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